Il TAR Lazio ha annullato la circolare ministeriale sulla gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 nella parte in cui parla di «vigilante attesa» e di somministrazione di Fans e Paracetamolo, privando i medici di prescrivere ulteriori farmaci per le cure a domicilio.
Accolto il ricorso proposto dal Comitato Cura Domiciliare Covid-19: il TAR Lazio ha annullato la Circolare del Ministero della Salute aggiornata al 26 aprile 2021 nella parte in cui prevede la «vigilante attesa» durante i primi giorni di insorgenza della malattia, ponendo indicazioni di non utilizzo dei farmaci generalmente impiegati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti dal virus.
Il TAR Lazio si esprime, dunque, in merito alla gestione domiciliare dei pazienti colpiti dal virus da Covid-19 e, nello specifico, sulla prevista «vigilante attesa» e sulla somministrazione di Fans e Paracetamolo, affermando che tale vincolo contrasta con l'attività professionale dei medici in termini di scienza e di deontologia professionale. Di conseguenza, la prescrizione dell'AIFA (come mutuata dal Ministero della Salute nella Circolare oggetto di ricorso) si pone in contrasto con la professionalità e la deontologia professionale richiesta ai medici, impedendo loro di utilizzare terapie ritenute idonee ed efficaci ai fini del contrasto del virus, così come accade per ogni attività terapeutica.
Come ha affermato il TAR, ciascun medico ha l'onere imprescindibile di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità dell'esito della terapia prescritta al paziente.
TAR Lazio, sez. III, sentenza (ud. 7 dicembre 2021) 15 gennaio 2022, n. 419
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
I ricorrenti sono medici di medicina generale e specialisti.
Con il ricorso oggetto del presente scrutinio, i predetti hanno contestato le linee guida promulgate da AIFA e pedissequamente mutuate con la circolare del Ministero della Salute “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, anziché dare indicazioni valide sulle terapie da adottare a domicilio, prevedono un lungo elenco delle terapie da non adottare, divieto che non corrisponde all’esperienza diretta maturata dai ricorrenti.
Alla camera di consiglio del giorno 4 agosto 2021, il Collegio ha disposto, a mente dell’art. 55, comma 10 cpa, la fissazione della discussione del presente ricorso alla udienza di merito del giorno 7 dicembre 2021.
Alla udienza del giorno 7 dicembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In primo luogo deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla resistente perché, a suo dire, la nota AIFA, recepita nella circolare ministeriale, ha una sua autonomia giuridica e non è stata autonomamente impugnata.
E’ necessario rappresentare che nel momento in cui l’indicata raccomandazione è stata pedissequamente mutuata nella circolare ministeriale essa ha perso ogni singolare valenza, compresa una sua autonoma esistenza giuridica ed ha costituito, pertanto, la sola motivazione del provvedimento contestato.
Conseguentemente l’eccezione deve essere respinta.
Le censurate linee guida, come peraltro ammesso dalla stessa resistente, costituiscono mere esimenti in caso di eventi sfavorevoli.
In disparte la validità giuridica di tali prescrizioni, è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito.
La prescrizione dell’AIFA, come mutuata dal Ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professione, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia COVI 19 come avviene per ogni attività terapeutica.
In merito è opportuno rappresentare che il giudice di appello nello scrutinare una analoga vicenda giudiziaria ( la censura afferente alla sola determinazione dell’AIFA) ha precisato che :”… la nota AIFA non pregiudica l’autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più opportuna, laddove la sua sospensione fino alla definizione del giudizio di merito determina al contrario il venir meno di linee guida, fondate su evidenze scientifiche documentate in giudizio, tali da fornire un ausilio (ancorché non vincolante) a tale spazio di autonomia prescrittiva, comunque garantito”.
Quindi, il contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto.
La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe indicato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.