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30 marzo 2022
Registro Pubblico delle Opposizioni: in Gazzetta il Regolamento

Sarà in vigore dal 13 aprile 2022 la disciplina contenuta nel d.P.R. numero 26 del 2022 sull'istituzione e sul funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'uso dei propri dati personali e del proprio numero di telefono per attività commerciali.

La Redazione

È stato pubblicato in G.U. n. 74/2022 il d.P.R. n. 26/2022, intitolato «Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5».

Il Regolamento disciplina il Registro Pubblico delle Opposizioni e si applica ai trattamenti effettuati mediante comunicazioni telefoniche svolte con qualsiasi mezzo per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, con riferimento alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili riportate o meno negli elenchi dei contraenti, nonché agli indirizzi postali riportati in questi ultimi.
Resta ferma l'esclusione dei trattamenti riferiti alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi postali inseriti negli elenchi dei contraenti effettuati per finalità statistiche degli enti e degli uffici di statistiche afferenti al Sistema statistico nazionale.

Ai sensi dell'art. 7, ciascun contraente potrà chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale è intestatario sia iscritta nel registro per opporsi al trattamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali effettuate tramite operatore o sistemi di chiamata automatizzati. L'iscrizione è gratuita e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

precisazione

  • Compilazione dell'apposito modulo sul sito web del gestore del registro, comunicando il numero da iscrivere;
  • Tramite chiamata al numero predisposto, effettuata dalla linea telefonica con la numerazione corrispondente a quella della quale si chiede l'iscrizione nel registro;
  • Avvalendosi della posta elettronica, inviando il modulo di cui al primo punto.

Sarà possibile rinnovare o revocare l'iscrizione in qualsiasi momento e senza limitazioni.
Come precisato dal comma 7 della medesima disposizione:

legislazione

«Con l'iscrizione al registro di cui al comma 1 e con il rinnovo dell'iscrizione di cui al comma 4, a seguito di esplicita richiesta dei contraenti, si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, effettuato mediante l'impiego del telefono con o senza operatore per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale oppure mediante posta cartacea. Con riferimento a specifici rapporti contrattuali dei quali è parte il contraente si applica l'articolo 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018».

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