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21 febbraio 2022
Le ultime dal Governo: professione forense incompatibile con l’Ufficio per il processo

La norma era stata annunciata direttamente dalla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, durante un'audizione in Parlamento. Dalle parole si passa ai fatti con il Decreto Bollette approvato dal Governo lo scorso 18 febbraio 2022, a cui si aggiungono le misure per far fronte al caro energia e alle frodi in materia edilizia.

La Redazione

Nella riunione n. 62 del 18 febbraio 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali».
L'obiettivo dell'intervento è quello di sostenere la ripresa economica con lo stanziamento di quasi 8miliardi di euro, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase.

Per quanto riguarda il “caro bollette”, il decreto proroga le misure già in essere, come:

  • l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
  • la riduzione dell'Iva al 5% e degli oneri generali per il settore gas;
  • il rafforzamento del bonus sociale per le famiglie con ISEE di circa 8mila euro o di 20mila nel caso di famiglie numerose.

Per quanto attiene al sostegno alle filiere produttive, il decreto interviene su due settori in particolare che sono interessati da grandi trasformazioni in corso: automotive e microprocessori.

attenzione

Con il Decreto Bollette il Governo ha dato seguito alle parole della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, prevedendo l'incompatibilità della professione forense con l'Ufficio del processo.

Nello specifico, è stato modificato l’art. 11, comma 2, D.L. n. 80/2021 con l’aggiunta del seguente comma 2-bis:

legislazione

«L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'Ufficio per il processo».

precisazione

A proposito dell'Ufficio del processo e degli addetti incaricati a supportare i magistrati nella loro attività, è opportuno dare alcuni chiarimenti:

  • gli Uffici giudiziari devono dare corso alla presa di servizio degli addetti all'Ufficio del processo, anche in assenza di istanza di sospensione o cancellazione dall'Albo degli avvocati;
  • i vincitori del concorso che non hanno ancora terminato il tirocinio ex art. 73 D.L. n. 69/2013 possono chiedere che sia computato tale perioso unitamente al periodo del contratto di lavoro a tempo determinato come addetto all'UPP fino al raggiungimento dei 18 mesi;
  • lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori è da considerarsi su scala nazionale e non relativamente ai soli distretti limitrofi.

Nel corso della medesima riunione, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce «Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili».

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