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2 luglio 2024
Le spese di degenza presso la RSA sostenute dal marito della paziente sono deducibili
Per la CGT di secondo grado del Veneto le spese di degenza presso la RSA sono deducibili, ai fini IRPEF, nel caso in cui siano connesse a quelle di natura sanitaria e, in particolare, se il legame di strumentalità esistente tra esse sia tale da non consentire di erogarle separatamente.
di La Redazione
Nel caso oggetto d'esame, il contribuente rileva di essere sposato con una donna malata di Alzheimer e con demenza grave.
La donna veniva ricoverata permanentemente nel 2014 presso una RSA che certificava le gravissime condizioni della paziente.
Il contribuente deduce per gli anni 2015-2019 aveva sostenuto le spese di ricovero pari a 94mila euro e che tali importi potevano essere dedotti dalle imposte come previsto dall'art. 10 del TUIR.
Lo stesso deduce che erroneamente nei modelli unico per gli anni 2016-2017-2019-2019-2020 aveva dedotto solo una parte della somma pagata e che quindi era stata versata una IRPEF maggiore.
Per questo motivo presentava istanze di rimborso.
  • Avverso il silenzio rifiuto dell'Amministrazione, il contribuente presentava ricorsi alla commissione tributaria provinciale di Padova.
    Il ricorrente sosteneva che lo stato di malattia della moglie richiedeva assistenza per tutto il giorno, per cui le spese sostenute rientravano nella previsione di cui all' art. 10 TUIR .
    La CTP di Padova respingeva i ricorsi perché riteneva che, in caso di ricovero in RSA di un soggetto disabile, non è possibile dedurre l'intera spesa ma solo la parte riguardante le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, come, peraltro, aveva fatto il contribuente.
  • Avverso tale decisione il contribuente presenta appello.
    L'appellante sostiene, infatti, che lo stato di infermità della moglie era estremamente grave, tale da richiedere assistenza specifica per tutta la giornata e non solo per 4 ore come sostenuto dal giudice di primo grado.
Il contribuente richiama una recente giurisprudenza della Suprema Corte (n. 131714/2023), in materia di addebitabilità in via integrale al SSN del costo del servizio sanitario-assistenziale per i pazienti affetti da Alzheimer in stato avanzato di demenza grave. Detta giurisprudenza ha stabilito che «tali pazienti ricevono dalle RSA un'assistenza in toto di natura sanitaria e che non è possibile stabilire le quote di natura sanitaria e distinguerle da quelle assistenziali " ... con netta prevalenza delle prime sulle seconde in quanto comunque dirette alla tutela della salute del cittadino"».
La CGT di secondo grado del Veneto, con sentenza n. 405 del 7 maggio 2024 dichiara fondato e meritevole di accoglimento la doglianza del contribuente.
La Corte precisa che il Massimo Consesso, ha affermato di recente, soprattutto nelle pronunce n. 26660/2023 e n. 4752/2024 che « ... le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse tra quelle a carico del Servizio Sanitario Nazionale se, ed in tutti i casi in cui, per garantire il diritto alla salute e alle cure del paziente, occorre che le prestazioni di natura sanitaria siano erogate congiuntamente all'attività socio-assistenziale».
Viene quindi affermato, «che vi è un nesso di strumentalità, necessaria e inscindibile, tra le due tipologie di prestazioni, tale per cui non è possibile erogare le une in assenza delle altre».
Secondo la Suprema Corte è necessario valutare in concreto «- in base al singolo paziente, alla patologia da cui è affetto, al suo stato di evoluzione al momento del ricovero e a quello prevedibile all'esito della malattia - se le prestazioni socioassistenziali offerte siano legate a quelle di natura sanitaria e, in particolare, se il legame di strumentalità esistente tra esse sia di tale intensità e pervasività da non consentire di erogarle separatamente, salvo pregiudicare il diritto soggettivo del paziente alla salute e alle cure».
Se sussiste tale nesso di strumentalità necessaria, diventa del tutto irrilevante stabilire la prevalenza delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle socioassistenziali o viceversa ed entrambe sono poste a carico del SSN, proprio in virtù del vincolo di strumentalità che le lega.
Dal momento che nel caso di specie questo nesso di strumentalità esiste, ne consegue che l'intera spesa è deducibile.
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