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27 aprile 2023
Dimissioni del neopapà durante la fruizione del congedo di paternità: obblighi contributivi

L'INPS ha chiarito gli aspetti contributivi e fornito le istruzioni operative nell'eventualità in cui il lavoratore padre si dimetta nel periodo di fruibilità del congedo di paternità, con particolare riferimento all'obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento.

di La Redazione

Con il messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023, l'INPS ha fornito istruzioni operative a proposito delle dimissioni del lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità e del versamento del c.d. ticket di licenziamento.

esempio

Facendo un passo indietro: la disciplina del congedo di paternità obbligatorio, che si applica anche al lavoratore padre adottivo o affidatario, è stata introdotta dal D.Lgs. n. 105/2022 ed è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti. Inoltre, la legge prevede anche il congedo di paternità alternativo in caso di morte o di grave infermità della madre oppure di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del minore al padre.
Ciò posto, il licenziamento intimato al lavoratore durante tale periodo di congedo è nullo e in caso di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore che fruisce del congedo, lo stesso ha diritto alle indennità previste dalla legge in caso di licenziamento e non è tenuto al preavviso. Tra le indennità cui ha diritto il lavoratore neopapà che si dimette, si ricorda, è compresa anche la NASpI quando ne ricorrano i presupposti.

Scopo del messaggio in esame è quello di fornire chiarimenti in relazione agli aspetti contributivi di cui al quadro esposto. In tal senso, l'INPS afferma che le dimissioni del padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo intervenute in detto arco temporale e fino al compimento di un anno del bambino comporta la sussistenza dell'obbligo del c.d. ticket di licenziamento.
Qualora, in particolare, il lavoratore abbia fruito del nuovo congedo di paternità obbligatorio:

precisazione

  • Il datore di lavoro è tenuto all'adempimento contributivo menzionato per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel lasso di tempo decorrente dai due mesi prima la data presunta del parto fino al compimento di un anno del bambino;
  • L'obbligo contributivo sussiste a partire dal 13 agosto 2022 per gli eventi di dimissioni che si verificano da questa data.

Tale obbligo contributivo sussiste anche nelle ipotesi di interruzioni del rapporto di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato o di apprendisti a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi.

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