Il Regolamento disciplina la costituzione del fondo e le modalità di ripartizione delle risorse destinate agli incentivi da attribuire al personale di qualifica non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolgenti funzioni tecniche nelle articolazioni centrali e periferiche del Ministero dell'Interno.
È stato pubblicato in G.U. n. 141/2023 il Decreto del Ministero dell'Interno n. 73 del 17 aprile 2023, recante «Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)».
Ricadono nell'ambito di applicazione del Decreto i contratti di:
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Il Regolamento si applica anche agli appalti di lavori, servizi e forniture affidati attraverso la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, oltre a quelli affidati attraverso le procedure negoziate ex art. 63. Sono esclusi, invece, gli affidamenti diretti regolati dall'art. 36, comma 2, lett. a).
L'80% del fondo è destinato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente di livello non dirigenziale appartenente a diversi ruoli, nonché dal personale delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione. Il restante 20% è destinato invece alle finalità indicate dall'art. 113, comma 4, del Codice.
L'art. 4 disciplina poi la procedura volta all'individuazione del personale e il conferimento degli incarichi.
Ai sensi dell'art. 6
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«La corresponsione dell'incentivo è disposta, secondo le modalità indicate dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, previo accertamento delle specifiche attività svolte, sulla base di motivata proposta del RUP, che, a tal fine, redige apposita relazione in cui, attesta che le prestazioni affidate sono state correttamente rese». |
Nei casi consentiti dalla normativa vigente, è possibile modificare l'incarico o sostituire i dipendenti, oltre alla possibilità di procedere alla riduzione e alla perdita degli incentivi fino a giungere alla revoca dell'incentivo per incrementi dei tempi non giustificati. In ogni caso, non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che nello svolgimento dei loro compiti si rendano responsabili di gravi negligenze, errori od omissioni suscettibili di creare un pregiudizio all'Amministrazione oppure quando determinano un incremento dei costi.
Il Regolamento entrerà in vigore il 4 luglio 2023.