L'INPS ha chiarito gli aspetti contributivi e fornito le istruzioni operative nell'eventualità in cui il lavoratore padre si dimetta nel periodo di fruibilità del congedo di paternità, con particolare riferimento all'obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento.
Con il
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Facendo un passo indietro:
la disciplina del congedo di paternità obbligatorio, che si applica anche al lavoratore padre adottivo o affidatario, è stata introdotta dal |
Scopo del messaggio in esame è quello di fornire chiarimenti in relazione agli aspetti contributivi di cui al quadro esposto. In tal senso, l'INPS afferma che le dimissioni del padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo intervenute in detto arco temporale e fino al compimento di un anno del bambino comporta la sussistenza dell'obbligo del c.d. ticket di licenziamento.
Qualora, in particolare, il lavoratore abbia fruito del nuovo congedo di paternità obbligatorio:
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Tale obbligo contributivo sussiste anche nelle ipotesi di interruzioni del rapporto di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato o di apprendisti a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi.