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26 luglio 2023
Dal Ministero della Giustizia le tre modalità di deposito degli atti penali
Il Dipartimento per gli affari di giustizia chiarisce che il deposito degli atti penali può avvenire mediante PDP, tramite PEC e con modalità cartacee.
di La Redazione
Il Ministero della Giustizia fornisce nuovi chiarimenti in ordine al deposito degli atti nel processo penale.
 
Come noto, il D.M. 18 luglio 2023Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante «Portale deposito atti penali» - Avvio fase di sperimentazione») stabilisce che:

legislazione

« L'efficacia del decreto del Ministro della Giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia».

Il Discatero ritiene che agli atti indicati all'art. 1 del D.M. 4 luglio 2023, se non inclusi nell'elencazione di cui all'art. 87, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 150/2022, devono essere depositati, alternativamente:
  • mediante deposito nel portale del processo penale telematico (Portale deposito atti penali – PDP) individuato con provvedimento del DGSIA;
  • mediante invio tramite PEC;
  • con modalità cartacee.
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