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31 maggio 2023
Dall’INAIL i limiti di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi 2023

Con la circolare n. 21, l'INAIL ha definito i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera ai fini del calcolo dei premi assicurativi per il 2023, distinguendo tra premi ordinari e premi speciali unitari.

di La Redazione

Con la circolare n. 21 del 29 maggio 2023, l'INAIL ha dettato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera ai fini del calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2023.
La circolare è suddivisa in due sezioni: premi ordinari, che si determinano sulla base del tasso di premio e dell'ammontare delle retribuzioni, e premi speciali unitari. Questi ultimi sono previsti in sostituzione del tasso di premio da applicare all'importo delle retribuzioni erogate quando la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione ed altre circostanze rendono oneroso l'accertamento degli elementi utili al calcolo del premio ordinario.

I limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti è fissato a

precisazione

  • 53,95 euro il limite giornaliero;
  • 1.402,70 euro il limite mensile, nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi.

Le retribuzioni escluse dall'adeguamento al minimale giornaliero sono:

precisazione

  • Operai agricoli (48,00 euro il limite giornaliero);
  • Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali;
  • Assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana;
  • Indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente.

Per quanto concerne le retribuzioni convenzionali in genere, i limiti minimali di retribuzione giornaliera a cui adeguare (se inferiori) le retribuzioni convenzionali sono:

precisazione

  • 53,95 euro con riferimento alle retribuzioni convenzionali di lavoratori senza specifico limite di retribuzione giornaliera;
  • 29,98 euro in caso contrario.

Specifiche leggi stabiliscono, invece, le retribuzioni convenzionali per le seguenti categorie:

precisazione

  • Lavoratori con contratto part-time;
  • Lavoratori dell'area dirigenziale;
  • Retribuzioni convenzionali della pesca marittima;
  • Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa;
  • Lavoratori autonomi – Riders;
  • Lavoratori a domicilio;
  • Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • Lavoratore ripartito.

Sono stabilite con decreto ministeriale le retribuzioni convenzionali riguardanti le categorie di seguito riportate:

precisazione

  • Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;
  • Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (come detenuti e internati e i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento);
  • Familiari che partecipano all'impresa famigliare;
  • Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali – non cooperative di cui alla L. n. 84/1994;
  • Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto di terzi;
  • Soci volontari delle cooperative sociali di cui all'art. 2, L. n. 381/1991;
  • Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite a livello provinciale.

Per quanto concerne poi i lavoratori parasubordinati, dal 1° luglio 2022 il minimo e massimo dell'imponibile mensile è pari rispettivamente a 1.481,73 e 2.751,78 euro, mentre per gli sportivi professionisti dipendenti a 17.780,70 e 33.021,30 euro.
Specificità sono previste poi per i giornalisti e i lavoratori dello spettacolo autonomi.

Per quanto concerne, infine, i premi speciali unitari, dal 1° gennaio 2023 è assoggettata a regime assicurativo ordinario l'assicurazione di:

precisazione

  • Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
  • Addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;
  • Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

La riduzione dei premi per l'anno 2023 è pari al 15,17% e interesserà solo gli allievi delle scuole, i pescatori autonomi della piccola pesca e delle acque interne non riuniti in cooperative, i medici radiologi e i lavoratori della gestione agricoltura.

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