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26 ottobre 2022
Appalti pubblici: il nuovo fascicolo virtuale dell'operatore economico
Attraverso questo elenco una stazione appaltante che sta aggiudicando una gara può osservare se un determinato operatore economico risulta già stato verificato in una precedente gara.
La Redazione
È stato pubblicato in G.U. del 24 ottobre 2022, n. 249 l'adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale (Delibera n. 464/2022). Di particolare importanza, in tema di appalti pubblici, ritroviamo la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) e il FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico).
 
Il FVOE consente
  • alle stazioni appaltanti, l'acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;
  • agli operatori economici, l'inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
  • il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi.
 
Oltre a ciò, ai fini dell'utilizzo del FVOE, la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, dovrà acquisire il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indicherà a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascerà un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. 

precisazione

Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato.

Nelle more della piena integrazione con il sistema SPID, l'accesso al FVOE avviene mediante credenziali personali username e password e indicazione di una casella di posta elettronica certificata personale. Dunque, per operare sul FVOE, occorre registrarsi al servizio secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE). Ai fini dell'utilizzo del FVOE, i dati richiesti dal sistema SIMOG per il rilascio del CIG sono integrati con quelli riguardanti i requisiti di partecipazione. Le stazioni appaltanti nominano, nell'ambito di ogni procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti.

Difatti, l'accesso al FVOE è consentito esclusivamente al Responsabile del Procedimento e al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come dichiarato sul sistema SIMOG. Pertanto:
  • il Responsabile del Procedimento comunica i riferimenti dei soggetti abilitati alla verifica dei requisiti al FVOE a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione comunicata al sistema SIMOG;
  • il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti integra o conferma, utilizzando l'apposita funzionalità del FVOE, l'elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento.
  • ai fini delle verifiche, il soggetto abilitato avvia tramite la BDNCP la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati. L'Autorità mette a disposizione automaticamente tutta la documentazione in corso di validità già disponibile e, in caso di carenza, procede alla richiesta nei confronti dei competenti enti certificanti;
  • l'esito delle verifiche svolte dalle stazioni appaltanti in occasione di specifiche procedure di affidamento resta disponibile nel FVOE fino al momento di scadenza di validità dei documenti su cui sono state effettuate dette verifiche.

precisazione

Costituisce documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti:  

  • Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
  • Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
  • Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002 dell'impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
  • Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
  • Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera;
  • Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell'Interno.

Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici, sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del FVOE.

In conclusione, dal 25 ottobre 2022 entra in vigore il nuovo sistema di registrazione dei requisiti delle stazioni appaltanti chiamato Fascicolo virtuale operatori economici "FVOE" che sostituirà l'attuale AVC PASS.
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