Sarà in vigore dal 13 aprile 2022 la disciplina contenuta nel d.P.R. numero 26 del 2022 sull'istituzione e sul funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'uso dei propri dati personali e del proprio numero di telefono per attività commerciali.
È stato pubblicato in G.U. n. 74/2022 il
Il Regolamento disciplina il Registro Pubblico delle Opposizioni e si applica ai trattamenti effettuati mediante comunicazioni telefoniche svolte con qualsiasi mezzo per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, con riferimento alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili riportate o meno negli elenchi dei contraenti, nonché agli indirizzi postali riportati in questi ultimi.
Resta ferma l'esclusione dei trattamenti riferiti alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi postali inseriti negli elenchi dei contraenti effettuati per finalità statistiche degli enti e degli uffici di statistiche afferenti al Sistema statistico nazionale.
Ai sensi dell'art. 7, ciascun contraente potrà chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale è intestatario sia iscritta nel registro per opporsi al trattamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali effettuate tramite operatore o sistemi di chiamata automatizzati. L'iscrizione è gratuita e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
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Sarà possibile rinnovare o revocare l'iscrizione in qualsiasi momento e senza limitazioni.
Come precisato dal comma 7 della medesima disposizione:
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«Con l'iscrizione al registro di cui al comma 1 e con il rinnovo dell'iscrizione di cui al comma 4, a seguito di esplicita richiesta dei contraenti, si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, effettuato mediante l'impiego del telefono con o senza operatore per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale oppure mediante posta cartacea. Con riferimento a specifici rapporti contrattuali dei quali è parte il contraente si applica l' |