Con il D.M. del 28 febbraio 2023, pubblicato in G.U. n. 66/2023, sono state determinate le retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all'estero. La circolare n. 33 dell'INPS ne ha chiarito l'ambito di applicazione ed illustrato le istruzioni operative ai fini delle regolarizzazioni contributive. Con la circolare n. 13/2023, poi, l'INAIL ha fornito precisazioni in merito al calcolo del premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
È stato pubblicato in G.U. n. 66/2023 il Decreto del 28 febbraio 2023 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinato le retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all'estero, applicabili dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Gli importi sono indicati nella tabella allegata al Decreto ministeriale, importi che dovranno pertanto essere utilizzati per il calcolo dei contributi dovuti alle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, nonché ai fini del calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.
Ambito di applicazione
Con la
Quanto alla platea dei destinatari, l'INPS ha precisato altresì che i lavoratori interessati non sono solo quelli italiani, ma anche i cittadini di altri Stati membri UE e i lavoratori extracomunitari che siano titolari di un diritto di soggiorno regolare e di un contratto di lavoro in Italia, quando essi siano stati inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. Infine, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.
Calcolo della retribuzione
L'art. 2 D.M. dispone che la retribuzione convenzionale imponibile
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«è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'articolo 1», |
chiarendo che per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, che comprende gli emolumenti riconosciuti su accordo tra le parti con esclusione dell'indennità estero.
Tali importi, come precisa l'INPS, devono poi essere divisi per 12 e, raffrontando il risultato con le tabelle del settore corrispondente, va essere individuata la fascia retributiva da prendere in considerazione per gli adempimenti contributivi.
I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di
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In tali casi, l'imponibile mensile dovrà essere diviso per 26 giornate e moltiplicato per il numero di giorni compresi nella frazione di mese interessata, domeniche escluse (art. 3).
Casi particolari
La retribuzione così individuata può subire delle variazioni in caso di
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Regolarizzazioni contributive
La circolare INPS prevede che i datori di lavoro che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 abbiano operato in difformità rispetto alle istruzioni nella stessa contenuta, potranno regolarizzare tali periodi senza aggravi entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della presente circolare, attenendosi alle seguenti modalità in sede di compilazione della denuncia Uniemens:
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Ora, le retribuzioni convenzionali fissate per il 2023 con D.M. del 28 febbraio 2023 sono utilizzate come base di calcolo dei premi dovuti per l'assicurazione dei suddetti lavoratori, nonché per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell'area dirigenziale, ad esclusione dei rapporti di lavoro non subordinati.
Come riportato nella
Per le attività svolte da tali lavoratori, si applicheranno le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.Lgs. n. 38/2000.