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5 luglio 2024
Addio all’abuso d’ufficio: arriva il sì definitivo della Camera all’abrogazione del reato
Con 170 sì e 77 no, la Camera ha approvato in via definitiva l'art. 1 del DDL Nordio, già votato dal Senato, che cancella l'abuso d'ufficio e depotenzia il traffico di influenze. Il voto sul resto del provvedimento è atteso per martedì pomeriggio.
di La Redazione
Dopo il sì del Senato, arriva anche quello della Camera.
 
Con 170 sì e 77 no, l'altro ramo del Parlamento ha infatti approvato in via definitiva l'art. 1 del DDL Nordio con cui viene abolito l'art. 323 c.p. e ridotto l'ambito di applicazione dell'art. 346-bis c.p..

precisazione

Il voto sul resto del provvedimento (intercettazioni, custodia cautelare, inappellabilità delle assoluzioni) è atteso per martedì pomeriggio.

Nella pratica, la disposizione approvata dispone, innanzitutto, la cancellazione di uno dei più classici reati contro la PA, ovvero l'abuso d'ufficio.

legislazione

« 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 322-bis:
1) al primo comma, alinea, le parole:« , 322 » sono sostituite dalle seguenti:« e 322 » e le parole: « e 323 » sono soppresse;
2) alla rubrica, le parole: « , abuso d'ufficio » sono soppresse;
b) l'articolo 323 è abrogato;
c) all'articolo 323-bis:
1) al primo comma, le parole: « e323 » sono sostituite dalle seguenti: « e 346-bis »;
2) al secondo comma, le parole: « e322-bis » sono sostituite dalle seguenti: « ,322-bis e 346-bis »; »

Ma non solo. Viene anche ridotto l'ambito di applicazione della fattispecie di traffico di influenze illecite.

legislazione

«Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite) – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.
La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

Arriva così al traguardo una delle misure che più volute dall'Esecutivo in questa prima fase di politiche di giustizia. L'intervento, infatti, è stato fortemente caldeggiato dal Ministro Nordio, il quale ha sempre considerato l'abrogazione dell'abuso d'ufficio la soluzione migliore rispetto a possibili ritocchi.

Meno soddisfatta sembra, invece, l'opposizione di Governo di Governo. Secondo il deputato dem Gianassi, «l'abrogazione dell'abuso d'ufficio lascerebbe sacche di impunità nel nostro Paese, perché renderebbe non più penalmente rilevante l'abuso di potere del pubblico funzionario per procurare un vantaggio ingiusto a sé o ad altri o per discriminare un cittadino»; inoltre, sarebbe stato previsto «in fretta e furia» un nuovo reato «che almeno riduce la portata di quell'abrogazione». Da qui una richiesta urgente di informativa al Ministro, respinta assieme a quella che chiedeva il ritorno  in Commissione   dell'art. 1 del DDL.
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