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27 aprile 2022
La Consulta dichiara illegittima l'attribuzione automatica del cognome paterno al figlio
Colpo di spugna a tutte quelle disposizioni che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.
La Redazione
Nel solco del principio di eguaglianza e nell'interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul cognome di quest'ultimo, il quale costituisce elemento fondamentale dell'identità personale.
Questa la storica decisione della Corte costituzionale, anticipata con un comunicato stampa, che definisce discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre.
La Consulta, riunita in camera di consiglio, ha esaminato oggi le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell'ordinamento italiano, l'attribuzione del cognome ai figli. In particolare, essa si è pronunciata sul precetto che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori. Le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione , quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Colpo di spugna, quindi, a tutte quelle disposizioni che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.
Colpo di spugna, quindi, a tutte quelle disposizioni che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.
La regola diventa ora che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano di attribuire soltanto quello di uno dei due. In mancanza di accordo sull'ordine di attribuzione, resta salvo l'intervento del giudice in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico.
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