Asseverazioni, controlli a campione, semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta, capacità economica del datore di lavoro, verifica della congruità del numero di richieste presentate: questi gli aspetti sui quali è intervenuto l'INL con la nota in commento.
Con la nota n. 2066 del 21 marzo 2023, l'INL ha fornito importanti chiarimenti in relazione al D.L. n. 20/2023, recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare», che possono sintetizzarsi come segue:
Programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri |
L'art. 1 prevede che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato italiano per lavoro subordinato, nonché per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite tramite D.P.C.M. a cadenza triennale, e non più annuale. |
Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e soggetti cui sono demandate le verifiche | Il D.L. ha inserito l'art. 24-bis al T.U. Immigrazione, prevedendo che la verifica dei requisiti relativi all'osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e alla congruità del numero delle richieste presentate sia demandata ai professionisti |
Capacità economica del datore di lavoro | Il datore di lavoro è tenuto a provare il possesso di alcuni requisiti reddituali per poter assumere cittadini stranieri non appartenenti all'UE:
A tal fine, concorrono alla formazione del reddito tanto il reddito del coniuge del datore di lavoro, quanto quello dei parenti entro il secondo grado, anche se non conviventi, oltre a eventuali redditi esenti certificati. La verifica dei requisiti reddituali non è effettuata nei confronti dei datori di lavoro affetti da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza e che abbiano presentato istanza per un lavoratore straniero addetto alla loro assistenza. Per quanto concerne infine gli altri comparti lavorativi, il reddito imponibile non può essere inferiore a 30mila euro annui. |
Verifica della congruità del numero di richieste presentate | Ai fini della verifica di congruità del numero di richieste presentate, viene confermata l'esclusione di meccanismi di sommatoria del fatturato/reddito imponibile di 30mila euro annui. La verifica si sostanzia in una valutazione basata sull'analisi della capacità economica e delle esigenze dell'impresa, anche con riguardo agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali applicabili. In presenza di più richieste di autorizzazione all'ingresso, la congruità andrà di volta in volta valutata e il datore di lavoro dovrà essere in possesso, in alternativa, dei seguenti requisiti:
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Capacità economica in caso di impresa di nuova costituzione | In presenza di imprese di nuova costituzione, ai fini istruttori per il rilascio del nulla osta, possono valorizzarsi altri indici rivelatori della capacità economica datoriale, come la consistenza del capitale sociale versato o l'esame del fatturato presuntivo del primo anno di attività. |
Asseverazione e protocolli d'intesa tra Ministero del Lavoro e organizzazioni dei datori di lavoro | All'esito positivo delle verifiche è rilasciata una asseverazione che il datore di lavoro deve produrre insieme alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. Tale asseverazione non è però richiesta con riferimento alle domande presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale che abbiano sottoscritto apposito protocollo d'intesa con il Ministero del Lavoro. Resta comunque in capo al professionista/organizzazione datoriale e all'Associazione di categoria firmataria la possibilità di procedere a valutazioni tecniche che possono incentrarsi su altri elementi in grado di giustificare le assunzioni richieste. |
Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro | L'
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Controlli a campione dell'INL e istanze di conversione | Confermata la possibilità di svolgere controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall'art. 2. Confermato altresì il parere di competenza in ordine alle istanze di conversione da parte degli Ispettorati territoriali. |