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10 febbraio 2022
Gestione domiciliare dei pazienti Covid: legittime le Linee guida AIFA e la circolare del Ministero della Salute

Il Consiglio di Stato conclude così la vicenda, specificando che la prescrizione di farmaci non previsti o non raccomandati dalle Linee guida è possibile ma non può fondarsi su un'opinione personale del medico.

La Redazione

Con la sentenza n. 946 del 9 febbraio 2022, il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità delle Linee guida formulate dall'AIFA ai fini della gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Covid-19 e della circolare del Ministero della Salute intitolata «Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2» aggiornata al 26 aprile 2021, in quanto tali documenti contengono solamente delle raccomandazioni e non delle prescrizioni cogenti.
Questo significa che i medici di medicina generale dovranno considerare i suddetti documenti quali mere indicazioni orientative, cioè come criteri di riferimento in merito alle esperienze in atto nell'ambito dei metodi terapeutici a livello internazionale.

Il singolo medico, infatti, nell'esercizio della sua autonomia professionale e nella piena consapevolezza della propria responsabilità, restalibero di prescrivere i farmaci che ritiene più opportuni con riguardo al caso specifico e sulla base delle evidenze scientifiche acquisite.
In tal senso, il Consiglio di Stato afferma che il singolo medico può ben discostarsi dalle Linee guida senza incorrere in responsabilità, a condizione che vi siano solide, o almeno rassicuranti, prove scientifiche sulla sicurezza e sull'efficacia del farmaco prescritto, sulla base di dati scientifici (anche se parziali e incompleti) ai quali sia possibile ricondurre in termini razionali il proprio convincimento prescrittivo rispetto al singolo caso clinico.
In parole povere, la prescrizione del farmaco deve poggiare le fondamenta su un approccio scientifico serio, non potendo essa affidarsi a mere improvvisazioni del momento ovvero ad intuizioni casuali e dunque a valutazioni i cui rischi non siano stati tenuti in considerazione.

La prescrizione di farmaci non previsti o non raccomandati dalle Linee guida non può dunque fondarsi su un'opinione personale del medico che sia priva di qualsivoglia base scientifica e di evidenze cliniche, magari alimentate da disinformazione o, peggio, da un atteggiamento di sospetto verso le cure “ufficiali”.

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