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25 gennaio 2023
Primo sì della Camera all’equo compenso delle prestazioni professionali
Con 253 voti a favore e nessun contrario, il provvedimento passa ora all'esame di Palazzo Madama.
La Redazione

La Camera ha approva all'unanimità la proposta di legge sull'equo compenso delle prestazioni professionali. Il provvedimento riproduce il contenuto di una proposta di legge approvata da Montecitorio nella scorsa legislatura e il cui iter si era interrotto al Senato con lo scioglimento anticipato delle Camere.

Il testo è composto di 13 articoli ed interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
Nello specifico, la proposta:

  • definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);
  • disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);
  • prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5);
  • consente alle imprese committenti di adottare modelli standard d convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6) prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7);
  • disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
  • consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
  • istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10);
  • prevede che la riforma non si applichi alle convenzioni già in corso (art. 11);
  • abroga la disciplina vigente (art. 12) ed esclude che dalla riforma possano scaturire oneri per la finanza pubblica (art. 13).

precisazione

Per un'analisi più completa si veda il dossier del Servizio studi accessibile tramite il seguente link:
http://documenti.camera.it/leg19/dossier/testi/gi0002.htm?_1669669476440

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