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23 marzo 2023
RUNTS: il notaio non deve attestare l’avvenuta verifica delle condizioni richieste per l’iscrizione degli atti societari degli ETS

Il Consiglio Notarile di Milano ha precisato che la richiesta di iscrizione nel RUNTS effettuata dal notaio in esito al procedimento ex commi 2 e 3 dell'art. 22 del CTS presuppone l'avvenuta verifica da parte dello stesso della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione o per le modifiche statutarie dell'ETS. 

di La Redazione
Con la massima n.14 del 15 Marzo 2023, il Consiglio Notarile di Milano – Commissione Terzo Settore – ha fatto alcune precisazioni in tema di verifica delle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione nel RUNTS degli atti costitutivi e delle modifiche statutarie degli ETS con personalità giuridica.

esempio

Il Codice del Terzo settore attribuisce al notaio - che «ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione o di una fondazione ETS (o la pubblicazione di un testamento che istituisca una fondazione)» ovvero che «ha verbalizzato la delibera del competente organo portante modifiche statutarie» - di procedere entro 20 giorni ad iscrivere l'ente (o le relative modifiche statutarie) nel RUNTS, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni a tal fine previste dalla legge, tra cui il patrimonio minimo.

In conformità all'art. 22 del CTS, gli articoli 16, 17, 18 e 20, comma 4, del D.M. n. 106/2020 confermano il potere/dovere del notaio di procedere alla suddetta verifica di sussistenza delle condizioni prescritte dal CTS, prima di procedere al deposito degli atti al RUNTS competente. La necessità che «il notaio verifichi che l'atto costitutivo e lo statuto siano conformi tanto alle disposizioni applicabili alla generalità degli ETS quanto a quelle recate dalla disciplina particolare applicabile alla specifica qualificazione che l'ente intende conseguire (ODV, APS, ecc.)» è ribadita dal Ministero del Lavoro nei documenti di prassi (in particolare: cfr. circolare n.9/2022). 
 
Diversamente, le disposizioni in questione non dicono nulla circa il dovere del professionista di dichiarare espressamente di aver effettuato la verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dal CTS, in quanto dall'obbligo di svolgere il suddetto controllo non deriva anche quello di attestarne l'avvenuto compimento. 
 
Limitatamente alla verifica del requisito patrimoniale ex comma 4 dell'art. 22 CTS, il regolamento ministeriale n. 106/2020 prevede all'art.16 che «dall'istanza di iscrizione o dalla documentazione allegata (non necessariamente dall'atto, come chiarito anche dalla circolare ministeriale n.9/2022) deve risultare “l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo”». Nessuna specifica attestazione, invece, è richiesta al notaio in relazione all'esecuzione delle prescritte verifiche inerenti le (altre) condizioni prescritte dalla legge per l'iscrizione dell'ente nel RUNTS ed al loro esito positivo, il quale costituisce il necessario presupposto logico della presentazione dell'istanza.
 
Sulla base di queste considerazioni, la Commissione Terzo Settore afferma quanto segue: «La richiesta di iscrizione nel RUNTS effettuata dal notaio in esito al procedimento di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore presuppone l'avvenuta verifica da parte del notaio medesimo della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione o per le modifiche statutarie (di cui al comma 6) dell'Ente del Terzo Settore. Pertanto la sussistenza di tali condizioni non necessita di alcuna specifica attestazione del notaio».
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