Dopo la riforma Cartabia, in assenza di un accordo sull'applicazione di una misura sostitutiva, essa non può formare oggetto di applicazione da parte del giudice.
Il GUP di Genova ratificava l'accordo sulla pena ai sensi dell'
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata, il Giudice dell'udienza preliminare di Genova ha ratificato l'accordo sulla pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di furto in domicilio aggravato (artt. 110 - 624 bis - 625 n. 5 - 61 n. 5 - 61 n-. 7 cod. pen.), contraffazione del sigillo della Repubblica su due targhe false (artt. 81 - 110 - 468 - 477 - 482 cod. pen.), e possesso di segni distintivi falsi della polizia municipale, ascritti a R. R. e V. M., disponendo la confisca, quali cose pertinenti al reato, di due veicoli, un'autovettura e un motociclo, utilizzati per commettere i reati.
2. Ricorrono, nell'interesse degli imputati, i difensori di fiducia, avvocati W. V. e M. D., che svolgono motivi in parte comuni.
3. L'avvocato V. denuncia, con i primi due motivi, vizi della motivazione, mancante con riguardo allo scrutinio relativo alla sussistenza dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla congruità della pena concordata dalle parti.
3.1. Con il terzo e il quarto motivo, denuncia violazione dell'art. 125 co. 3 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, meramente apparente, con riferimento alla statuizione di confisca dei veicoli, avendo omesso il Giudice a quo di esplicitare le ragioni della confisca facoltativa di due veicoli senza chiarire se essi fossero stati utilizzati già in precedenza per commettere altri reati e, quanto alla circostanza che essi sarebbero stati modificati in vista dei fatti in esame, senza spiegare se detta condotta abbia riguardato entrambi i veicoli.
4. L'avvocato D. svolge due motivi. Con il primo, formula deduzioni sovrapponibili a quelle del codifensore relativamente alla denunciata illegittimità della confisca, mentre, con il secondo, si duole della erronea applicazione della legge n. 689/1981 e della c.d. Legge Cartabia, per avere omesso di applicare la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare ex art. 53 L. n. 689/1981, beneficio concedibile, nell'ottica difensiva, a prescindere dal consenso del P.M.
Motivi della decisione
I ricorsi sono entrambi inammissibili.
1. Il ricorso a firma dell'avvocato D. risulta tardivo, in quanto presentato il 3 marzo 2023, laddove, in presenza di una sentenza con deposito contestuale della motivazione, l'ultimo giorno utile per l'impugnazione - di quindici giorni, decorrenti dal 15/02/2023 - ai sensi degli artt. 544 e 585 cod. proc.pen., era il 02/03/2023.
2. Quanto al ricorso dell'avv. V., le prime due censure sono palesemente inammissibili in quanto non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Come è noto, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza; in tali ipotesi non è, all'evidenza, ricompreso il motivo dedotto (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n. N. 4727 del 2018 Rv. 272014).
3. Venendo alle deduzioni riguardanti il provvedimento di confisca, si osserva come risulti dal compendio istruttorio che vennero rinvenute due targhe false: il premunirsi di una targa falsa è già di per sé condotta significativa della finalizzazione alla commissione del reato. D'altro canto, come ha rilevato il Giudice a quo, per giustificare la confisca dei due mezzi, i beni erano stati "appositamente modificati al fine di contenere la refurtiva e le cose per mezzo delle quali i reati venivano commessi". L'indicazione di tale caratteristica-non censurabile in fatto nella presente sede - è palesemente sintomatica dell'uso dei veicoli destinandoli specificamente alla realizzazione di condotte illecite e dimostrativa dello stretto nesso strumentale, affatto occasionale con la commissione del reato, a ciò conseguendo la manifesta infondatezza della censura.
4. Il motivo afferente al mancato ricorso a una misura sostitutiva, oltre ad essere stato tardivamente prospettato, come si è già detto, risulta anche manifestamente infondato, dal momento che di tale opzione non v'è traccia nell'accordo sulla pena riportato in sentenza. E' noto che la cd. Riforma Cartabia del processo penale, con l'art. 1, comma 17 della L. 27 settembre 2021 n. 134, entrata in vigore il 19 ottobre 2021, e con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, attuativo dei principi in essa enunciati, ha ridisegnato anche il quadro generale delle cd. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi introdotto e regolamentato sino ad oggi dalla L. n. 689/81. A differenza delle persistenti misure alternative alla detenzione regolamentate tuttora dalla legge sull'ordinamento penitenziario (L. n. 354/1975 e successive modifiche), le pene sostitutive diventano applicabili direttamente dal giudice della cognizione in sede di pronuncia della sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (nonché in fase di decreto penale di condanna). I poteri discrezionali che il legislatore ha voluto attribuire al giudice in sede di scelta e applicazione delle pene sostitutive sono significativi e pienamente coerenti con la ratio generale di questa parte della riforma in vista di una deflazione delle pene detentive brevi, ma soprattutto di un senso rieducativo effettivo dato alle pene sostitutive: "il giudice tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato". L'art. 545-bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2022 nel delineare il procedimento attraverso il quale si approda alla decisione sulla sostituzione della pena detentiva, prevede che subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti, acquisendo il consenso dell'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Consenso che si richiede intervenga anche in sede di applicazione della pena, giacchè infatti, il comma 1 bis dell'art. 448- introdotto dalla D. Lgs. n. 150/2022 - prevede espressamente che l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero ricada anche sulla applicazione di una misura sostitutiva di cui all'art. 53 cit. In assenza di accordo su tale punto la applicazione di una misura sostitutiva non avrebbe potuto formare oggetto di applicazione da parte del giudice.
5. La declaratoria d'inammissibilità comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.