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23 gennaio 2023
Albo dei gestori della crisi d’impresa: i chiarimenti del Ministero sul requisito dell’obbligo formativo

Ulteriori chiarimenti anche in relazione al requisito alternativo alla formazione ai fini del primo popolamento dell'elenco. 

La Redazione

Con la circolare del 19 gennaio 2023, il Ministero della Giustizia ha fornito alcuni chiarimenti in relazione ai requisiti di iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al CCII, con specifico riguardo agli obblighi formativi e al requisito alternativo ai fini del primo popolamento.
Si rammenta che possono iscriversi al nuovo Albo:

precisazione

  • Gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  • Gli studi professionali associati o società tra professionisti in possesso dei requisiti prescritti;
  • Chi abbia svolto funzioni amministrative, di direzione e controllo presso s.p.a. o società cooperative dando prova di capacità imprenditoriali idonee e sempre che non sia intervenuta nei loro confronti una dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

I requisiti per ottenere l'iscrizione all'Albo sono specificati all'art. 356, comma 1, mentre al comma 2 si precisa cosa deve intendersi per assolvimento degli obblighi formativi ai fini dell'inserimento nell'elenco, requisito poi ulteriormente specificato dall'art. 4 D.M. n. 75/2022.
In ossequio a ciò, la Scuola Superiore della Magistratura aveva già predisposto le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento in materia.

Ciò chiarito, la circolare in esame fornisce alcuni chiarimenti in merito a dubbi interpretativi sorti proprio in relazione allo svolgimento dell'attività di presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati in vista del primo popolamento dell'Albo, indicando nel dettaglio i seguenti punti:

precisazione

1. Corsi di formazione iniziale utili ai fini dell'iscrizione:

  • enti erogatori;
  • durata della formazione iniziale;
  • oggetto della medesima.

2. Tirocinio semestrale;

3. Aggiornamento biennale:

  • enti erogatori;
  • durata;
  • oggetto;
  • decorrenza del biennio.

4. Requisito alternativo alla formazione ai fini del primo popolamento dell'Albo, previsto dal comma 2 dell'art. 356 («Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali»).

5.Modalità di documentazione dei requisiti.

Infine, la circolare del Ministero fornisce alcune specificazioni anche con riferimento alle copie conformi degli atti giudiziali di nomina e alle dichiarazioni sostitutive di notorietà e autenticità.

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