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12 settembre 2024
Ok all’abbattimento delle c.d. barriere architettoniche, ma nel rispetto del vincolo storico degli edifici

Piuttosto che installare un ascensore per disabili, la cui realizzazione avrebbe comportato l'azzeramento degli elementi caratteristici del palazzo bolognese del Cinquecento, la Soprintendenza suggeriva infatti la realizzazione di un montascale.

di La Redazione

L'odierna ricorrente è proprietaria di un immobile sito all'ultimo piano di un palazzo storico di Bologna, vincolato dal 1910 ai sensi della L. n. 364/1909, che chiedeva alla competente Soprintendenza l'autorizzazione a realizzare un ascensore per disabili, così da consentire alla madre di poter accedere all'appartamento.
Tuttavia, la Soprintendenza comunicava il preavviso di rigetto individuando, tra i motivi ostativi, l'esiguità dello spazio per la costruzione di detto ascensore e il fatto che un intervento di tale portata avrebbe snaturato l'assetto storico architettonico dell'edificio.
Successivamente giungeva il parere definitivo sfavorevole alla realizzazione dell'ascensore per disabili, suggerendo l'installazione piuttosto di un'opera reversibile, quale il montascale.
La donna impugnava il provvedimento dinanzi al TAR che rigettava il ricorso osservando come la valutazione operata dalla Soprintendenza, espressione della sua discrezionalità tecnica, apparisse immune dalle doglianze dedotte dalla ricorrente, tenendo conto anzitutto del fatto che le esigenze della madre della ricorrente non erano continuative (ella infatti non viveva nell'immobile con la figlia), e poi poiché non erano state allegate le ragioni per le quali il montascale non fosse funzionale alle sue esigenze.
Non contenta, la donna impugna la decisione dinanzi al Consiglio di Stato.

Con la sentenza n. 4329 del 15 maggio 2024, i Giudici respingono l'appello.
La motivazione a sostegno del parere sfavorevole della Soprintendenza è infatti adeguata, poiché evidenzia il grave pregiudizio che l'installazione dell'ascensore arrecherebbe al palazzo storico. La particolarità dell'edificio risiede nel fatto che esso è un palazzo del Cinquecento avente le caratteristiche artistiche e architettoniche presenti sul territorio del Comune di Bologna, elementi ai quali l'ascensore azzererebbe del tutto il carattere peculiare.
Inoltre, non bisogna dimenticare che ai fini dell'installazione di un ascensore occorre la deliberazione del condominio, anche laddove esso sia volto ad abbattere le barriere architettoniche e anche se realizzato a proprie spese. Ciò è funzionale a trovare un punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti: quelli domenicali, quelli sottesi alla tutela di beni storici e quelli delle persone con disabilità. Correttamente il TAR ha qualificato come innovazione ai sensi dell'art. 1120 c.c. l'installazione dell'ascensore, motivo per il quale era dunque necessaria anche la decisione del condominio.
Oltretutto, il Collegio ha rilevato come l'art. 2 della Legge n. 13/1989 prevede che i condomini interessati all'adozione di strumenti di superamento delle cd. barriere architettonichesono legittimati solo ad «installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili» o «modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages» e il montascale rientra pienamente in tale elencazione. Dunque, esso appare senza dubbio una valida alternativa all'installazione dell'ascensore richiesto dalla ricorrente.
Alla luce di tali argomentazioni, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso.

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