Il comune non può chiedere il pagamento delle rette ai familiari della persona non autosufficiente se la prestazione di carattere assistenziale è erogata nel contesto di un ricovero a contenuto prevalentemente sanitario.
La controversia trae origine dalla richiesta di un Comune avente ad oggetto il pagamento delle retteper la degenza in un centro anziani al marito di una disabile.
La pretesa dell'ente pubblico trova fondamento all'interno di un contratto di ospitalità intercorso tra la ricoverata, poi deceduta, e la RSA, dal quale sarebbe sorto un impegno di pagamento a carico della stessa e dei “familiari tenuti al mantenimento”.
Il marito si oppone al provvedimento impositivo del Comune sostenendo innanzitutto l'illegittimità della richiesta dell'Ente indirizzata al familiare tenuto al versamento degli alimenti.
Con sentenza del 27 giugno 2023 n. 368, il Tribunale di Arezzo accoglie la domanda del marito e annulla l'atto impositivo impugnato.
Nelle sue argomentazioni, il giudice sostiene che «
Inoltre, il Tribunale revoca l'atto impositivo perché fondato su un contratto «radicalmente nullo». L'addebito del costo del ricovero, oggetto del contratto, è infatti «contrario a norme imperative», dato che «in tali condizioni, nelle quali il ricovero deve intendersi a prevalente contenuto sanitario, anche le prestazioni di carattere assistenziale devono ritenersi assorbite e poste a carico del servizio sanitario nazionale stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prima sulle seconde con conseguente irrecuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, e delle prestazioni di carattere assistenziale erogate dal Comune».
Tribunale di Arezzo, sentenza 27 giugno 2023, n. 368
Motivi della decisione
Come evidenziato dal verbale di udienza che precede, la presente causa viene decisa ex art. 281-sexies del Codice di Procedura Civile, prescindendo, quindi, dalle indicazioni contenute nell'art. 132 del medesimo Codice. Trattandosi di norma di accelerazione processuale ai fini della produzione della sentenza, l'art. 281-sexies consente al Giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c. perchè le stesse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal Giudice (conforme: Cass. Civ. 19 ottobre 2006 n. 22409).
Passando alla disamina della res controversa: la domanda giudiziale è fondata e merita di trovare accoglimento.
In via preliminare si osserva, che il Comune di afferma che l'ingiunto sarebbe tenuto iure proprio, al pagamento richiesto: "la pretesa patrimoniale trova la sua fonte direttamente nelle richieste del sig. , inviate a nome proprio anche se finalizzate a/l'ospitalità della moglie".
A sostegno del predetto assunto, fa riferimento: alla richiesta di inserimento della signora presso la Struttura di ---·--, del 14 luglio 2008 (doc. 4); all'impegno di pagamento retta della struttura del 24.10.2008 (doc.5) alla domanda di ingresso in struttura sempre del 24.10.2008 (doc. 6) ed alla promessa di pagamento o riconoscimento di debito e domanda di rateizzazione del 16.03.2011(doc. 12)
Analizzati i predetti documenti si osserva: il documento 4 non prevede l'assunzione di alcun obbligo; i documenti 5 e 6 sono formulati in nome e per conto della signora l e non in proprio da parte dell'opponente; infine, la promessa di pagamento o ricognizione di debito è priva di effetti laddove si dimostri, che il rapporto cui la stessa si riferisce, non sia sorto, sia invalido o sia estinto. L'onere della prova è a carico del promittente (cfr. Cass. Civ. Sez. VI ordinanza 1.6.2021 n. 15235).
Il documento 5: impegno di pagamento retta della struttura del 24.10.2008, inoltre, fa riferimento alla possibile partecipazione dei "familiari tenuti al mantenimento" al costo della retta, secondo il regolamento zonale vigente.
Laddove con tale locuzione, si intenda riferirsi ai familiari tenuti alla corresponsione degli alimenti, ex art. 433e.e., si osserva da un lato che per la ricorrenza del diritto è necessaria la prova dello stato di bisogno del richiedente, dall'altro che trattandosi di diritti personalissimi la richiesta potrà essere formulata unicamente dall'avente diritto, o dal suo rappresentante legale e non da un terzo quale è il Comune.
Sul punto deve, infatti, applicarsi l'art. 2 comma 6 Dlgs. N. 109/1998 come modificato dal Dlgs 130/2000: "Le disposizioni del presente decreto ... non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art. 438, 1 comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata"
Quanto alla promessa di pagamento o ricognizione di debito: il contratto di ospitalità intercorso tra la signora e. _ il Comune, è radicalmente nullo, ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative, nella misura in cui - richiamato come parte integrante dello stesso il regolamento comunale - addebita ai familiari, il costo de ricovero.
La ricoverata, infatti, era invalida al 100% e totalmente incapace di attendere anche alle più elementari operazioni della vita quotidiana, financo impossibilitata alla normale alimentazione, abbisognava di nutrizione parenterale e di assistenza continuativa nelle 24 ore.
In tali condizioni, nelle quali il ricovero deve intendersi a prevalente contenuto sanitario, anche le prestazioni di carattere assistenziale devono ritenersi assorbite e poste a carico del Servizio Sanitario Nazionale "stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde" con conseguente irrecuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di carattere assistenziale erogate dal Comune (così Corte App. Venezia Sent. 11 novembre 2005; conforme a Cass. Civ. Cass. Sez. Un. Civ. n. 1003/1993 nel medesimo senso Cass. Civ. Sez. I sent. n. 4558/2012).
In ogni caso, il diritto al ricovero e all'assistenza di un soggetto totalmente non autosufficiente non può essere regolato da convenzioni private che frustrino il diritto del cittadino alla fruizione dell'assistenza sanitaria, quale mezzo di attuazione del diritto alla salute, riconosciuto e garantito ex art. 32 della costituzione come fondamentale diritto dell'individuo. Tale assunto ha maggior significato nell'ipotesi - ricorrente nel presente giudizio - di cittadino con minore capacità reddituale. (cfr. Trib. Verona Sent. 2384/2013).
Deve, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto che da tale contratto di ospitalità trova fondamento.
Vista la particolarità delle questioni giuridiche trattate si ritiene ricorrano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento della domanda giudiziale di dichiara la nullità nei termini di cui infra, del contratto di assistenza posto alla base del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto dispone la revoca del predetto decreto.
b) compensa tra le parti le spese del giudizio.