Addio all’abuso d’ufficio: arriva il sì definitivo della Camera all’abrogazione del reato
Con 170 sì e 77 no, la Camera ha approvato in via definitiva l'art. 1 del DDL Nordio, già votato dal Senato, che cancella l'abuso d'ufficio e depotenzia il traffico di influenze. Il voto sul resto del provvedimento è atteso per martedì pomeriggio.
Dopo il sì del Senato, arriva anche quello della Camera.
Con
170 sì e 77 no, l'altro ramo del Parlamento ha infatti
approvato in via definitiva l'
art. 1 del DDL Nordio con cui viene
abolito l'art. 323 c.p. e ridotto l'ambito di applicazione dell'art. 346-bis c.p..
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Il voto sul resto del provvedimento (intercettazioni, custodia cautelare, inappellabilità delle assoluzioni) è atteso per martedì pomeriggio.
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Nella pratica, la disposizione approvata dispone, innanzitutto, la cancellazione di uno dei più classici
reati contro la PA, ovvero l'
abuso d'ufficio.
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1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 322-bis:
1) al primo comma, alinea, le parole:« , 322 » sono sostituite dalle seguenti:« e 322 » e le parole: « e 323 » sono soppresse;
2) alla rubrica, le parole: « , abuso d'ufficio » sono soppresse;
b) l'articolo 323 è abrogato;
c) all'articolo 323-bis:
1) al primo comma, le parole: « e323 » sono sostituite dalle seguenti: « e 346-bis »;
2) al secondo comma, le parole: « e322-bis » sono sostituite dalle seguenti: « ,322-bis e 346-bis »;
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Ma non solo. Viene anche ridotto l'
ambito di applicazione della fattispecie di
traffico di influenze illecite.
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«Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite) – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».
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Arriva così al traguardo una delle misure che più volute dall'Esecutivo in questa prima fase di politiche di giustizia. L'intervento, infatti, è stato fortemente caldeggiato dal
Ministro Nordio, il quale ha sempre considerato l'abrogazione dell'abuso d'ufficio la soluzione migliore rispetto a possibili ritocchi.
Meno soddisfatta sembra, invece, l'opposizione di Governo di Governo. Secondo il deputato dem Gianassi, «
l'abrogazione dell'abuso d'ufficio lascerebbe sacche di impunità nel nostro Paese, perché renderebbe non più penalmente rilevante l'abuso di potere del pubblico funzionario per procurare un vantaggio ingiusto a sé o ad altri o per discriminare un cittadino»; inoltre, sarebbe stato previsto «
in fretta e furia» un nuovo reato «
che almeno riduce la portata di quell'abrogazione». Da qui una richiesta urgente di informativa al Ministro, respinta assieme a quella che chiedeva il ritorno in Commissione dell'art. 1 del DDL.