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28 marzo 2023
Retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all’estero e istruzioni per le regolarizzazioni contributive

Con il D.M. del 28 febbraio 2023, pubblicato in G.U. n. 66/2023, sono state determinate le retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all'estero. La circolare n. 33 dell'INPS ne ha chiarito l'ambito di applicazione ed illustrato le istruzioni operative ai fini delle regolarizzazioni contributive. Con la circolare n. 13/2023, poi, l'INAIL ha fornito precisazioni in merito al calcolo del premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

di La Redazione

È stato pubblicato in G.U. n. 66/2023 il Decreto del 28 febbraio 2023 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinato le retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all'estero, applicabili dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Gli importi sono indicati nella tabella allegata al Decreto ministeriale, importi che dovranno pertanto essere utilizzati per il calcolo dei contributi dovuti alle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, nonché ai fini del calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.

Ambito di applicazione

Con la circolare n. 33 del 23 marzo 2023, l'INPS ha illustrato l'ambito di applicazione del Decreto e fornito le istruzioni operative per le regolarizzazioni contributive, chiarendo innanzitutto che le disposizioni si applicano ai lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitaricon i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale. Sono dunque esclusi dall'ambito di applicazione gli Stati UE, ove si applica la disciplina contenuta nei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 con le successive modificazioni. La stessa normativa, peraltro, si applica anche ai lavoratori operanti in Svizzera e nei Paesi aderenti all'accordo SEE.
Quanto alla platea dei destinatari, l'INPS ha precisato altresì che i lavoratori interessati non sono solo quelli italiani, ma anche i cittadini di altri Stati membri UE e i lavoratori extracomunitari che siano titolari di un diritto di soggiorno regolare e di un contratto di lavoro in Italia, quando essi siano stati inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. Infine, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Calcolo della retribuzione

L'art. 2 D.M. dispone che la retribuzione convenzionale imponibile 

legislazione

«è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'articolo 1»,

chiarendo che per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, che comprende gli emolumenti riconosciuti su accordo tra le parti con esclusione dell'indennità estero.
Tali importi, come precisa l'INPS, devono poi essere divisi per 12 e, raffrontando il risultato con le tabelle del settore corrispondente, va essere individuata la fascia retributiva da prendere in considerazione per gli adempimenti contributivi.
I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di

precisazione

  • Assunzione;
  • Risoluzione del rapporto;
  • Trasferimento nel corso del mese.

In tali casi, l'imponibile mensile dovrà essere diviso per 26 giornate e moltiplicato per il numero di giorni compresi nella frazione di mese interessata, domeniche escluse (art. 3).

Casi particolari

La retribuzione così individuata può subire delle variazioni in caso di 

precisazione

  • Passaggio da una qualifica all'altra nel corso del mese;
  • Mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell'ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica;
  • Maturazione nel corso dell'anno di compensi variabili.

Regolarizzazioni contributive

La circolare INPS prevede che i datori di lavoro che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 abbiano operato in difformità rispetto alle istruzioni nella stessa contenuta, potranno regolarizzare tali periodi senza aggravi entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della presente circolare, attenendosi alle seguenti modalità in sede di compilazione della denuncia Uniemens:

precisazione

  • Dovranno essere calcolate le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore dal 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • Tali differenze saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione e sul totale verranno calcolati i contributi dovuti.
Assicurazioni obbligatorie
La tutela dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale è attuata attraverso il pagamento di un premio assicurativo calcolato in base alle retribuzioni convenzionali fissate ogni anno con apposito decreto, normativa che si applica sia ai lavoratori comunitari, sia ai lavoratori extracomunitari.
Ora, le retribuzioni convenzionali fissate per il 2023 con D.M. del 28 febbraio 2023 sono utilizzate come base di calcolo dei premi dovuti per l'assicurazione dei suddetti lavoratori, nonché per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell'area dirigenziale, ad esclusione dei rapporti di lavoro non subordinati.
Come riportato nella circolare INAIL n. 13/2023, dunque, per l'anno in corso il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari verrà effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali oggetto del nuovo D.M., nella misura risultante per ogni settore dalle unite tabelle.
Per le attività svolte da tali lavoratori, si applicheranno le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.Lgs. n. 38/2000.
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