La circolare ministeriale sulla gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 contiene, infatti, delle “raccomandazioni” e non delle “prescrizioni”, dunque i medici di medicina generale restano liberi di scegliere la terapia che in scienza e coscienza reputino la migliore per il paziente.
Con il decreto n. 207 del 19 gennaio 2022, il Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini ha sospeso la sentenza del TAR Lazio n. 419 del 15 gennaio 2022, con la quale era stata annullata la circolare del Ministero della Salute «Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2» aggiornata al 26 aprile 2021 nella parte relativa alla «vigilante attesa» nei primi giorni di insorgenza del virus e alla somministrazione di Fans e Paracetamolo ai pazienti.
La sospensione in via monocratica si giustifica per il fatto che la suddetta circolare non ha natura vincolante ai fini delle scelte terapeutiche dei medici di medicina generale per la cura a domicilio dei pazienti affetti da Covid-19, contenendo delle “raccomandazioni”, non delle “prescrizioni”, fermo restando che con tale termine si intendono comunque dei comportamenti che, sulla base di una vasta letteratura scientifica, sembrano costituire le pratiche migliori, seppur sia tutto ancora in continua evoluzione.
Alla luce di ciò, la circolare non impone alcun vincolo in sede di esercizio del diritto-dovere del medico di medicina generale di adottare la terapia che in scienza e coscienza reputi la migliore, dunque la sua sospensione si tradurrebbe nel venir meno di un documento riassuntivo che elenca le “migliori pratiche” che scienza ed esperienza (in costante evoluzione) hanno individuato finora, tenendo conto che i medici potranno considerare tali indicazioni come raccomandabili, salvo scelte che in scienza e coscienza essi vogliano effettuare sotto la propria responsabilità nei casi in cui non ritengano le raccomandazioni ottimali per la cura del paziente.
Consiglio di Stato, sez. III, decreto 19 gennaio 2022, n. 207
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Considerato che la sintetica motivazione della sentenza appellata afferma la natura vincolante, ai fini delle scelte terapeutiche dei medici di medicina generale, per la cura domiciliare dei pazienti Covid, della circolare ministeriale;
Ritenuto che, in questa sede di delibazione sommaria, laddove non emerge una puntuale motivazione circa il carattere vincolante censurato, appare invece:
- che il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto;
- che di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del MMG di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale;
- che, dunque, la sospensione della circolare, lungi da far “riappropriare” i MMG della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l’atto non intacca) determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e che i MMG ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico-mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente;
P.Q.M.
accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza appellata fino alla discussione collegiale che fissa alla camera di consiglio del 3 febbraio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellate.