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27 aprile 2023
Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche: approvato il nuovo regolamento operativo

Tra le novità introdotte con la Riforma dello Sport si menziona l'istituzione del "Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche" (c.d. RAS) ad opera del D.Lgs. 28.2.2021, n. 39. Il Registro, di competenza del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e gestito tramite la società "in house" Sport e Salute Spa, assolve a partire dal 31.8.2022 al ruolo di "unico" certificatore della qualifica di "ente sportivo dilettantistico" di associazioni e società, sostituendo di fatto in questa funzione il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto dal Coni. Nel Registro, interamente gestito con modalità telematiche (1), sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Sono altresì iscritte, in una sezione speciale, le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

di Enrico Savio - Dottore Commercialista, Revisore legale, autore di pubblicazioni in Romano d'Ezzelino (VI)

A giusto completamento della norma contenuta nel D.Lgs. 39/2021 è stato poi emanato un Regolamento riguardante le modalità di iscrizione al nuovo Registro e gli altri aspetti operativi dello stesso. Tale Regolamento è stato oggetto di una recentissima revisione che ha corretto alcune criticità riguardanti la previgente disciplina.

Il Registro

L'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 28.2.2021, n. 36 alla lett. gg) definisce il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche come

precisazione

"il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI".

Da quanto sopra emerge quindi chiaramente come l'iscrizione al nuovo Registro:

  • sia obbligatoria per le associazioni e società sportive affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni;
  • rappresenti un requisito (formale) per il riconoscimento della qualifica di ente sportivo dilettantistico;
  • sia condizione indispensabile per fruire dei benefici, delle contribuzioni e delle agevolazioni riservate al mondo sportivo non professionistico.

Gli inquilini del Registro

Sono da iscrivere al RAS le associazioni (con o senza personalità giuridica) e le società sportive dilettantistiche (società di capitali o cooperative) costituite nelle forme e in conformità al Capo I del Titolo II del D.Lgs. 36/2021 (2) e affiliati annualmente ad almeno una FSN/DSA/EPS. Sono iscrivibili al menzionato Registro, parallelamente con l'iscrizione al RUNTS, anche gli enti del Terzo settore (c.d. ETS) che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 3.7.2017, n. 117, esercitano come attività di interesse generale (anche in forma non esclusiva)

precisazione

"l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche".

Per questi ultimi, tuttavia, le disposizioni del D.Lgs. 36/2021 si applicano limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il CTS e, per gli enti riconosciuti come imprese sociali, con il D.Lgs. 3.7.2017, n. 112.

Funzioni

Rispetto al periodo precedente a quello di operatività del nuovo Registro, ove il "il riconoscimento ai fini sportivi" era rimesso nelle mani del Coni mediante l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche dallo stesso tenuto (3), con la Riforma dello sport si distinguono le funzioni relative a (4):

  • riconoscimento " ai fini sportivi" delle associazioni e società sportive dilettantistiche ad opera delle FSN/DSA/EPS;
  • certificazione della "natura dilettantistica" delle società e associazioni sportive e delle attività svolte ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica da parte del Dipartimento per lo Sport mediante l'iscrizione al nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

precisazione

Il Dipartimento per lo sport, tramite le funzionalità del Registro, rilascia i certificati di iscrizione allo stesso su istanza di chiunque ne abbia interesse. Ciascun iscritto può procedere al download in autonomia tramite la propria area riservata.

Inoltre, così come disciplinato dall'art. 14 del D.Lgs. 39/2021, seppur ad oggi non ancora concretamente possibile, è prevista la facoltà per gli enti associativi di richiedere, mediante la domanda di iscrizione al Registro, il riconoscimento della personalità giuridica senza vincolare alcun patrimonio minimo in alternativa alla procedura di cui al D.P.R. 10.2.2000, n. 361.

Sotto il profilo operativo l'attività di controllo svolta dal Dipartimento per lo Sport, così come la gestione del Registro, è esercitata tramite la Sport e Salute Spa, che assume quindi un vero e proprio ruolo "ispettivo" verso le associazioni e le società sportive dilettantistiche: in presenza di riscontrate violazioni, il Dipartimento dovrà invitare gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine (non inferiore a venti giorni). La qualifica di ente sportivo dilettantistico potrà quindi essere revocata ad opera del Dipartimento in caso di:

  • irregolarità insanabili;
  • irregolarità non sanate entro i termini prescritti.

precisazione

Il Dipartimento con cadenza annuale deve poi trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle associazioni e società sportive ivi iscritte in modo da concedere all'Amministrazione finanziaria la possibilità di effettuare i controlli di competenza relativamente ai soggetti legittimati ad applicare le agevolazioni fiscali ed i regimi di favore agli stessi dedicati.

Il lavoro sportivo e il Ras

Il nuovo Registro assumerà un ruolo fondamentale nei rapporti con l'istituto del lavoro sportivo nei settori dilettantistici. Infatti, ai sensi dell'art. 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2021 a partire dal 1° luglio 2023 (e salvo modifiche normative) ciascuna associazione e società sportiva avrà l'onere di comunicare al Registro i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo di cui all'art. 6 del D.Lgs. 39/2021.

Tale comunicazione:

  • equivarrà a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo dilettantistici, alle comunicazioni al Centro per l'impiego;
  • dovrà essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi, nonché resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale, comportando l'eventuale omissione l'applicazione delle medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni relative all'assunzione/variazione/cessazione degli ordinari rapporti di lavoro.

precisazione

La comunicazione dovrà quindi essere quindi messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività.

Il nuovo Regolamento

Con il decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 27.3.2023 è stato approvato, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 39/2021, il nuovo Regolamento in materia di "Disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche".

Il Regolamento, riprendendo quanto già contenuto nei D.Lgs. nn. 36 e 39/2021, nella parte iniziale ripercorre il ruolo e le funzioni del Registro (art. 1), le modalità di tenuta e gestione dello stesso (art. 3) e fornisce una serie di definizioni già note nella norma (art. 2).

Passati poi agli aspetti di dettaglio viene specificato (art. 4) come il Registro, accessibile esclusivamente on-line, sia strutturato in due sezioni:

a. "sezione pubblica" (contenente i dati degli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro, periodicamente aggiornati dagli Organismi affilianti, accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al suddetto sito web);

b. "sezione riservata" (contenente dati specifici e ulteriori degli enti sportivi dilettantistici, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e agli enti sportivi dilettantistici iscritti dotati di username e password).

precisazione

L'accesso ai dati, anche relativi all'area riservata, sarà consentito all'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, nonché a tutte quelle Istituzioni pubbliche alle quali il Dipartimento per lo Sport darà autorizzazione.

Potranno essere create ulteriori sezioni e sottosezioni.

L'iscrizione, la variazione dei dati, la cancellazione

L'iscrizione, le modifiche dei dati comunicati e la cancellazione dal Registro dovranno avvenire esclusivamente con modalità telematiche.

Potranno iscriversi al RAS (art. 5), come sopra specificato, le associazioni e società sportive dilettantistiche:

  • che svolgono "comprovata" attività sportiva, nonché didattica e formativa;
  • operanti nell'ambito di una o più FSN/DSA/EPS e con affiliazione in corso di validità ;
  • con uno statuto redatto a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2021;
  • aventi sede legale in uno degli stati dell'Unione Europea e almeno una sede operativa in Italia;
  • dotate di un numero di atleti tesserati e di figure tecniche coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari della FSN/DSA/EPS di affiliazione (eccezion fatta per la Federazione Medico Sportiva Italiana e la Federazione Italiana Cronometristi);
  • che non siano enti di secondo livello (5) ovvero un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza (eccezion fatta per il CUSI-Centro Universitario Sportivo Italiano).

precisazione

In deroga a quanto sopra sono iscritti di diritto i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche Convenzioni con il Coni e il CIP e che siano affiliati ad un Organismo sportivo, così come potranno essere iscritti con specifico provvedimento del Dipartimento enti con finalità sportive prive di alcuni dei requisiti di cui sopra in ragione del loro carattere storico o della loro vocazione sportiva di notevole rilievo.

Tutti gli enti sportivi dilettantistici iscritti sono identificati univocamente tramite il Codice Fiscale, così come i soggetti presenti al loro interno sono identificati univocamente tramite il codice fiscale, eccezion fatta per i tesserati di cittadinanza estera non residenti in Italia per i quali si richiede, in luogo del codice fiscale, la cittadinanza, lo Stato di residenza, la data di nascita, tipologia e numero del documento di identità.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 39/2021 alla domanda di iscrizione deve essere allegata la documentazione attestante:

a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;

b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;

c) la data dello statuto vigente;

d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

f) i dati dei tesserati.

precisazione

La domanda di iscrizione, così come qualsiasi altra interlocuzione con il Ras, deve avvenire in formato telematico ad opera dell'organismo affiliante. Infatti, fatto salvo per gli enti trasmigrati ad agosto 2022, l'onere di presentare l'istanza di iscrizione al Registro è in capo alle FSN/DSA/EPS con riferimento alle associazioni e società sportive affiliate, attestandone il possesso dei requisiti e la corrispondenza dei dati e dei documenti rispetto a quanto richiesto dalla legge e dal Regolamento in commento. L'ente di affiliazione dovrà inoltre garantire il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, comunicando le eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all'ente sportivo dilettantistico interessato di integrare i dati e/o la documentazione necessaria.

Presentata l'istanza di iscrizione, il Dipartimento avrà 45 giorni per verificare la sussistenza delle condizioni previste con tre possibili conseguenze:

  • accogliere la domanda e iscrivere l'ente sportivo;
  • rifiutare l' iscrizione con provvedimento motivato;
  • richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.P.R. 361/2000.

precisazione

L'ente sportivo interessato avrà poi 10 giorni di tempo per rispondere e/o trasmettere quanto richiesto: in caso contrario il Dipartimento assegnerà un ulteriore termine non superiore a 180 giorni decorsi i quali inutilmente l'ente non sarà iscritto o direttamente cancellato dal Registro. Qualora, invece, si sia provveduto all'invio della documentazione richiesta e/o alle integrazioni informative senza ricevere alcuna risposta dal Dipartimento, decorsi 30 giorni varrà il principio del silenzio-assenso (domanda accolta e iscrizione con effetto dalla data di presentazione dell'istanza).

Per ogni associazione e società sportiva dovrà essere comunicato un indirizzo di posta elettronica univoco che sarà utilizzato dal Dipartimento per l'invio di comunicazioni che si intenderanno, comunque, conosciute dal ricevente (art. 6).

Le modifiche e gli aggiornamenti dei dati riferiti alle associazioni e società sportive iscritte (variazione dell'organo amministrativo, adozione di un nuovo statuto, variazione sede, ecc.) dovranno essere trasmessi al Ras ad opera di ciascuna FSN/DSA/EPS in relazione ai propri affiliati, tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della variazione (art. 7).

precisazione

Una volta iscritte, associazioni e società sportive dilettantistiche dovranno ricordarsi di aggiornare annualmente la propria affiliazione ad almeno un FSN/DSA/EPS, nonché di operare nel pieno rispetto dello statuto rappresentando la mancata riaffiliazione, così come l'accertata assenza dei requisiti (anche a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o tributaria), il presupposto per la cancellazione dal Registro. La cancellazione, disposta con specifico provvedimento del Dipartimento, potrà essere legata anche al verificarsi di situazioni di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'ente ovvero per richiesta dalla stessa ASD/SSD (art. 9).

I provvedimenti di cancellazione e nullità sono pubblicati sul sito del Dipartimento e trasmessi via Pec all'associazione o società sportiva interessata e alle relative FSN/DSA/EPS. Contro i medesimi è possibile presentare al Dipartimento un'istanza di annullamento o revisione in autotutela entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito dello stesso. L'istanza dovrà necessariamente essere veicolata via PEC (ufficiosport@pec.governo.it), allegando idonea documentazione probatoria (art. 10).

Modalità di accesso al Registro

Ogni ente sportivo dilettantistico può accedere all'area riservata previa autenticazione con nome utente e password, che consente di:

  • monitorare lo stato della domanda;
  • stampare l' attestato che certifica l'iscrizione al Registro.

Ogni richiedente, una volta iscritto, per accedere alla piattaforma dovrà procedere con una prima autenticazione compilando un form di richiesta accesso contenente:

  • codice fiscale dell'ente sportivo dilettantistico;
  • dati anagrafici, residenza e contatti del legale rappresentante.

Al momento dell'inserimento dei dati il sistema verifica che il codice fiscale del legale rappresentante sia coerente con quello comunicato dall' Organismo sportivo.

Delega

È data facoltà ai legali rappresentanti degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, i nominativi di eventuali soggetti delegati a gestire, nel rispetto della normativa, i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro. L'ente sportivo dilettantistico assume ogni responsabilità circa l'operato dei propri delegati. Il numero massimo di soggetti delegati non può essere superiore a tre (art. 8).

Attività sportiva, formativa e didattica

Così com'era stato previsto per il Registro Coni anche nel Ras dovranno essere caricate per ciascuna associazione e società sportiva dilettantistica il dettaglio delle attività sportive, didattiche e formative organizzate o partecipate attraverso i propri tesserati con le seguenti specifiche (6):

E1

Tipo attività

Sportiva, Didattica, Formativa

E1 bis

Tipo Attività per i tesserati

Libera o coordinata

E2

Denominazione

Caratteri in formato UTF-8 (max 255 caratteri)

E3

Durata evento

In giorni o mesi

E4

Evento ricorrente nel corso di un anno

Si/no

E5

Frequenza (se ricorrente)

Evento non ricorrente; giornaliero; settimanale; bisettimanale; mensile; bimestrale; trimestrale; quadrimestrale; semestrale.

E6

Luogo di svolgimento o partenza

Online; estero; Italia; Regione; Provincia; Comune.

E7

Discipline (solo per attività sportiva)

Cfr. Allegato 1.1

E8

Livello competizione

Internazionale, Nazionale, Regionale, Provinciale, non agonistica

E9

Tipo (solo per attività sportiva)

Monodisciplinare; pluridisciplinare

E10

Categoria di partecipanti

Bambini e adolescenti; adulti; over 65; donne; ceti socio-economici fragili; disabili; dirigenti sportivi; tecnici sportivi; ufficiali di gara; altri operatori sportivi; altro

E11

Organizzatore

Propria, Ente Affilante, ASD, SSD, Altri

Informazioni richieste per l'iscrizione

A) Associazione/società sportiva dilettantistica

A1

Regione Sociale/Denominazione

Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (max 255 caratteri)

A2

Codice fiscale ASD/SSD

11 Caratteri numerici

A3

Data costituzione

gg/mm/aaaa

A4

Polisportiva

S/N

A5

Gruppo sportivo

Un elemento da elenco "gruppi sportivi"

{NGS, SME, SMM, SMA, ADC, PDS, GDF, VDF, CFS, POP}

A6

Natura giuridica

Un elemento tra Associazione senza personalità giuridica, Associazione con personalità giuridica, Società di capitali senza scopo di lucro (srl, spa, coop)

{ANR, ASR, SRL, SPA, COP}

A7

E-Mail

Alfanumerico

A8

Pec (facoltativa)

Alfanumerico

A9

Indirizzo sede legale

Comune, via, CAP

A10

Telefono

Alfanumerico

A11

Legale rappresentante

CF, nome, cognome

B) Organismi sportivi di affiliazione

Per ogni affiliazione di una ASD/SSD sono previsti i seguenti dati B1

Organismo Affiliante

Codice numerico organismo affiliante

B2

Codice affiliazione

Alfanumerico

B3

Data inizio affiliazione

gg/mm/aaaa

B4

Data fine affiliazione

gg/mm/aaaa

B5

Discipline praticate

Cfr. Allegato 1.1

C) Composizione consiglio direttivo e di altri organi previsti dallo statuto sociale

Per ogni ASD/SSD devono essere indicati i componenti del consiglio direttivo e di altri organi previsti dallo statuto sociale. Per ogni membro sono previsti i seguenti dati:

C1

Anagrafica componente

CF, nome, cognome

C2

Carica e durata

Presidente, Vicepresidente, Commissario, Amministratore unico, Consigliere, Responsabile, Proboviro, Revisore

D) Tesserati

Per ogni ASD/SSD è previsto il caricamento di tutti i tesserati. Per ogni tesserato devono essere indicati i seguenti dati:

D1

Anagrafica tesserato

CF, nome, cognome

D2

Organismo affiliante

Codice numerico organismo affiliante

D3

Codice tessera

alfanumerico

D4

Data emissione tesseramento

gg/mm/aaaa

D5

Data scadenza tesseramento

gg/mm/aaaa

D6

Tipo tessera

Atleta agonista, Atleta praticante, Dirigente, Tecnico, Ufficiale di Gara

Per i soggetti per i quali è previsto il tesseramento individuale, l'invio dei relativi dati è di competenza degli organismi affilianti.

F) Sezione documentale.

Per ogni ASD/SSD è previsto, inoltre, per tramite degli Organismi sportivi di affiliazione, il caricamento nella sezione documentale dei seguenti atti:

F1

Data approvazione Statuto vigente

Data documento e file pdf

F2

Dichiarazione contenente indicazioni l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative

Data documento e file pdf

F3

Dichiarazione riguardante l'aggiornamento degli Amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente e relative decorrenze

Data documento e file pdf

G) Informazioni necessarie per l'accredito in piattaforma.

Per la creazione di un'utenza, l'ASD deve compilare il modulo di richiesta account, contenente i seguenti dati del legale rappresentante (tutti obbligatori):

G1

Responsabile Legale

CF, nome, cognome

G2

Codice fiscale ASD/SSD

11 caratteri numerici

G3

Residenza legale rappresentate

Comune, indirizzo CAP

G4

Documento Identità

Numero e tipologia

G5

Documento Identità Legale rappresentante (fronte/retro)

File pdf

G6

Informazioni di contatto

E-mail e numero di telefono

G7

Dichiarazione sostitutiva

File pdf

Il rapporto con il Registro Coni

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 39/2021 tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche che alla data del 31.8.2022 risultavano iscritte nel Registro Coni, incluse quelle riconosciute dal CIP, sono state automaticamente trasferite nel RAS e continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla predetta iscrizione.



[1] Domanda di iscrizione e consultazione sul sito https://registro.sportesalute.eu

[2] D.Lgs. 36/2021, art. 6, comma 1: "Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile ;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice civile;
c-bis) enti del terzo settore […]"

[3] D.L. 28.5.2004, n. 136, art. 7, comma 1: "In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. […]"

[4] D.Lgs. 36/2021, art. 10

[5] "non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo; 3) quelle che esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione"

[6] Le attività la cui iscrizione e pubblicazione della partecipazione è per tramite gli Organismi sportivi di affiliazione, sono da questi ultimi inviate telematicamente all'interno del Registro ed assegnate ad ogni singola ASD/SSD, entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'evento (Campionati, corsi ecc.)

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