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1 settembre 2023
Secondo la CEDU, l’Italia ha violato i diritti di una bimba nata da maternità surrogata

Alla piccola, nata nel 2019 in Ucraina tramite gestazione per altri, era stato negato il rapporto di filiazione con il padre biologico.

di La Redazione
L'Italia non può rifiutarsi di riconoscere e registrare all'anagrafe i bambini nati con la maternità surrogata all'estero, figli di cittadini italiani.
 
È quanto ha stabilito la CEDU con la sentenza pronunciata il 31 agosto 2023 nella causa C c. Italia (ricorso n. 47196/21), riguardante il caso di una bimba nata in Ucraina tramite gestazione per altri, da un uomo italiano (il padre biologico) e dalla moglie, anche lei italiana, madre intenzionale.
 
Nello specifico, la coppia aveva chiesto in Italia la trascrizione dell'atto di nascita ottenuto all'estero. Ricevuto il rifiuto da parte degli uffici dello stato civile, i due si sono poi rivolti al tribunale chiedendo la trascrizione del certificato e, in subordine, l'indicazione del marito quale padre biologico. Ciò non è, tuttavia, avvenuto per contrarietà con l'ordine pubblico e, quindi, l'azione giurisdizionale è giunta fino ai Giudici di Strasburgo.
 
Con la sentenza in commento, la Corte ricorda che, come già constatato in cause precedenti (ad esempio Mennesson c. Francia e Labassee c. Francia), ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, il diritto nazionale deve prevedere la possibilità di riconoscimento del rapporto giuridico tra un bambino nato da un accordo di maternità surrogata all'estero e il padre designato quando questo è anche il padre biologico.
 
Nel caso di specie, è evidente che le autorità italiane non abbiano adottato una decisione rapida per tutelare l'interesse della bambina a veder stabilito il suo rapporto giuridico con il padre biologico. Ella è infatti rimasta senza documenti e senza cittadinanza, visto che non ha potuto acquisire né la cittadinanza italiana, né quella ucraina, perché per detto Stato è semplicemente figlia dei due italiani. La Corte ritiene pertanto che, nonostante il margine di apprezzamento concesso allo stato, l'Italia non ha adempiuto al suo obbligo positivo di garantire il diritto della bimba al rispetto della sua vita privata, ai sensi della Convenzione.
 
Viceversa, i Giudici di Strasburgo non hanno riscontrato una violazione dell'art. 8 cit. per quanto riguarda l'instaurazione di un rapporto giuridico genitore-figlio tra la bambina e la sua futura madre. Seppur la legge italiana non consente la trascrizione degli estremi dell'atto di nascita della futura madre, essa prevede comunque di ricorrere all'istituto dell'adozione in casi particolari.
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