Legge di bilancio 2023: regime fiscale delle competenze attribuite ad avvocati e procuratori dello Stato
L'
art. 1, comma 890, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) interviene sulla disciplina del regime fiscale delle competenze attribuite agli avvocati e ai procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. La norma dispone, in particolare, che le competenze di avvocato e di procuratore la cui esazione sia curata, nei confronti delle controparti, dall'Avvocatura generale dello Stato e dalle avvocature distrettuali – con riferimento ai giudizi da esse trattati, nei casi in cui tali competenze siano state poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione –
si interpretano come assoggettate al regime dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), d. P.R. n. 917/1986.
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L'art. 50 del TUIR enumera le tipologie di compensi, somme, indennità, remunerazioni e gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai fini dell'applicazione della disciplina delle imposte sui redditi. Tra questi, la lettera b) dell'articolo 50 assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato.
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La disposizione, inoltre,
esclude il regime cui sono assoggettate le predette competenze dalla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 446/1997, recante la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché dell'addizionale regionale Irpef e dei tributi locali.
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Con l'acronimo IRAP si indica l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, istituita con il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successivamente modificata. L'IRAP colpisce ogni attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi e la prestazione di servizi in quanto autonomamente organizzata. Il presupposto dell'imposta, infatti, come chiarisce il Legislatore, è «l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi». L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta. Le attività produttive oggetto di imposta non devono necessariamente essere commerciali, ma possono essere anche non destinate alla vendita, ovvero, di mera erogazione di servizi. Quello che conta ai fini dell'imposta è infatti la potenzialità economica espressa da un apparato produttivo. Con l'imposta si colpisce infatti il valore aggiunto, ossia, l'incremento di valore che si verifica nell'ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi grazie all'intervento dei fattori produttivi: capitale e lavoro.
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Nell'applicazione di quanto previsto, resta fermo, per espressa previsione della norma, quanto previsto dall'
articolo 9, comma 1, del Decreto-Legge n. 90 del 2014 in materia di tetto retributivo agli emolumenti dei dipendenti pubblici. Si tratta della disposizione che stabilisce che i
compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'
art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse,
incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo per i trattamenti economici annui percepiti da chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali.In sintesi, in merito all'interpretazione del regime fiscale, con l'intervento della Legge di bilancio 2023:
- le competenze di avvocato e di procuratore la cui esazione sia curata, nei confronti delle controparti, dall'Avvocatura generale dello Stato e dalle avvocature distrettuali, si interpretano come assoggettate al regime dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- le citate competenze sono escluse dall'IRAP.