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12 dicembre 2022
Anche la violazione di strumenti urbanistici può integrare il reato di abuso d’ufficio

Essi rientrano tra gli atti amministrativi generali la cui inosservanza rappresenta solo il presupposto di fatto della violazione della normativa legale in materia urbanistica. Tale precisazione si è resa necessaria in virtù dell'intervento legislativo del D.L. n. 76/2020 che ha modificato la struttura del reato ex art. 323 c.p. restringendone il perimetro.

La Redazione

La Corte d'Appello di Roma confermava la condanna degli attuali ricorrenti per il reato di concorso in abuso d'ufficio per aver realizzato, in violazione degli strumenti urbanistici e di norme regionali, una lottizzazione in luogo di un complesso di case albergo per anziani, alienando successivamente le singole unità immobiliari in regime di libero mercato in violazione del vincolo di destinazione. In tal modo, gli imputati procuravano un vantaggio alla srl di cui erano amministratori.
La controversia giunge in Cassazione, la quale è chiamata a risolvere in via prioritaria la questione sollevata dai ricorrenti relativa alla configurabilità dell'elemento oggettivo del reato a seguito dell'intervento legislativo di cui al D.L. n. 76/2020, conv. dalla L. n. 120/2020, che ha modificato la struttura del reato ex art. 323 c.p. restringendone il perimetro.
In relazione alla nuova struttura dell'abuso d'ufficio conseguente alla riforma, gli imputati ricorrenti ravvisano un'ipotesi di abolitio criminis parziale.

Prima della riforma, l'elemento oggettivo del reato era costituito dalla violazione «di norme o di regolamento» attraverso la quale l'agente procurava intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecava ad altri un danno ingiusto. La riforma del 2020 restringeva tale ipotesi «all'inosservanza di specifiche regola di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». Sono escluse, dunque, le violazioni di atti aventi natura regolamentare e quelle aventi ad oggetto norma di rango legislativo che non dettino specifiche regole di condotta ovvero che dettino regole in relazione alle quali residuino spazi di discrezionalità per la PA.

Sulla questione si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità e la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 8/2022 ha chiarito il principio cardine che ispira la novella legislativa: «la figura criminosa dell'abuso d'ufficio, assolvendo una funzione “di chiusura” del sistema dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, rappresenta il punto saliente di emersione della spigolosa tematica del sindacato del giudice penale sull'attività amministrativa (…) e l'esigenza di evitare un'ingerenza pervasiva del giudice penale sull'operato dei pubblici amministratori, lesiva della sfera di autonomia ad essi spettante».

Venendo al caso di specie, l'elemento oggettivo si risolve nella violazione di alcuni strumenti urbanistici e di alcune leggi regionali. Pertanto, si pone il problema di verificare l'incidenza della novella legislativa sul thema decidendum, non solo con riguardo alle fonti normative di rango regionale, ma anche con riguardo agli strumenti urbanistici. A tal proposito, la Cassazione ha recentemente chiarito che «i piani urbanistici non rientrano nella categoria dei regolamenti (…), che nel mutato quadro normativo escluderebbe la fattispecie di abuso in atti di ufficio, ma in quella degli atti amministrativi generali la cui violazione, in conformità dell'indirizzo ermeneutico consolidato, rappresenta solo il presupposto di fatto della violazione della normativa legale in materia urbanistica».

Alla luce di quanto esposto, per la Cassazione, «è necessario estendere l'indagine della configurabilità o meno del delitto di abuso d'ufficio alla verifica delle violazioni eventualmente ascrivibili alla condotta degli imputati ed in particolare alla riferibilità o meno di tali violazione a precetti - eventualmente recepiti da strumenti urbanistici - riconducibili a norma di rango legislativo, nonché alla natura vincolata o discrezionale di tali violazioni, onde stabilire se risulti integrato l'elemento oggettivo del delitto contestato» ai ricorrenti. Solo una volta accertata l'integrazione dell'elemento oggettivo, si potrà passare alla verifica di quello psicologico.

Con sentenza n. 46669 del 12 dicembre 2022, la Corte annulla con rinvio la sentenza impugnata.

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