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24 novembre 2022
Obbligo di etichettatura degli imballaggi dal 1° gennaio 2023

Il D.M. n. 360/2022 del Ministero dell'Ambiente ha modificato le Linee guida che supportano gli operatori nell'adempimento a tale obbligo. Escluse dalle nuove regole le confezioni dei farmaci.

La Redazione

È stato recentemente pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente (MASE) il D.M. 28 settembre 2022. n. 360 che modifica le Linee guida sull'etichettatura degli imballaggi già contenute nel D.M. 16 marzo 2022, n. 114, ora abrogato.

Si ricorda anzitutto che l'obbligo di eco etichettatura, in vigore dal 1° gennaio 2023, si radica nell' art. 219, c. 5, D.Lgs. n. 152/2006  ed è assistito dalle sanzioni previste all'art. 261, c. 3 del medesimo Decreto.
Sulla base di tale disposizione, infatti, tutti gli imballaggi devono essere:

legislazione

«opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione».

Pertanto, i produttori sono tenuti ad indicare su tutti gli imballaggi la codifica alfa-numerica prevista dalla decisione 97/129/CE.

Le modifiche si sono rese necessarie in ragione di alcuni rilievi europei e dell'impatto che tale obbligo potrebbe produrre su modelli gestionali, organizzati ed economico-finanziari dell'industria e del commercio nazionali. Inoltre, tengono conto anche degli ulteriori obblighi di marcatura per gli imballaggi in plastica biodegradabili e compostabili ex art. 182-ter, c. 6, lett. b) D.Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale).

Le Linee guida forniscono importanti chiarimenti, tra cui:

  • l'oggetto dell'art. 219, c. 5, cit. è l'etichettatura per la gestione dei rifiuti di imballaggio, «la quale prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura per il prodotto contenuto da esporre sull'imballaggio»;
  • il richiamo alle norme Uni «sottintende che, qualora si voglia comunicare determinati contenuti in etichettatura ambientale, si debbano adottare le norme Uni di riferimento»;
  • l'apposizione fisica dell'informazione sull'imballaggio può essere resa, in alternativa, tramite canali digitali quali, ad esempio, app, siti web o QR code;
  • ogni etichettatura deve avere un colore differente, a seconda del materiale: carta (blu), organico (marrone), plastica (giallo), metalli (turchese), vetro (verde) e indifferenziato (grigio).

precisazione

È comunque prevista la possibilità di commercializzare gli imballaggi privi di etichettatura già immessi in commercio o provvisti di etichetta fino ad esaurimento scorte entro il 1° gennaio 2023.

attenzione

Sono esclusi dalle nuove regole gli imballaggi per farmaci a uso umano e veterinario, per i dispositivi medico-diagnostici in vitro.

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