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2 gennaio 2023
Albo dei gestori della crisi di impresa: dal 5 gennaio l’invio della domanda di iscrizione è telematico

Il decreto dirigenziale del 30 dicembre 2022 ha dato attuazione all'art. 356 del CCII.

La Redazione

Il 30 dicembre 2022 è stato adottato, a firma del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati presso il Ministero della Giustizia, il decreto attuativo ex art. 357 CCII che istituisce il nuovo Albo dei gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 D.Lgs. n. 14/2019.

precisazione

Il provvedimento, pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, entrerà in vigore il 5 gennaio 2023.

Secondo quanto stabilito dall'art. 1 del Decreto, il nuovo Albo dei gestori della crisi avrà due sezioni: una pubblica, dedicata all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure ex art. 356 CCII ed una parte riservata, secondo quattro regimi di conoscibilità:

  1. accesso riservato ai magistrati e ai dirigenti degli uffici giudiziari o loro delegati;
  2. accesso riservato al personale del Dipartimento per gi affari di giustizia del Ministero (DAG);
  3. accesso riservato agli iscritti;
  4. accesso riservato ai soci incaricabili e agli associati.

L'Albo regolamenta anche la funzione di inserimento dei seguenti dati e/o documenti:

  • i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto;
  • l'eventuale ordine professionale di appartenenza;
  • le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice;
  • le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'Albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal direttore generale degli affari interni del Ministero della Giustizia, ovvero la persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.

Il Decreto dirigenziale prevede inoltre le modalità di presentazione telematica della domanda di iscrizione, unitamente agli allegati, nonché le modalità di associazione degli allegati alla domanda e le modalità con cui può essere richiesta da parte dell'Ufficio l'integrazione della domanda o dei suoi allegati (art. 1, lett. c - d).

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