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31 agosto 2022
Pubblicata la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
Il testo della Legge 5 agosto 2022, n. 118 approda in G.U. n. 188/2022.
La Redazione
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2022 la legge 5 agosto 2022, n. 118 recante la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
Molte le novità introdotte dalla legge alcune delle quali volte a rafforzare la tutela dei consumatori.In questa direzione la prima novità significativa per la tutela dei consumatori è senz'altro rappresentata dall'art. 24 rubricato « Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso».
La disposizione è finalizzata a rendere più efficace il contrasto al persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolenti dei servizi di telefonia e delle comunicazioni elettroniche.
L'articolo pone lo specifico obbligo in capo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare servizi in abbonamento da parte degli operatori stessi o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, solo dopo aver acquisito il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente.
Ed infatti, è stato introdotto un nuovo comma 3-quater all'articolo 1 del Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7 in base al quale «è fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, nonchè servizi di messaggistica istantanea, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso».La seconda novità significativa nell'ambito della tutela dei consumatori è rappresentata da alcune modifiche che l'art. 10 della Legge apporta all'articolo 37 del Decreto-Legge n. 201 del 2011 al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori.
In particolare, per le controversie tra operatori economici e utenti e consumatori dovranno essere previste procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica, di conciliazione che saranno disciplinati con provvedimenti dell'Autorità di settore.
Dopo sei mesi dall'entrata in vigore della Legge, il tentativo di conciliazione diventerà un'ipotesi di conciliazione obbligatoria per le controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori che saranno individuate dall'Autorità prima del ricorso giurisdizionale, i cui tempi di proposizione saranno sospesi nelle more del procedimento di conciliazione che dovrà avere una durata massima di 30 giorni.Un'ulteriore novità riguarda la disciplina della responsabilità civile auto e, in particolare, la procedura del risarcimento diretto.
Ed infatti, l'art. 31 della Legge ha voluto modificare la disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto di cui all'art. 150 del codice delle assicurazioni private prevedendo che dal 1° gennaio 2023 (e per i sinistri successivi a quella data) «le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24».
La relazione illustrativa motiva questa estensione «per eliminare un potenziale trattamento discriminatorio a danno delle imprese italiane rispetto alle imprese con sede legale in altri Stati membri. Infatti, le imprese “comunitarie” non aventi sede legale in Italia godono di un ingiustificato vantaggio in quanto, non essendo obbligate ad assicurare il risarcimento diretto, hanno maggiori possibilità di praticare tariffe più basse».Infine, l'art. 33 modifica dal 31 ottobre 2022 l'articolo 9 della Legge18 giugno 1998, n. 192 rafforzando il contrasto all'abuso di dipendenza economica con riferimento, salvo prova contraria, all'ipotesi in cui «un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati».
Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel «fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere».Inoltre, già da oggi, occorre tenere presente dal punto di vista processuale una norma sulla competenza per materia.
In base alla nuova norma «le azioni civili esperibili a norma [dell'art. 9 della legge n. 192 del 1998 e quindi tutte le ipotesi di abuso di dipendenza economica non soltanto quelle relative alle piattaforme] sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 ».
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della Giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, potrà adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.
Molte le novità introdotte dalla legge alcune delle quali volte a rafforzare la tutela dei consumatori.In questa direzione la prima novità significativa per la tutela dei consumatori è senz'altro rappresentata dall'art. 24 rubricato « Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso».
La disposizione è finalizzata a rendere più efficace il contrasto al persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolenti dei servizi di telefonia e delle comunicazioni elettroniche.
L'articolo pone lo specifico obbligo in capo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare servizi in abbonamento da parte degli operatori stessi o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, solo dopo aver acquisito il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente.
Ed infatti, è stato introdotto un nuovo comma 3-quater all'
In particolare, per le controversie tra operatori economici e utenti e consumatori dovranno essere previste procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica, di conciliazione che saranno disciplinati con provvedimenti dell'Autorità di settore.
Dopo sei mesi dall'entrata in vigore della Legge, il tentativo di conciliazione diventerà un'ipotesi di conciliazione obbligatoria per le controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori che saranno individuate dall'Autorità prima del ricorso giurisdizionale, i cui tempi di proposizione saranno sospesi nelle more del procedimento di conciliazione che dovrà avere una durata massima di 30 giorni.Un'ulteriore novità riguarda la disciplina della responsabilità civile auto e, in particolare, la procedura del risarcimento diretto.
Ed infatti, l'art. 31 della Legge ha voluto modificare la disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto di cui all'art. 150 del codice delle assicurazioni private prevedendo che dal 1° gennaio 2023 (e per i sinistri successivi a quella data) «le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24».
La relazione illustrativa motiva questa estensione «per eliminare un potenziale trattamento discriminatorio a danno delle imprese italiane rispetto alle imprese con sede legale in altri Stati membri. Infatti, le imprese “comunitarie” non aventi sede legale in Italia godono di un ingiustificato vantaggio in quanto, non essendo obbligate ad assicurare il risarcimento diretto, hanno maggiori possibilità di praticare tariffe più basse».Infine, l'art. 33 modifica dal 31 ottobre 2022 l'articolo 9 della Legge
Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel «fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere».Inoltre, già da oggi, occorre tenere presente dal punto di vista processuale una norma sulla competenza per materia.
In base alla nuova norma «le azioni civili esperibili a norma [dell'
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della Giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, potrà adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.
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