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Fino al 2022, la disciplina del regime forfetario era riservata alle persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo che nell'anno precedente avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro e avevano sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori. In estrema sintesi, l'accesso a tale regime comportava la determinazione agevolata del reddito imponibile mediante l'applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito ex lege. Invero, le spese vengono calcolate a forfait, applicando cioè il coefficiente di redditività che per i professionisti è del 78%. Significa che il 22% dei compensi viene considerato come spesa e non concorre al calcolo delle imposte; l'applicazione al reddito imponibile di un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap). |
- fino a 85mila euro (rispetto al precedente limite previsto a 65.000 euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato;
- altra modifica prevede che i compensi o ricavi superiori ai 100mila determinerà l'uscita immediatamente dal forfettario, senza aspettare l'anno fiscale seguente. Conseguentemente sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite;
- invece, chi supererà la nuova soglia degli 85mila, restando sotto ai 100mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall'anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente.
- al fine di garantire l'integrità del periodo d'imposta di un anno dell'Italia, che inizia il 1° gennaio, ed evitare di imporre oneri amministrativi eccessivi ai soggetti passivi e alle autorità fiscali, è opportuno concedere l'autorizzazione ad applicare la misura speciale a decorrere dal 1° gennaio 2023. Prevedendo l'applicazione della misura speciale a decorrere da una data anteriore a quella dell'entrata in vigore, è rispettato il legittimo affidamento dei soggetti passivi ammissibili, in quanto la misura speciale non lede i loro diritti e obblighi;
- l'applicazione della misura speciale è limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia attuale;
- gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi della direttiva suddetta, e ad applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025.
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In definitiva, l'Italia è stata autorizzata ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024. |