I chiarimenti della circolare del 13 marzo 2023 riguardano gli obblighi formativi e il requisito alternativo utile ai fini del primo popolamento.
In tema di requisiti di iscrizione all'Albo dei gestori della crisi di impresa, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha fornito precisazioni in merito agli obblighi formativi e al requisito alternativo utile ai fini del primo popolamento con la circolare emessa il 13 marzo 2023.
Tali chiarimenti mirano a rispondere alle questioni critiche sui requisiti di iscrizione sollevate dai diversi ordini professionali a seguito dell'adozione della circolare prot. DAG n. 14539.U di gennaio 2023.
- Requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento dell'albo
Gli incarichi giudiziali utili ai fini dell'iscrizione all'albo sono non soltanto quelli conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso dal 16 marzo 2019 ma anche quelli conferiti successivamente a tale data sino all'entrata in vigore CCII, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022.
- Enti erogatori della formazione iniziale
Sono legittimati a erogare la formazione iniziale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro ove stipulino apposita convenzione con università pubbliche o private, ai sensi dell'art. 4, c. 5, lett. b) D.M. 24 settembre 2014, n. 202, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla circolare prot. n. 14539.U.
- Enti erogatori dell'aggiornamento biennale
Sono legittimati ad erogare l'aggiornamento biennale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro, pur in assenza di apposita convenzione con università pubbliche o private, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla circolare prot. n. 14539.U.