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29 aprile 2022 N. 83 - Antiriciclaggio e antiterrorismo
Tassazione e obblighi antiriciclaggio sulle criptovalute: approda in Senato la proposta di regolamentazione
Nella dichiarata ottica di muovere un primo passo verso la regolamentazione degli aspetti tributari connessi al mondo delle criptovalute, lo scorso 30 marzo è stato presentato in Senato il Disegno di Legge S. 2572 avente ad oggetto «Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio».
di Avv. Giuseppe Sciarretta, Dott. Matteo Esposito
La proposta presentata dalla Senatrice Elena Botto introduce poi alcune “limitazioni” agli adempimenti antiriciclaggio, soprattutto in riferimento all'adeguata verifica in forma semplificata. Nella premessa, è la stessa relatrice a rappresentare come il Disegno di Legge «intende colmare i ritardi accumulati dal nostro Paese nei confronti della maggior parte dei mercati finanziari esteri, nell'ambito dell'economia della blockchain e delle criptovalute in particolare, nella convinzione che, per le imprese e le start-up, le valute virtuali abilitate dallo sviluppo di reti decentralizzate basate sulla tecnologia blockchain possano contribuire allo sviluppo e alla crescita degli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI), oltre che ad un accesso più agevole ai finanziamenti e alle risorse finanziarie».
Criptovaluta e adempimenti tributari
Il D.D.L., in estrema sintesi, si fonda sui seguenti capisaldi: 

  • solo la conversione delle valute virtuali in euro o in valute estere determina l'insorgenza di plusvalenze o minusvalenze (i.e. redditi diversi di natura finanziaria) a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute, sia stato superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. La proposta di Legge, in controtendenza rispetto all'orientamento espresso dall'Amministrazione Finanziaria (cfr. Risoluzione 72/E/2016, Risposta ad interpello della DRE Lombardia n. 956-39/2018, Risposta ad interpello della DRE Liguria n. 903-47/2018, Risposta ad interpello 788/2021), limiterebbe la rilevanza reddituale delle plus/minusvalenze da “conversione” alle sole conversioni di criptovalute in euro/valute estere e non anche invece alle conversioni “cripto su cripto” (e.g. bitcoin in ethereum);
  • ai fini della determinazione delle plusvalenze da “conversione” il contribuente può utilizzare, in mancanza di apposita documentazione comprovante il costo di acquisto delle proprie criptovalute, il cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita in relazione alla medesima valuta virtuale o, in sua assenza, il cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta “da documentazione raccolta a cura del contribuente”. Rispetto a tale aspetto, sarà essenziale capire come ciò possa coordinarsi con le modifiche prospettate all'art. 68 del D.P.R. n. 917/1986, per cui il costo o valore di acquisto dovrebbe invece risultare da documentazione avente “data certa”, anche proveniente dalle scritture contabili dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di wallet;
  • i possessori di criptovalute, in conformità all'orientamento espresso dall'Amministrazione Finanziaria (cfr. documenti di prassi citati al precedente punto “ii.”) e dal T.A.R. del Lazio nella sentenza n. 1077 del 28 gennaio 2020, sono tenuti ad assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale attraverso la compilazione del “quadro RW” del proprio modello di dichiarazione dei redditi e non sono, invece, tenuti al versamento dell'imposta patrimoniale dovuta sui prodotti finanziari detenuti all'estero (i.e. l'IVAFE).
In merito a quest'ultimo aspetto viene riconosciuta un'apposita sanatoria di natura “premiale” (i.e. l'azzeramento delle sanzioni dovute ex art. 5, comma 2 del D.L. n. 167/1990 per tutti i periodi d'imposta precedenti a quello della rivalutazione) per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale (rispetto alle quali è tutt'ora dubbia la corretta disciplina da applicare), a condizione che a) le criptovalute vengano fatte “emergere” già nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2021 (salvo proroghe, in scadenza il 30 novembre 2022) e b) il contribuente si avvalga della perizia di stima di cui al precedente punto “vi.” e versi, dunque, l'imposta sostitutiva dovuta.
Criptovaluta e adempimenti antiriciclaggio
Per quanto attiene alla disciplina antiriciclaggio e all'impatto che il D.D.L. avrà su di essa, due sono i punti di interesse.

Il primo è una modifica delle definizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2007, in particolar modo della definizione di “prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e viceversa” (art. 1, comma 2 lettera ff) e quella di “valuta virtuale” (art. 1, comma 2 lettera qq).

Proprio quest'ultima definizione è quella su cui il D.D.L. vuole mettere chiarezza, andando ad uniformare tutti modi in cui viene chiamata la criptovaluta:
Attuale definizione contenuta nel D.Lgs. n. 231/2007 Proposta di modifica D.D.L. S. 2572/2022
La rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente. Una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.
Il secondo punto su cui la proposta pone l'accento è legato all'adeguata verifica semplificata, andando a prevedere una soglia limite di 150 euro per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica.

L'art. 23 della vigente normativa antiriciclaggio disciplina, infatti, i casi in cui un soggetto obbligato può applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti. Tra gli indici di cui devono tener conto i soggetti obbligati, vi sono alcuni che attengono al cliente e altri alle operazioni. Nel primo caso, ad esempio, sono ritenuti a basso rischio le società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva o i clienti sono pubbliche amministrazioni.

In riferimento ai prodotti, servizi o operazioni, sono oggi ritenuti a basso rischio, tra i tanti, i contratti di assicurazione vita nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro o, ancora, prodotti legati a forme pensionistiche complementari a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 della normativa antiriciclaggio e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

A questi prodotti ritenuti a basso rischio, il D.D.L. punta ad aggiungere i: 
5-bis) 5-ter)
servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nel caso in cui l'operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non superi il valore di 150 euro servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, la memorizzazione o il trasferimento di valute virtuali non superi il valore di 150 euro
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, in attesa che l'iter di approvazione del D.D.L. prosegua, è sicuramente apprezzabile lo sforzo compiuto dalla Senatrice Botto, sia nel fornire delle prime linee guida fiscali applicabili al mondo delle criptovalute sia nel prevedere un regime premiale particolarmente favorevole per i contribuenti più “virtuosi” e avveduti; infatti, la possibilità di rideterminare (pagando un'imposta sostitutiva molto attrattiva) il valore corrente delle cripto ottenendo oltretutto, di fatto, una sanatoria per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale commesse negli anni pregressi, più che un “piccolo condono” rappresenta la presa di coscienza del Legislatore dell'esistenza di un mondo attualmente fortemente deregolato in cui molti investitori si sono affacciati senza avere dei chiari strumenti per determinare con facilità il corretto trattamento tributario.

Una sorta di ultima chiamata per regolarizzare le violazioni pregresse dei contribuenti che rappresenta, però, anche un'opportunità per gli istituti finanziari intenzionati ad aprirsi in modo istituzionale alle cripto; quest'ultimi, infatti, avranno probabilmente meno remore rispetto allo scenario attuale ad avere come propri clienti proprietari di cripto, purché adeguatamente regolarizzate attraverso questa speciale procedura.
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