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16 maggio 2023
Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere e di pari opportunità nel lavoro
Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità.
di La Redazione
La Regione Veneto con regolamento del 12 maggio 2023, n. 3 (B.U. R. Veneto Ord. 12 maggio 2023, n. 65) ha approvato la disciplina delle misure e degli interventi per la promozione della parità retributiva, ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 «Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità».

precisazione

Il presente regolamento disciplina:

  • i parametri minimi, i criteri ed i requisiti per l'iscrizione delle imprese al Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere e di pari opportunità nel lavoro;
  • le modalità per l'iscrizione, la tenuta, la pubblicazione e l'aggiornamento del Registro;
  • le modalità ed i criteri per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge regionale;
  • gli altri aspetti necessari all'attuazione della legge regionale.
Possono iscriversi al Registro i seguenti soggetti interessati:
  1. le imprese pubbliche e private con sede legale e operanti sul territorio regionale, tenute ad adempiere a quanto previsto dal «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna» ed in regola con l'obbligo imposto;
  2. le imprese pubbliche e private con sede legale e operanti sul territorio regionale, che, pur non essendo tenute ad adempiere, vi ottemperino su base volontaria;
  3. i professionisti ed i lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali.
 
Hanno diritto all'iscrizione al Registro le imprese pubbliche e private con sede legale e operanti sul territorio regionale che dimostrino la redazione e la trasmissione nei termini previsti. Inoltre, i soggetti interessati devono non essere assoggettati a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o a procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni, anche in base alla normativa vigente in materia di crisi di impresa e dell'insolvenza; rispettare gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente; rispettare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; rispettare la normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili; rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; applicare integralmente gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e la normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere.

precisazione

La domanda di iscrizione al Registro è presentata alla Direzione competente, utilizzando il modello, predisposto dalla struttura stessa, compilabile e trasmissibile online attraverso l'applicativo disponibile sul sito www.cliclavoroveneto.it, raggiungibile, mediante link, anche dal sito istituzionale della Regione del Veneto. L'iscrizione è subordinata all'inserimento nell'applicativo di tutti i dati. Il gestore del Registro, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e dei dati comunicati. L'iscrizione ha durata di due anni dalla data del decreto e viene rinnovata, previa presentazione di tutti i dati, fatta salva la verifica dei requisiti da parte del gestore del Registro

È disposta la cancellazione dal Registro degli iscritti che vengono condannati nell'àmbito di giudizi aventi ad oggetto le dimissioni ovvero i licenziamenti dichiarati illegittimi, in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di pari opportunità e di tutela della maternità e della paternità, nonché per le discriminazioni per molestia o molestia sessuale sui luoghi di lavoro. È altresì disposta la cancellazione nei seguenti casi:
  • perdita di almeno uno dei requisiti;
  • omesso aggiornamento dei dati.
La cancellazione dal Registro determina la revoca dai benefici economici erogati in conseguenza della premialità concessa, successivamente al verificarsi della causa di cancellazione sulla base di provvedimenti di concessione adottati prima della causa predetta. La Struttura regionale competente alla concessione e revoca del beneficio provvede al recupero delle somme eventualmente erogate.
 
Infine, il presente Regolamento prevede:
  1. Sportello Donna e le misure per il benessere lavorativo del personale femminile;
  2. Misure contro l'abbandono lavorativo;
  3. Misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza.
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