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30 agosto 2023
Anche le Agenzie di somministrazione possono presentare domanda di nulla osta al lavoro per l’ingresso di cittadini non comunitari

Lo comunicano il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Interno nella circolare congiunta in esame, evidenziando che le Agenzie di somministrazione vengono considerate datori di lavoro e pertanto possono presentare domande di nulla osta al lavoro ai fini dell'ingresso di cittadini stranieri con le procedure consuete di inoltro telematico.

La Redazione

Con la circolare congiunta Ministero dell'Interno – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2023 sono state fornite le indicazioni operative ai fini della presentazione delle istanze di nulla osta al lavorocon riferimentoall'ingresso di cittadini non comunitari residenti all'estero.
Nello specifico, la circolare precisa che tali istanze possono essere presentate anche dalle Agenzie di somministrazionedi lavoro regolarmente iscritte all'APL (Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro) per l'instaurazione in Italia di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, tra la medesima APL e il lavoratore non comunitario residente all'estero.

Tra le altre cose, la circolare congiunta ricorda che al rapporto di lavoro eventualmente instaurato dovrà applicarsi uno specifico CCNL, quello di somministrazione delle agenzie per il lavoro, opportunamente integrato dal CCNL applicato dal soggetto utilizzatore, in attuazione del principio di non discriminazione per il quale i lavoratori in somministrazione, a parità di mansioni svolte, hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori rispetto a quelle riconosciute ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

In virtù di ciò, le Agenzie di somministrazione si considerano datori di lavoro, pertanto possono presentare l'istanza di nulla osta al lavoro per l'ingresso di cittadini non comunitari attraverso le procedure di inoltro telematico messe a disposizione dal Ministero del Lavoro, fermo restando il rispetto dei seguenti requisiti:

precisazione

  • Sede legale e operativa nel territorio dello Stato, codice fiscale/Partita IVA, Matr. INPS, Codice INAIL;
  • Iscrizione all'APL;
  • Proposta contrattuale con specificazione del CCNL delle agenzie di somministrazione applicato, mansioni, inquadramento, livello, tipologia contrattuale, durata, orario di lavoro settimanale;
  • Retribuzione mensile lorda;
  • Luogo di lavoro;
  • Autocertificazione della capacità reddituale;
  • Regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • Impegno a comunicare l'instaurazione e ogni variazione riguardante il rapporto di lavoro con le modalità previste per le comunicazioni obbligatorie da inviare ai servizi competenti;
  • Impegno alla trasmissione del modulo Unificato Somm anche allo Sportello Unico per l'Immigrazione;
  • Impegno alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato presso il suddetto Sportello Unico contenente gli elementi indicati nella circolare;
  • Nel caso di assunzione dall'estero di personale non comunitario rientrante nelle quote del Decreto Flussi, l'Agenzia di somministrazione dovrà produrre il contratto dei lavoratori assunti relativo a ciascuna istanza presentata verso utilizzatori rientranti nei settori produttivi come individuati nel Decreto stesso.

Si ricorda infine che non è richiesta l'asseverazione per le istanze presentate dalle organizzazioni datoriali cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato che abbiano sottoscritto un apposito Protocollo di intesa con il Ministero del Lavoro.
In tal caso, infatti, è prevista una procedura semplificata che si basa su una mera comunicazione allo Sportello Unico per l'immigrazione della proposta di contratto di lavoro con il rilascio del parere della sola Questura.

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