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3 febbraio 2023
Il Governo approva il D.D.L. per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni

Approvato anche un decreto legislativo in materia di cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea e un regolamento sulla disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem per finalità scientifiche.

La Redazione

Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 2 febbraio approvando una serie di novità, tra le quali un disegno di legge sull'autonomia differenziata delle Regioni, un decreto legislativo che integra il D. Lgs. n. 9/2021 sull'istituzione della Procura europea e un regolamento in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem.

Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario  

Il disegno di legge provvede a definire i principi generali per attribuire alle Regioni a statuto ordinario altre forme e condizioni particolari di autonomia e le relative modalità procedurali per l'approvazione di intese tra Stato e Regione.
Nello specifico, i passaggi del procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione saranno i seguenti:

precisazione

  • La richiesta dovrà essere deliberata dalla Regione interessata e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
  • Quest'ultimo acquisisce la valutazione dei Ministri competenti e del Ministro dell'economia entro 30 giorni, trascorsi i quali avvierà il negoziato con la Regione;
  • Lo schema d'intesa preliminare, accompagnato da una relazione tecnica, verrà approvato dal Consiglio dei Ministri e poi trasmesso alla Conferenza unificata per acquisirne il parere entro il termine di 30 giorni;
  • Il testo verrà poi trasmesso alle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo entro i successivi 60 giorni;
  • Presidente del Consiglio o Ministro competente predispongono lo schema di intesa definitivo e lo trasmettono alla Regione interessata per l'approvazione;
  • Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione, lo schema d'intesa definitivo e la relativa relazione tecnica sarà deliberato dal Consiglio dei Ministri con un disegno di legge da sottoporre alle Camere;
  • L'intesa sarà subito sottoscritta dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Giunta regionale e sarà infine sottoposta all'approvazione delle Camere, dove è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna.

Per quanto concerne la durata delle intese, essa non può superare i 10 anni e sarà suscettibile di modifiche su iniziativa dello Stato o della Regione.
Le materie oggetto delle intese sono quelle di cui all'art. 117 Cost., ovvero quelle relative alla legislazione concorrente.
Il provvedimento specifica poi che l'attribuzione di nuove funzioni è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da parte della Cabina di regia appositamente istituita con la Legge di bilancio 2023.
Infine, il disegno di legge precisa che l'attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto delle intese sarà determinata da una Commissione paritetica Stato-regione che ogni anno procederà alla valutazione degli oneri finanziari derivanti per ciascuna Regione dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi all'autonomia garantendo l'equilibrio di bilancio.

Cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea

Il Governo ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che va ad introdurre disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 9/2021 recante l'istituzione della Procura europea, disciplinando la creazione di un “archivio riservato” separato da quelli già previsti dedicato alla conservazione della documentazione concernente le intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea, sotto la sorveglianza e la direzione esclusive del Procuratore europeo e del sostituto nominato dal Collegio della Procura europea.

Disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem

Nell'ultimo Consiglio dei Ministri è stato approvato, in esame definitivo, anche un Regolamento ai sensi dell'art. 8, L. n. 10/2020 recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e ricerca scientifica.

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