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10 febbraio 2023
Gratuito patrocinio: da Cassa Forense l’ok alla compensazione dei crediti con gli oneri previdenziali

Per poter accedere alla compensazione di tali crediti, nell'arco temporale che va dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno, gli avvocati dovranno emettere fattura registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione del MEF.

La Redazione

L’art. 1, comma 860, della Legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) a recentemente introdotto la compensazione che prevede che i crediti siano «ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'IVA e il pagamento dei contributi previdenziali mediante cessione, anche parziale, entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati».

Per poter accedere alla compensazione dei suddetti crediti, nell'arco temporale che va dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno, gli avvocati dovranno emettere fattura registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione del MEF, ed esercitare l'opzione di utilizzazione del credito in compensazione, certificando altresì che «gli stessi crediti sono stati liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, non opposto, e che non sono stati nel frattempo pagati».

La procedura per ottenere il pagamento dei diritti, onorari e spese sorti ai sensi degli art. 82 e seguenti TUSG, è invariata sino a quando nel SIAMM lo stato della fattura appare come Lordo Esecutivo.
Se non si vuole attendere il pagamento secondo le forme usuali, si può aprire la procedura di compensazione.

La piattaforma elettronica di certificazione seleziona i crediti ammessi alla compensazione e:

  1. «comunica all'avvocato, per ciascuna fattura emessa e registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione, l'ammissione alla procedura di compensazione. L'importo comunicato dalla piattaforma elettronica di certificazione e del quale l'avvocato può disporre per la compensazione è pari all'intero importo della fattura, senza che sulle somme dovute venga operata la ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto;
  2. trasmette all'Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'opzione, l'elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l'importo utilizzabile in compensazione;
  3. trasmette al Tribunale, nel corso dell'esercizio e per ciascun avvocato che ha presentato istanza, l'elenco delle fatture il cui importo è stato ammesso in compensazione sulla piattaforma elettronica di certificazione. Le fatture il cui importo è stato ammesso in compensazione sono automaticamente chiuse sia nella piattaforma di certificazione dei crediti, sia nel sistema della contabilità generale dello Stato e degli Enti pubblici (sistema SICOGE), e ciò al fine di evitare che venga disposto dal Tribunale un doppio pagamento».

attenzione

I crediti selezionati sono utilizzabili in compensazione anche in più soluzioni ed in momenti diversi, sempre nei limiti degli importi comunicati dalla piattaforma e trasmessi all'Agenzia delle Entrate.
Una volta che il credito è stato ammesso alla compensazione, questa può avvenire mediante F24 anche in più soluzioni e in periodi diversi dell'anno.

Cassa Forense e CNF stanno tentando di ampliare l'attuale finestra temporale (1° marzo – 30 aprile).

attenzione

In allegato la guida predisposta dal MEF per gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato avente ad oggetto le funzionalità della piattaforma dei crediti commerciali.

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