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8 maggio 2023 N. 79 - Lavoro e previdenza sociale
Nuove misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro
Il testo interviene con misure urgenti volte a rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine. Inoltre, sono state introdotte misure volte a ridurre il cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ed altre finalizzate a contrastare la povertà e l'esclusione sociale.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino

Aspetti generali

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2023 n. 103, il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (« Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro »).
Tra i vari aspetti, di particolare importanza, il Decreto interviene sulle misure di sostegno e inclusione con una revisione del reddito di
cittadinanza. Importanti novità anche per le causali di legittimità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato e sugli incentivi e agevolazioni all'assunzione.
L’assegno di inclusione
L'assegno per l'inclusione è la nuova misura di sostegno al reddito che spetterà ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenne o ultrasessantenne o invalido civile, a partire dal 1° gennaio 2024. L'assegno si traduce in un sussidio economico condizionato alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
Come precisato sul portale “governo.it”, il nucleo beneficiario della misura sarà «tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l'impiego, al fine di aggiornare la propria posizione».

1. La finalità

Misura nazionale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale finalizzata a contrastare i fenomeni della povertà, fragilità ed esclusione sociale delle categorie più deboli della popolazione, mediante percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. L'Assegno è condizionato alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

2. I beneficiari

È riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei:
  • componenti di nuclei familiari con disabilità (d.P.C.M. n. 159/2013);
  • componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età.

precisazione

Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del d.P.C.M. n. 159/2013, e si applicano le seguenti disposizioni

    a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione; 

    b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.


3. I requisiti di cittadinanza

I nuclei familiari (art. 1 D.L. n. 48/2023) devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
Dunque, il richiedente deve essere cumulativamente
  • cittadino dell'Unione europea o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 2007 numero 251
  • al momento della presentazione della domanda, residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;      
  • residente in Italia. 

4. La condizione economica

Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di: 
  1. ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del d.P.C.M. n. 159/2013;
  2. valore del reddito familiare:
  • inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
  • se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza; 

precisazione

Il parametro della scala di equivalenza corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza: 

  1. di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo il d.P.C.M. n. 159/2013;
  2. di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni; 
  3. di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5, D.L. n. 48/2023
  4. di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due.
Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico.  Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia.
  • dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi;
  • nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità;
  • nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.

precisazione

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare.

  1. un valore del patrimonio immobiliare,come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000; 
  2. un valore del patrimonio mobiliare, come  definito  ai  fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta  di  euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare  successivo  al  primo, fino a un massimo di euro  10.000,  incrementato  di  ulteriori  euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti  massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente  in condizione di disabilità e di euro  7.500  per  ogni  componente  in condizione di  disabilità  grave  o  di  non  autosufficienza,  come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.

5. Altri indicatori 

Ai fini del beneficio, la normativa prevede che nessun componente il nucleo familiare deve:
  1. essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc.  o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; 
  2. essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere
Infine, per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, occorre la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del Codice di procedura penaleintervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

precisazione

Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, D.L. n. 48/2023 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 

Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano: 
  • le erogazioni relative all'assegno unico e universale; 
  • le erogazioni riferite al pagamento di arretrati; 
  • le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale; 
  • le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al  beneficio economico dell'Assegno di inclusione; 
  • le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi; 
  • le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. 

precisazione

I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.  L'Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.


6. Il beneficio economico

Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 6.000 annui. Ovvero:
  1. di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni;
  2. da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza moltiplicata per il corrispondente parametro  della scala di equivalenza;
È altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato  a  fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero  di  1.800  euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni.

precisazione

Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è sempre prevista la sospensione di un mese. 

Inoltre, il Legislatore ha precisato che:
  • il beneficio economico è esente dal pagamento dell'IRPEF;
  • si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
  • il beneficio economico non può essere inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del D.L. n. 48/2013;
  • in caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito  non  concorre  alla  determinazione  del  beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro  lordi  annui;
  • l'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, è comunicata all'INPS (così come ogni altra modifica che interviene in corso). 

precisazione

L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 4,5 del D.L. n. 48/2023.


7. Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa

I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate  nel  progetto  di inclusione sociale e  lavorativa, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi.

precisazione

I componenti con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'art. 6 del D.L. n. 48/2023.


8. I controlli e le sanzioni

I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
A seguito di controlli, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di attestazioni fale, il Legislatore ha previsto la reclusione da due a sei anni. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del  mantenimento  del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

precisazione

Per ulteriori approfondimenti sulla questione in oggetto, si rinvia agli artt. 7 e 8 del D.L. n. 48/2023.


9. Offerte di lavoro e compatibilità con l'Assegno di inclusione

Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.L. n. 48/2023, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche
  1. si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale; 
  2. si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno; 
  3. la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
  4. si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti  più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.

10. Incentivi

Il Legislatore ha previsto per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione alcuni incentivi.
Il Decreto prevede in particolare che le aziende che assumeranno i beneficiari dell'Assegno di inclusione avranno accesso ai seguenti sgravi
  • per i primi 12 mesi è previsto l'esonero del 100% dei contributi previdenziali, nel limite di 8.000 euro annui, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di apprendistato;
  • l'incentivo è dimezzato in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale: l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua.

precisazione

L'incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Inoltre, come precisato dall'art. 10 del D.L. n. 48/2023 «L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2».

È previsto anche:
  • un incentivo del 30% per l'eventuale intervento delle agenzie per il lavoro per ogni assunzione di percettori di Assegno di inclusione o supporto per il lavoro;
  • un incentivo del 60% per la mediazione da parte di enti autorizzati e enti del Terzo settore in caso di assunzione di persone con disabilità. 

precisazione

Per i casi in cui il percettore avvii una attività di lavoro autonomo o di impresa o si associ a una cooperativa può richiedere un beneficio aggiuntivo di 6 mensilità dell'assegno (massimo 3mila euro).  Le modalità di richiesta saranno stabilite da un prossimo decreto del Ministero del Lavoro.
Le agevolazioni descritte sono concesse nei limiti del vigente Regolamento UE sugli aiuti di Stato.


11. Supporto per la formazione lavoro

Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. 
Nelle misure di Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale.

precisazione

Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non abbiano i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione.
Per approfondimenti sull'argomento, si rinvia all'art. 12 del D.L. n. 48/2023.

Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro
Si istituisce, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Si prevedono, tra l'altro:
  • l'obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; 
  • l'estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;
  • l'obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza. 
Si introducono, inoltre, disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Dunque, riepilogando:

1. Aggiornamento normativo

Al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
Disposizione Nuova norma
articolo 18, comma 1, lettera a), nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 
articolo 21, comma 1, lettera a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV
articolo 25, comma 1, lettera e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità
articolo 25, comma 1, lettera n-bis in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato
articolo 37, comma 2, lettera b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa
articolo 71, comma 12  I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente
articolo 72, comma 2 Chiunque noleggi o conceda in uso [ad un datore di lavoro] attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo
articolo 72, comma 4-bis Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro
articolo 87, comma 2, lettera c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell'articolo 73, comma 4-bis

2. Attività ispettiva

Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Le informazioni sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza. Inoltre, al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato impiegato sul territorio della Regione siciliana nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni durante le attività formative

Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti  di  istruzione  di  ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i  percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un Fondo con  una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

precisazione

I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per maggiori approfondimenti, si rinvia all'art. 17 del D.L. n. 48/2023.


4. Tutela assicurativa degli studenti

Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione si applica  anche allo  svolgimento  delle  attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e  formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

precisazione

La norma, in particolare, individua, le categorie soggette all'assicurazione.
Per maggiori approfondimenti, si rinvia all'art. 18 del D.L. n. 48/2023.

Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro
Fondo nuove competenze Il Fondo nuove competenze è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione
Fondo servizi di trasporto pubblico Nuova dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico
Fondo di rotazione Nuovo fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845
Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale La maggiorazione è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno
Sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali All'articolo 2, comma 1-bis, del Decreto-Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
Contratto di lavoro a termine L'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 (modificato) prevede che: «Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. 
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. 
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. 
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96».
Contratti di espansione Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti  di  espansione di gruppo stipulati entro il  31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede  ministeriale,  rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis (art. 19 D.Lgs. n. 81/2015), entro un arco temporale di 12 mesi  successivi  al  termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione.
Informazioni e obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro Le informazioni possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie. Ai fini della semplificazione degli adempimenti, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i  contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché  indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Gli obblighi informativi non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.
Incentivi all'occupazione giovanile Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
  • che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto   il trentesimo anno di età; 
  • che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»); 
  • che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
(per ulteriori approfondimenti si rinvia all'art. 27 D.L. n. 48/2023)
Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità Istituito un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di  un  contributo  in favore degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di  utilità  sociale,  per  ogni persona con disabilità,  di  età  inferiore  a  35  anni assunta con  contratto  di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il  31  dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. 

(per ulteriori approfondimenti si rinvia all'art. 27 D.L. n. 49/2023)
Cassa integrazione guadagni in deroga  Per le aziende che abbiano dovuto  fronteggiare  situazioni  di perdurante crisi aziendale e di  riorganizzazione  e  che  non  siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani  di riorganizzazione  e  ristrutturazione  originariamente  previsti  per prolungata indisponibilità  dei  locali  aziendali,  per  cause  non imputabili al  datore  di  lavoro,  su  domanda  dell'azienda,  anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può autorizzare, con proprio decreto un ulteriore periodo,  in  continuità  di tutele   già   autorizzate,   di   cassa   integrazione    salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di  salvaguardare  il livello occupazionale e il patrimonio  di  competenze  acquisito  dai lavoratori dipendenti. 
Riduzione della pressione fiscale
Il Legislatore ha previsto che
  • per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della Legge 29 dicembre  2022,  n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza  ulteriori  effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
  • limitatamente al periodo d'imposta  2023, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore  dei  beni  ceduti e dei  servizi  prestati  ai   lavoratori dipendenti con figli, compresi i  figli  nati  fuori  del  matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché le somme erogate o  rimborsate  ai medesimi lavoratori dai datori  di  lavoro  per  il  pagamento  delle utenze  domestiche  del  servizio  idrico   integrato, dell'energia elettrica e del  gas naturale.  I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti;
  • al fine di sostenere le famiglie e facilitare  la  conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni  di  euro  per l'anno 2023, per le attività socio-educative a  favore  dei  minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in  collaborazione  con  enti  pubblici  e  privati,  finalizzate  al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione  educativa  e  ricreativa  che svolgono attività a favore dei minori.
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