Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
14 marzo 2022
La Consulta dice sì all’assegno per il nucleo familiare anche ai cittadini extracomunitari

Sulla base del diritto europeo, infatti, non può farsi alcuna differenziazione tra cittadini non europei, soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro, e cittadini italiani in sede di accesso al beneficio dell'ANF.

La Redazione

Con la sentenza n. 67 dell'11 marzo 2022, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Corte di Cassazione sull'art. 2, comma 6-bis, D.L. n. 69/1988, conv., con modificazioni, in L. n. 153/1988, per contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 2, paragrafo 1, lett. a), b), e), e 11, paragrafo 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nella parte in cui anche «per i cittadini non appartenenti all'Unione europea titolari di permesso di lungo soggiorno» prevede che non fanno parte del nucleo familiare il coniuge, i figli ed equiparati che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, «salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale, diversamente da quanto previsto per gli altri beneficiari dell'assegno per il nucleo familiare non cittadini stranieri».

Secondo la Corte, infatti, i cittadini non europei soggiornanti di lungo periodo in possesso di permesso unico di lavoro non possono essere trattati in modo diverso rispetto ai cittadini italiani in vista dell'accesso al beneficio dell'ANF, anche se alcuni componenti del nucleo familiare risiedono in via temporanea nel Paese di origine, e la parità di trattamento deve essere garantita dai giudici, i quali sono tenuti ad applicare il diritto europeo.

La CGUE aveva già ritenuto incompatibile la disciplina italiana in materia di ANF con le due direttive europee (2003/109 e 2011/98), le quali impongono chiaramente di non differenziare il trattamento dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti.
Del resto, come precisa la Consulta, la procedura pregiudiziale concorre a rafforzare e a garantire il primato del diritto europeo, a fronte del quale i giudici comuni sono tenuti a disapplicare all'occorrenza le disposizioni con esso contrastanti. Ciò in quanto la competenza esclusiva della CGUE in sede di interpretazione e di applicazione dei Trattati comporta che le decisioni adottate siano vincolanti, prima di tutto nei confronti del giudice che ha disposto il rinvio.

Documenti correlati