Se ne occupa il Ministero del Lavoro nella nota n. 4581 del 6 aprile 2023.
Con la nota n. 4581 del 6 aprile 2023, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito agli artt. 21, 26 e 35 del Codice del Terzo Settore con particolare riguardo agli enti che si apprestano ad accedere al Registro unico del Terzo settore (RUNTS).
In via preliminare, il Ministero precisa che il Legislatore ha posto tra i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per la riforma del Terzo settore quello di «assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti».
Il Codice, dando attuazione alla Costituzione e alla legge delega, individua le attività di interesse generale e le tipologie di enti, graduando tra queste ultime vincoli e benefici.
Pertanto, ai fini del corretto esercizio delle funzioni attribuite agli uffici del RUNTS, il Ministero ribadisce che gli Ets devono avere carattere aperto e alle associazioni di promozione sociale non è consentito porre in essere «discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati».
Tuttavia, è possibile individuare requisitiper l'accesso secondo «criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta». Tali requisiti devono consentire di delineare l'identità dell'associazione e i suoi valori in coerenza con le finalità e le attività di interesse generale che essa si propone di svolgere.
Per il Ministero, «i canoni di non discriminazione, coerenza tra le attività statutarie e le finalità perseguite, da un lato e i requisiti di ammissione dei soci dall'altro, nonché la loro ragionevolezza (…) devono costituire la chiave di lettura della conformità delle disposizioni statutarie al quadro normativo contenuto nel Codice». La relativa valutazione deve essere condotta non limitandosi alla singola clausola statuaria, ma attraverso l'esame integrale dello statuto: attività che compete agli uffici Runts per gli enti privi di personalità giuridica ed al notaio per quelli che ne siano dotati.
La nota in esame si occupa anche dell'oggetto sociale. A tal proposito, il Ministero afferma che «non si possono ravvisare elementi di contrarietà al Codice del Terzo settore nella fattispecie di enti che intendano svolgere le proprie attività di interesse generale sulla base di un sistema valoriale che, anche partendo da un'ispirazione iniziale ad un credo di natura religiosa (ma non solo), orienti le stesse, finalisticamente, al raggiungimento di obiettivi di carattere civico, solidaristico o di utilità sociale».
Per contro, il perseguimento di finalità di culto non rientra nel novero delle finalità proprie degli enti del Terzo settore. Infatti, come già affermato in precedenza, «le attività di religione e di culto restano estranee all'ambito di applicazione del Codice del Terzo settore, trovando esse in altro quadro regolatorio il proprio regime giuridico di tutela».
Nonostante la visione laica delle formazioni sociali qualificabili come ETS, il Ministero esclude che il Legislatore del Codice è del tutto estraneo ad una «propensione anti-religiosa». Ne è esempio l'art. 5, c. 1, lett. k) del Codice, il quale ricomprende anche «l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse religioso».
Da ultimo, si ricorda né gli enti religiosi né quelli da essi controllati sono di per sé esclusi dal gruppo del Terzo settore, a differenza di altre tipologie di enti (ad esempio, le Pubbliche Amministrazioni), ferme le peculiarità e le cautele richieste nell'accesso.