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12 gennaio 2023
Penale e processo
Il questore non può impedire l’uso del cellulare a chi è già stato condannato
La Corte smorza le recenti ipotesi della politica di applicare la misura anche a bulli e protagonisti di baby gang e dichiara l'incostituzionalità dell'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore - e non il giudice in forza delle riserva giurisdizionale ex art. 15 della Costituzione - può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo.
di Avv. Francesco G. Capitani
Il caso

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Veniva proposta questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, e ...

Il diritto

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Per primo, resta certo che il telefono cellulare costituisca apparato di comunicazione radiotrasmittente ad ogni effetto della norma ex...

La lente dell'autore

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La sentenza della Corte si allinea alle esigenze di contenimento delle misure...

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