Con la circolare n. 21, l'INAIL ha definito i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera ai fini del calcolo dei premi assicurativi per il 2023, distinguendo tra premi ordinari e premi speciali unitari.
Con la
La circolare è suddivisa in due sezioni: premi ordinari, che si determinano sulla base del tasso di premio e dell'ammontare delle retribuzioni, e premi speciali unitari. Questi ultimi sono previsti in sostituzione del tasso di premio da applicare all'importo delle retribuzioni erogate quando la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione ed altre circostanze rendono oneroso l'accertamento degli elementi utili al calcolo del premio ordinario.
I limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti è fissato a
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Le retribuzioni escluse dall'adeguamento al minimale giornaliero sono:
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Per quanto concerne le retribuzioni convenzionali in genere, i limiti minimali di retribuzione giornaliera a cui adeguare (se inferiori) le retribuzioni convenzionali sono:
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Specifiche leggi stabiliscono, invece, le retribuzioni convenzionali per le seguenti categorie:
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Sono stabilite con decreto ministeriale le retribuzioni convenzionali riguardanti le categorie di seguito riportate:
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Per quanto concerne poi i lavoratori parasubordinati, dal 1° luglio 2022 il minimo e massimo dell'imponibile mensile è pari rispettivamente a 1.481,73 e 2.751,78 euro, mentre per gli sportivi professionisti dipendenti a 17.780,70 e 33.021,30 euro.
Specificità sono previste poi per i giornalisti e i lavoratori dello spettacolo autonomi.
Per quanto concerne, infine, i premi speciali unitari, dal 1° gennaio 2023 è assoggettata a regime assicurativo ordinario l'assicurazione di:
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La riduzione dei premi per l'anno 2023 è pari al 15,17% e interesserà solo gli allievi delle scuole, i pescatori autonomi della piccola pesca e delle acque interne non riuniti in cooperative, i medici radiologi e i lavoratori della gestione agricoltura.