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9 gennaio 2023
Legge di bilancio 2023: nuovo regime forfettario e tassa piatta incrementale
Per l'anno 2023, in tema di contribuenti forfettari, il Legislatore ha approvato l'innalzamento a 85mila euro della soglia di ricavi. Sempre per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diverse però da quelle che applicano il regime forfettario, è introdotta la possibilità, per il solo 2023, di assoggettare una parte della base imponibile a una “tassa piatta” meno onerosa dell'IRPEF ordinaria.
La Redazione
La Legge di Bilancio 2023 innalza la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfettaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste in materia di regime forfettario. Inoltre, per chi non aderisce a questo regime, a determinate condizioni, è possibile usufruire della c.d. tassa piatta incrementale.
Il Regime Forfettario 2022
In argomento, giova ricordare che il regime forfetario è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni che assicura rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste. 
Premesso ciò, fino al 2022, la disciplina del regime forfetario era riservata alle persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo che nell'anno precedente avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro e avevano sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori. In estrema sintesi, l'accesso a tale regime comportava i seguenti sconti fiscali:
  • la determinazione agevolata del reddito imponibile mediante l'applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito ex lege. Invero, le spese vengono calcolate a forfait, applicando cioè il coefficiente di redditività che per i professionisti è del 78%. Significa che il 22% dei compensi viene considerato come spesa e non concorre al calcolo delle imposte;
  • l'applicazione al reddito imponibile di un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, IRAP).
Nuovi limiti 2023 del Regime Forfettario
Con la Legge di Bilancio 2023, vengono modificate i precedenti requisiti previsti all'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Pertanto, fermo restando l'applicazione della misura del 15%:
  • la lettera a) del comma 54, della Legge sopra richiamata, come modificata, porta a 85.000 euro (rispetto al precedente limite previsto a 65.000 euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato;
  • la lettera b) modifica il comma 71 disponendo che chi avrà compensi o ricavi superiori ai 100 mila uscirà immediatamente dal forfettario, senza aspettare l'anno fiscale seguente. Conseguentemente sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

precisazione

Chi invece supererà la nuova soglia degli 85mila, restando sotto ai 100mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall'anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente.

Tassa piatta incrementale
La Legge di Bilancio 2023, inoltre, con i commi da 55 a 57, introduce, a determinate condizioni e limitatamente all'anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassa piatta al 15 per cento da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti. La norma precisa altresì le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali nonché degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024.In particolare:
  • il comma 55 prevede per il solo anno 2023 che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito vigenti, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali. Tale imposta viene calcolata: «con un'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare»;
  • Il comma 56 precisa che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva introdotta al comma 55;
  • Il comma 57 dispone che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 55 e 56.

precisazione

In sintesi, si tratta di un'altra agevolazione, alternativa al regime forfettario, che - semplificando - consente di applicare l'imposta sostitutiva al 15% alla differenza tra il reddito conseguito nel 2023 e quello più alto ottenuto nel triennio 2020 al 2021. Il restante reddito (non incrementale) sarà soggetto alla tassazione ordinaria, considerando gli scaglioni Irpef e le addizionali. 

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