Dopo le novità introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022, con la circolare n. 32/2023 l'INPS ha fornito indicazioni amministrative in relazione all'accesso all'indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
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Ciò posto, con la circolare n. 32 del 20 marzo 2023, l'Istituto ha fornito indicazioni amministrative circa l'accesso all'indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
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Tale tutela è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia quando abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio, sia quando egli abbia fruito del congedo di paternità alternativo. |
Per via delle modifiche introdotte, dunque, il lavoratore padre che abbia fruito dei congedi di cui sopra ha diritto all'indennità di disoccupazione NASpI quando ricorrano tutti gli altri requisiti prescritti dalla legge.
Le eventuali domande che erano state presentate a seguito delle dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento e che erano state respinte nelle more della pubblicazione della circolare in esame, potranno essere oggetto di riesame su istanza dell'interessato da trasmettere alla sede INPS territorialmente competente, in attuazione delle indicazioni di cui sopra.