Confermato invece il termine annuale di decadenza.
Con il
Fatta questa doverosa premessa, l'INPS è giunta a fornire alcuni chiarimenti in merito ai termini di prescrizione e decadenza applicabili al suddetto congedo di paternità obbligatorio con il messaggio n. 4301/2024.
Si chiarisce nello specifico che il termine di prescrizione applicabile, in deroga al regime ordinario, è di un anno, al pari del termine previsto per l’indennità di malattia. Tale termine breve trova infatti fondamento nella giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto una connessione a livello normativo tra l’indennità di paternità e quella di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia. Quindi, l’azione per ottenere la prestazione si prescrive nel termine di un anno decorrente dal giorno in cui essa è dovuta. |
Quanto alla decadenza, invece, si conferma l’applicazione del termine annuale, posto che tale termine si armonizza con la previsione normativa cui è soggetto il congedo di maternità.