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10 febbraio 2022
Assegno unico e universale per i figli a carico: gli ultimi chiarimenti dell’INPS

Con apposita circolare, l'INPS ha fornito ulteriori dettagli sulla concessione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, con particolare riguardo ai soggetti beneficiari e ai requisiti soggettivi.

La Redazione
Con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, l'INPS ha fornito ulteriori dettagli in merito all' assegno unico e universale per i figli a carico , istituito con il D. Lgs. n. 230/2021 Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46 »).

Come già chiarito, l'assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di istanza dal richiedente e viene erogato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli, indipendentemente dalla condizione di lavoro.  

precisazione

A tal proposito, la circolare specifica che il diritto alla prestazione si estende anche ai nonni per i nipoti, ma solo in presenza di un provvedimento formale di affido ovvero in caso di collocamento o accasamento etero familiare.

Il beneficio spetta, oltre che per i figli minori a carico, anche per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni, se si accerta che egli sia iscritto o frequenti:

precisazione

  • La scuola pubblica o privata dalla durata quinquennale ai fini del conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore;
  • Un percorso di Formazione Professionale Regionale per ottenere una Qualifica professionale o un Diploma professionale di tecnico;
  • Un percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) avente durata annuale e al termine del quale si consegue la specializzazione professionale di 4° livello EQF;
  • Un Istituto Tecnico Superiore (ITS) di durata biennale o triennale al termine del quale si consegue la qualifica di “Tecnico superiore” di 5° livello EQF;
  • Un corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento.

Inoltre, l'INPS specifica che il beneficio spetta anche ai titolari dicontratto di apprendistato o di tirocinio, nel rispetto della normativa ad essi dedicata.

Quanto al requisito della cittadinanza e del diritto di soggiorno, invece, la circolare precisa che sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:

precisazione

  • Gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
  • I titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
  • I lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali è previsto il diritto generale alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • I lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all'art. 26 T.U. per i quali l'inclusione tra i potenziali beneficiari della misura si giustifica per il fatto che la norma non discrimina il lavoro autonomo rispetto a quello dipendente.

Qualora entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione di 30euro mensili per ogni figlio, rilevando a tal fine i redditi da lavoro dipendente o assimilati, nonché i redditi da pensione e da lavoro autonomo o d'impresa. In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo rilevano altresì 

precisazione

  • I redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;
  • Le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

Si ricorda che per quanto riguarda la decorrenza della prestazione, per le domande presentate entro il 30 giugno, essa è riconosciuta a partire dal mese di marzo dell'anno di presentazione; per quelle presentate dal 1° luglio in poi, invece, l'assegno è riconosciuto a partire dal mese successivo a quello della domanda. Il riconoscimento dell'assegno, in ogni caso, avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

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