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29 marzo 2023
I chiarimenti dell’INL sul Decreto flussi

Asseverazioni, controlli a campione, semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta, capacità economica del datore di lavoro, verifica della congruità del numero di richieste presentate: questi gli aspetti sui quali è intervenuto l'INL con la nota in commento.

La Redazione

Con la nota n. 2066 del 21 marzo 2023, l'INL ha fornito importanti chiarimenti in relazione al D.L. n. 20/2023, recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare», che possono sintetizzarsi come segue:

Programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri

L'art. 1 prevede che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato italiano per lavoro subordinato, nonché per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite tramite D.P.C.M. a cadenza triennale, e non più annuale.
Inoltre, non occorrerà accompagnare al rinnovo della domanda la documentazione richiesta qualora essa sia già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.
In tale contesto, priorità sarà concessa ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non siano rientrati nelle quote precedenti.

Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e soggetti cui sono demandate le verifiche Il D.L. ha inserito l'art. 24-bis al T.U. Immigrazione, prevedendo che la verifica dei requisiti relativi all'osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e alla congruità del numero delle richieste presentate sia demandata ai professionisti ex art. 1 L. n. 12/1979, nonché alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale alle quali il datore di lavoro abbia aderito o conferito mandato.
Capacità economica del datore di lavoro Il datore di lavoro è tenuto a provare il possesso di alcuni requisiti reddituali per poter assumere cittadini stranieri non appartenenti all'UE:
  • In caso di presentazione di una sola domanda, è fissata la soglia minima di 30mila euro di reddito imponibile o di fatturato, come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi ovvero dal bilancio di esercizio precedente;
  • In caso di presentazione di più istanze, è previsto il giudizio sulla “congruità della capacità economica in rapporto al numero delle istanze”.
Quanto al settore domestico o di assistenza alla persona, il reddito imponibile del datore di lavoro avente un nucleo familiare composto solo da sé stesso non può essere inferiore a 20mila euro annui, limite che raggiunge i 27mila euro annui quando vi siano invece più familiari conviventi.
A tal fine, concorrono alla formazione del reddito tanto il reddito del coniuge del datore di lavoro, quanto quello dei parenti entro il secondo grado, anche se non conviventi, oltre a eventuali redditi esenti certificati.
La verifica dei requisiti reddituali non è effettuata nei confronti dei datori di lavoro affetti da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza e che abbiano presentato istanza per un lavoratore straniero addetto alla loro assistenza.
Per quanto concerne infine gli altri comparti lavorativi, il reddito imponibile non può essere inferiore a 30mila euro annui.
Verifica della congruità del numero di richieste presentate Ai fini della verifica di congruità del numero di richieste presentate, viene confermata l'esclusione di meccanismi di sommatoria del fatturato/reddito imponibile di 30mila euro annui.
La verifica si sostanzia in una valutazione basata sull'analisi della capacità economica e delle esigenze dell'impresa, anche con riguardo agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali applicabili.
In presenza di più richieste di autorizzazione all'ingresso, la congruità andrà di volta in volta valutata e il datore di lavoro dovrà essere in possesso, in alternativa, dei seguenti requisiti:
  • Fatturato al netto degli acquisti superiore a 30mila euro, e comunque sufficiente a coprire il costo di tutti i dipendenti in forza;
  • Reddito imponibile superiore a 30mila euro, e comunque sufficiente a coprire il costo del lavoro di tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori stranieri cui le richieste si riferiscono.
Capacità economica in caso di impresa di nuova costituzione In presenza di imprese di nuova costituzione, ai fini istruttori per il rilascio del nulla osta, possono valorizzarsi altri indici rivelatori della capacità economica datoriale, come la consistenza del capitale sociale versato o l'esame del fatturato presuntivo del primo anno di attività.
Asseverazione e protocolli d'intesa tra Ministero del Lavoro e organizzazioni dei datori di lavoro All'esito positivo delle verifiche è rilasciata una asseverazione che il datore di lavoro deve produrre insieme alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
Tale asseverazione non è però richiesta con riferimento alle domande presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale che abbiano sottoscritto apposito protocollo d'intesa con il Ministero del Lavoro. Resta comunque in capo al professionista/organizzazione datoriale e all'Associazione di categoria firmataria la possibilità di procedere a valutazioni tecniche che possono incentrarsi su altri elementi in grado di giustificare le assunzioni richieste.
Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro L'art. 2 D.L. n. 20/2023 prevede che:
  • Il nulla osta possa essere rilasciato in ogni caso quando nel termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta non siano state acquisite le informazioni relative agli elementi ostativi da parte della Questura;
  • L'eventuale accertamento successivo di elementi ostativi riscontrati nell'ambito di controlli a campione comporta la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno;
  • Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consentirà lo svolgimento dell'attività di lavoro.
Tale disciplina è applicabile anche agli ingressi degli stranieri che abbiano partecipato ai corsi di formazione professionale e civico linguistica previsti dal nuovo art. 23 T.U. Immigrazione.
Controlli a campione dell'INL e istanze di conversione Confermata la possibilità di svolgere controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall'art. 2.
Confermato altresì il parere di competenza in ordine alle istanze di conversione da parte degli Ispettorati territoriali.
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