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14 ottobre 2024
La massima dei notai sul funzionamento delle assemblee separate nelle associazioni ETS
Nelle associazioni ETS con numero di associati non inferiore a cinquecento, le deleghe conferite dalle assemblee separate per intervenire all'assemblea generale non sono soggette ai limiti ex art. 24, comma 3, Codice del terzo settore.
di La Redazione
Con la
massima n. 18/2024
, la Commissione Terzo Settore del Consiglio notarile di Milano ha precisato quanto segue:
Motivazioni
L'art. 24, comma 5, c.t.s. prevede che:
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«Nelle associazioni ETS che abbiano un numero di associati non inferiore a cinquecento, le deleghe conferite dalle assemblee separate per intervenire all'assemblea generale non sono soggette ai limiti previsti dall'art. 24, co. 3, CTS». |
L'art. 24, comma 5, c.t.s. prevede che:
- gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere che il procedimento assembleare si svolga mediante assemblee separate;
- alle stesse si applicano le disposizioni dettate per le cooperative dall'
art. 2540 c.c. , commi 3, 4, 5 e 6, «in quanto compatibili».
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Le assemblee separate possono riunire gli associati secondo il loro luogo di residenza o la loro appartenenza a una certa categoria. |
L'art. 2540, comma 3, c.c. considera che ogni assemblea separata, durante la quale vengo nominati i delegati a partecipare all'assemblea generale, sia prodromica e funzionale proprio alla successiva assemblea generale, a conclusione della quale si adotta la delibera assembleare.
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Detto procedimento permette alle associazioni che hanno un alto numero di associati sparsi nel territorio di assumere più facilmente le decisioni, garantendo comunque la partecipazione alla delibera di tutti gli associati e, quindi, il principio di democrazia. |
I delegati nominati dall'assemblea separata, tuttavia, non possono essere assimilati ai “delegati al voto” ex art., 24 comma 3, c.t.s.. Il “delegato al voto” è infatti il rappresentante del singolo associato in un'assemblea a cui questi potrebbe partecipare personalmente, mentre i delegati nominati dall'assemblea separata sono gli unici legittimati a partecipare all'assemblea generale.
La diversa funzione svolta dalle due figure giustifica la differente disciplina per essi prevista: ai delegati dall'assemblea separata sono applicabili unicamente le disposizioni previste dall'art. 24, comma 5, c.t.s e, grazie al richiamo fatto dal norma, quelle previste dall'art. 2540, commi 3, 4 e 5, c.c. .
In conseguenza di ciò, i limiti previsti dall'art. 24, comma 3, c.t.s. non si applicano al delegato dall'assemblea separata a partecipare all'assemblea generale, non ricorrendone i presupposti.
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