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18 dicembre 2024
Congedo di paternità obbligatorio: l’indennità si prescrive in un anno

Confermato invece il termine annuale di decadenza.

di La Redazione

Con il D.Lgs. n. 105/2022 è stato riconosciuto il diritto dei padri lavoratori dipendenti di fruire di un congedo di paternità obbligatorio pari a 10 giorni lavorativi, durante i quali è riconosciuta un'indennità in misura pari al 100% della retribuzione. Tale congedo può essere fruito dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi, non è frazionabile a ore e può essere utilizzato anche in via non continuativa. A tal fine, il lavoratore dovrà comunicare al datore, per iscritto o a mezzo di altri strumenti informatici messi a disposizione dall'azienda, i giorni di congedo di cui intende fruire con un preavviso non inferiore a 5 giorni.

Fatta questa doverosa premessa, l'INPS è giunta a fornire alcuni chiarimenti in merito ai termini di prescrizione e decadenza applicabili al suddetto congedo di paternità obbligatorio con il messaggio n. 4301/2024.

attenzione

Si chiarisce nello specifico che il termine di prescrizione applicabile, in deroga al regime ordinario, è di un anno, al pari del termine previsto per l’indennità di malattia. Tale termine breve trova infatti fondamento nella giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto una connessione a livello normativo tra l’indennità di paternità e quella di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia. Quindi, l’azione per ottenere la prestazione si prescrive nel termine di un anno decorrente dal giorno in cui essa è dovuta.

Quanto alla decadenza, invece, si conferma l’applicazione del termine annuale, posto che tale termine si armonizza con la previsione normativa cui è soggetto il congedo di maternità.

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