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12 gennaio 2023
Codice antimafia: il divieto di possesso o uso del cellulare può essere disposto solo dall’autorità giudiziaria

Così si esprime la Consulta con la sentenza n. 2/2022, evidenziando che il questore non può autonomamente disporre la misura di prevenzione poiché il provvedimento incide sulla libertà di comunicazione tutelata dall'art. 15 Cost..

La Redazione

Dichiarato incostituzionale l'art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo: questo l'epilogo della sentenza n. 2 depositata oggi dalla Corte costituzionale.

Le questioni di legittimità costituzionale erano state sollevate dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale di Sassari per violazione dell'art. 15 Cost., che tutela la libertà di comunicazione. Trattandosi di provvedimento incidente su tale libertà, infatti, l'autorità di pubblica sicurezza può solamente proporre l'adozione della misura in questione, ma la decisione spetta sempre e comunque all'autorità giudiziaria.
Come si legge nella sentenza, anche se le limitazioni inerenti all'uso di un determinato mezzo non si convertono per forza in restrizioni al diritto fondamentale che l'impiego di quel mezzo consente di soddisfare, nel caso specifico la disciplina restrittiva avente ad oggetto il telefono cellulare «finisce per penetrare all'interno del nucleo essenziale del diritto, determinando evidenti ricadute restrittive sulla libertà tutelata dalla Costituzione».

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