- Avverso il silenzio rifiuto dell'Amministrazione, il contribuente presentava ricorsi alla commissione tributaria provinciale di Padova.
Il ricorrente sosteneva che lo stato di malattia della moglie richiedeva assistenza per tutto il giorno, per cui le spese sostenute rientravano nella previsione di cui all' art. 10 TUIR .
La CTP di Padova respingeva i ricorsi perché riteneva che, in caso di ricovero in RSA di un soggetto disabile, non è possibile dedurre l'intera spesa ma solo la parte riguardante le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, come, peraltro, aveva fatto il contribuente. - Avverso tale decisione il contribuente presenta appello.
L'appellante sostiene, infatti, che lo stato di infermità della moglie era estremamente grave, tale da richiedere assistenza specifica per tutta la giornata e non solo per 4 ore come sostenuto dal giudice di primo grado.
Svolgimento del processo
T. premesso:
- che era sposato con C. nata il ........ affetta dal 2012 dal morbo di Alzheimer in stato avanzato e con demenza grave;
- che la signora C. era stata dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, L. 104/1992 ;
- che la signora C. dall'anno 2014 era stata ricoverata, permanentemente, presso la Residenza Z che certificava le gravissime condizioni della paziente (demenza di Alzheimer in fase avanzata, Disfagia totale, per cui è posizionata PEG, ipotiroidismo, ipertensione arteriosa, sindrome da allettamento, conseguente ad emiplagia destra confusa afasica, totalmente dipendente per le A.D.L., incapace di esprimere critica o giudizio);
- che T. aveva sostenuto per gli anni 2015-2019 le spese di ricovero pari a € 94.020,00;
- che tali importi potevano essere dedotti dalle imposte come previsto dall' art. 10 del TUIR ;
- che erroneamente il contribuente nei modelli unico per gli anni 2016-2017-2019-2019-2020 aveva dedotto solo una parte della somma pagata (pari a € 14.433,00);
- che era stata quindi versata una maggiore IRPEF pari a € 35.882; tutto ciò premesso presentava istanze di rimborso.
Avverso il silenzio rifiuto dell'Amministrazione, presentava ricorsi alla commissione tributaria provinciale di Padova.
Sosteneva che lo stato di malattia della moglie richiedeva assistenza per tutto l'arco della giornata per cui le spese sostenute rientravano nella previsione di cui all' art. 10 TUIR .
Si costituiva con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate di Padova chiedendo il rigetto del ricorso.
La commissione tributaria provinciale di Padova, con sentenza 196/2022 del 05/04/2022 respingeva i ricorsi riuniti.
Sosteneva, come stabilito dalle stesse istruzioni predisposte per le dichiarazioni annuali, che, in ipotesi di ricovero del soggetto disabile in istituto di assistenza, non era possibile dedurre l'intera spesa ma solo la parte riguardante le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, come, peraltro, aveva fatto il contribuente.
Presenta appello il contribuente e contesta la interpretazione data dal giudice di primo grado all' art. 10 del DPR 917/1986 .
Sostiene, infatti, che lo stato di infermità della signora C. era di tale gravità da richiedere assistenza specifica per tutta la giornata e non solo per quattro ore come sostenuto dal giudice di primo grado.
Richiama una sentenza della Corte di Cassazione, relativa a un caso di Alzheimer, che ha stabilito come pazienti nelle condizioni di salute assimilabili a quelli della signora C., siano soggetti ad assistenza medica specifica per tutto l'arco della giornata (Cass. 27766-2016).
La immobilizzazione, la incapacità di critica e giudizio, la incapacità di alimentarsi autonomamente, la dipendenza per qualsiasi necessità di vita (A.D.L. ovvero livello di autonomia dell'anziano- Activity of Daily Living) determinavano la necessità di assistenza medica specifica per tutto l'arco della giornata.
Si costituisce con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate.
Sostiene che le deduzioni possono riguardare solo le spese mediche e paramediche di assistenza specifica e che la risoluzione 7E del 16/01/2018 ha precisato che "nell'ipotesi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche non anche per quelle relative alla retta di ricovero".
Il 17/04/2024 il contribuente presenta memoria illustrativa di replica alle controdeduzioni dell'Ufficio. Ricorda che il contribuente per le annualità 2016-2017-2018-2019-2020 aveva dedotto solo una parte delle somme pagate (pari a € 14.433,00).
Richiama Corte di Cassazione n. 131714 del 18/05/2023 , in tema di addebitabilità in via integrale al Servizio Sanitario Nazionale del costo del servizio sanitario-assistenziale per i pazienti affetti da Alzheimer in stato avanzato di demenza grave, che ha stabilito che tali pazienti ricevono dalle RSA un'assistenza in toto di natura sanitaria e che non è possibile stabilire le quote di natura sanitaria e distinguerle da quelle assistenziali " ... con netta prevalenza delle prime sulle seconde in quanto comunque dirette alla tutela della salute del cittadino".
Ad avviso del contribuente, quindi, quanto pagato dal contribuente, indipendentemente da quanto indicato nella ricevuta della RSA, rappresenta un corrispettivo per spese mediche ed assistenza specifica.
Motivi della decisione
Ad avviso della corte regionale l'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
La Corte di Cassazione, con le sentenze indicate dal contribuente e, da ultimo, con sentenze n. 26660/2023 e n. 4752/2024 del 22/02/2024 ha affermato, seppure in riferimento a tema diverso rispetto a quello di sulla deducibilità ex art. 10 DPR 917/1986 , delle spese, oggetto della presente controversia, che " ... le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse tra quelle a carico del Servizio Sanitario Nazionale se, ed in tutti i casi in cui, per garantire il diritto alla salute e alle cure del paziente, occorre che le prestazioni di natura sanitaria siano erogate congiuntamente all'attività socio-assistenziale".
Viene, cioè affermato, che vi è un nesso di strumentalità, necessaria e inscindibile, tra le due tipologie di prestazioni, tale per cui non è possibile erogare le une in assenza delle altre.
Occorre, secondo la Corte di Cassazione, valutare in concreto - in base al singolo paziente, alla patologia da cui è affetto, al suo stato di evoluzione al momento del ricovero e a quello prevedibile all'esito della malattia - se le prestazioni socioassistenziali offerte siano legate a quelle di natura sanitaria e, in particolare, se il legame di strumentalità esistente tra esse sia di tale intensità e pervasività da non consentire di erogarle separatamente, salvo pregiudicare il diritto soggettivo del paziente alla salute e alle cure.
Se esiste questo nesso di strumentalità necessaria, diventa del tutto irrilevante stabilire la prevalenza delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle socioassistenziali o viceversa ed entrambe sono poste a carico del SSN, proprio in virtù del vincolo di strumentalità che le lega.
Ora, mutatis mutandis, la condizione di grave malattia della signora C., che non costituisce oggetto di contestazione, risulta essere di tale gravità da prevedere forme di assistenza sanitaria che prevalgono e assorbono la residuale eventuale spesa "alberghiera".
Demenza avanzata, disfagia totale, sindrome da allettamento, totale dipendenza per le A.D.L. determinano, ad avviso del collegio, la necessità di forme di assistenza sanitaria continua e ininterrotta che assorbono ogni eventuale segmento accessorio e residuale così da precludere la possibilità di escludere dalla deduzione la quota parte di spesa riferibile, complessivamente, alla retta di ricovero.
Si ritiene, cioè, che le spese mediche di assistenza specifica deducibili, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. B) TUIR, debbano essere qualificate in relazione alla funzione di tutela del diritto alla salute della paziente e che, nel caso della signora C., la assistenza specifica necessaria si estenda all'intera prestazione fornita dalla RSA.
Ne consegue che l'intera spesa è deducibile ed i silenzio-rifiuto opposto dall' Amministrazione non è legittimo. Per tali motivi, il ricorso va accolto. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese tenuto conto degli elementi di apprezzamento e valutazione sottesi al caso.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e dichiara la illegittimità dei silenzi rifiuti opposti. Spese compensate.