Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
11 agosto 2023
Incentivo assunzioni NEET: chiarimenti sulla cumulabilità con altre misure di esonero

Con il messaggio n. 2923, l'INPS ha fornito delle precisazioni con riferimento al regime della cumulabilità dell'incentivo introdotto dall'art. 27 Decreto Lavoro con altre misure di esonero o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

La Redazione

Con il messaggio n. 2923 del 10 agosto 2023, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di NEET effettuate tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2023, con particolare riferimento al regime della cumulabilità con altre misure di esonero.
Come previsto dal Decreto Lavoro, infatti, l'incentivo in oggetto è cumulabile con l'esonero per l'occupazione giovanile previsto dalla Legge di bilancio 2023 e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione dei medesimi.
In caso di cumulo, l'incentivo sarò riconosciuto in misura pari al20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Quanto agli adempimenti previdenziali, poi, l'INPS aveva già chiarito con la precedente circolare n. 68 che l'incentivo per i NEET è cumulabile nello stesso limite del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali con l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall'art. 1, comma 281, Legge di bilancio 2023, come integrato dall'art. 39 Decreto Lavoro.

Ciò detto, con il messaggio in commento l'INPS precisa che

attenzione

la riduzione dell'incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali in caso di cumulo con altre misure di esonero deve essere intesa non in senso oggettivo, bensì soggettivo, cioè delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all'assunzione.

Ciò significa che tale incentivo non riguarda le ipotesi in cui per lo stesso lavoratore si debba procedere all'applicazione dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico; dunque, gli interessati che abbiano già inoltrato la domanda dichiarando di voler fruire dell'incentivo in cumulo con il menzionato esonero parziale, potranno procedere all'annullamento della stessa selezionando il tasto “Rinuncia” e presentare successivamente una nuova domanda valorizzando l'utilizzo in via esclusiva del nuovo incentivo.

Documenti correlati