- violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, per avere nella stagione sportiva 2019-2020 depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A gli accordi di riduzione di 4 mensilità stipendiali (marzo, aprile, maggio e giugno 2020) di 21 calciatori e dell'allenatore e di avere omesso, nel contempo, di depositare gli accordi economici di integrazione ovvero di recupero di tre delle quattro mensilità rinunciate (aprile, maggio, giugno 2020) già conclusi con i medesimi calciatori e con l'allenatore, nella consapevolezza, sia che la riduzione stipendiale avrebbe dovuto riguardare soltanto una mensilità, sia che gli accordi economici contenenti le integrazioni stipendiali per il recupero delle tre mensilità rinunciate sarebbero stati depositati dopo il 30.6.2020, ovvero dopo la chiusura dell'esercizio contabile al 30.06.2020, come poi effettivamente accaduto.
- violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, per avere nella stagione sportiva 2020-2021 depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A accordi di riduzione stipendiale di importi sostanzialmente pari a 4 mensilità (marzo, aprile, maggio e giugno 2020) di 17 calciatori nella consapevolezza che non vi sarebbe stata alcuna riduzione stipendiale effettiva, in quanto i medesimi importi sarebbero stati riconosciuti agli stessi calciatori attraverso scritture private non riportate su moduli federali (le c.d. side letter).
Il deferimento
Con atto Proc. 27907/336pf22-23/GC/gb del 19 maggio 2023, il Procuratore Federale, per quanto ancora qui di interesse, ha deferito D.nzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, tra gli altri, il dott. A. A., all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Juventus FC Spa dal 25 ottobre 2018 sino al 18.1.2023, per rispondere:
A) della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, per avere nella stagione sportiva 2019-2020 depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A gli accordi di riduzione di 4 mensilità stipendiali (marzo, aprile, maggio e giugno 2020) di 21 calciatori e dell’allenatore e di avere omesso, nel contempo, di depositare gli accordi economici di integrazione ovvero di recupero di tre delle quattro mensilità rinunciate (aprile, maggio, giugno 2020) già conclusi con i medesimi calciatori e con l’allenatore, nella consapevolezza, sia che la riduzione stipendiale avrebbe dovuto riguardare soltanto una mensilità, sia che gli accordi economici contenenti le integrazioni stipendiali per il recupero delle tre mensilità rinunciate sarebbero stati depositati dopo il 30.6.2020, ovvero dopo la chiusura dell’esercizio contabile al 30.06.2020, come poi effettivamente accaduto.
Il tutto al precipuo fine di postergare i costi correlati alle mensilità di stipendio dei calciatori di aprile, maggio e giugno 2020 (tre mensilità) all’esercizio contabile successivo 2021, con ciò peraltro violando il principio contabile di competenza economica e, nel contempo, violando il principio di par condicio con le altre società consorelle della Lega Nazionale Professionisti Serie A, in punto di equilibrio economico finanziario.
B) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, per avere nella stagione sportiva 2020-2021 depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A accordi di riduzione stipendiale di importi sostanzialmente pari a 4 mensilità (marzo, aprile, maggio e giugno 2020) di 17 calciatori nella consapevolezza che non vi sarebbe stata alcuna riduzione stipendiale effettiva, in quanto i medesimi importi sarebbero stati riconosciuti agli stessi calciatori (circostanza poi non verificatasi soltanto per due degli anzidetti calciatori) nelle stagioni sportive successive, così come già concordato fra le parti (prima della chiusura della stagione sportiva 2020-2021) attraverso scritture private non riportate su moduli federali (le c.d. side letter). Circostanza poi effettivamente verificatasi attraverso il deposito, nella stagione sportiva successiva e comunque successivamente al 30.6.2021, data di chiusura dell’esercizio contabile 2021 (salvo che per uno degli anzidetti calciatori, il quale ha percepito gli importi stipendiali rinunciati nella stagione 2022/23 a titolo di incentivo all’esodo) di accordi economici di integrazione stipendiale.
Il tutto al precipuo fine di postergare negli esercizi successivi (2022 e, per alcuni, anche 2023) i costi correlati agli importi rinunciati dai calciatori prima del 30.06.2021, con ciò peraltro violando il principio contabile di competenza economica e, dunque, in tal modo violando il principio di par condicio con le altre società consorelle della Lega di A, in punto di equilibrio economico finanziario;
C.4) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in violazione e/o elusione di quanto previsto dall’art. 6.2, paragrafo 7, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC (cfr. C.U. n. 102/A del 17 aprile 2019) per avere, in concorso con l’agente sportivo sig. Lippi D., conferito un mandato, a quest’ultimo, in data 20 febbraio 2020, per il rinnovo di contratto del 26 marzo 2020 del calciatore C. G., in assenza di una reale attività di intermediazione dell’agente che era stata svolta direttamente dal calciatore con il Presidente della Juventus FC Spa, A. A..
La fase istruttoria
Il procedimento, avente ad oggetto “Trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica di Torino contenuti nel fascicolo posto alla base dell’avviso ex art. 415bis cpp emesso in data 24/10/2022 a carico della società FC Juventus Spa e di suoi tesserati,” risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 30.11.2022 al n. 336pf22-23.
Nella specie, all’esito del deposito dell’avviso ex art. 415-bis, cpp la Procura Federale inoltrava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino richiesta di copia degli atti del fascicolo n. 12955/2021 RGNR che le venivano rimessi in data 24.11.2022.
In data 12.4.2023 si procedeva alla notifica della CCI.
All’esito della ridetta notifica, effettuata anche nei confronti della società e degli altri dirigenti e soggetti coinvolti, le parti facevano pervenire le rispettive memorie difensive.
Notificato anche il deferimento, l’udienza di trattazione veniva fissata per il 30 maggio 2023; in detta sede il procedimento veniva definito nei confronti di tutti gli altri soggetti (società e persone fisiche) che avevano formulato rituale istanza di applicazione della sanzione ex art. 127, CGS.
La posizione del dott. A. A., in ragione dell’istanza di rinvio formulata dal suo difensore, veniva stralciata e, fatti salvi i diritti di prima udienza, la trattazione veniva fissata per l’udienza del 15 giugno 2023, ancora rinviata su istanza di parte al 27 giugno 2023 e, alfine, al 10 luglio 2023.
La fase predibattimentale
All’esito del rinvio dell’udienza di trattazione al 15 giugno 2023, il dott. A. A., con memoria difensiva a firma dell’avv. D. SanG., eccepiva l’improcedibilità del procedimento.
In tesi, secondo la difesa, il Procuratore Federale, dopo avere appreso da notizie stampa della notifica ex art. 415-bis, c.p.p. riguardante una indagine di cui era già a conoscenza, non avrebbe potuto chiedere di propria iniziativa, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, copia degli atti del fascicolo penale, per tale motivo da ritenersi inutilizzabili.
Nel merito, la difesa riteneva che le contestazioni attenessero a tematiche interpretative di natura tecnico-bilancistica e contestava la fondatezza degli addebiti in assenza di previa disamina dell’operato del dirigente preposto alle scritture contabili, allo stato asseritamente non censurato, onde non poteva farsi discendere in capo all’incolpato alcuna responsabilità cd. “da posizione”, se non all’esito della verifica di “un effettivo, concreto e consapevole apporto causale ” ai fatti contestati.
Ancora nel merito, inserite le circostanze nel periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, che rendeva impossibile prevederne l’evoluzione in termini di ripresa dei campionati, quanto alla cd. manovra stipendi 2019-2020, la difesa sosteneva la natura meramente preparatoria e programmatica, oltre che simbolica, del documento del 28.3.2020 a firma congiunta del calciatore G. C., asseritamente in linea con il comunicato stampa a firma della società dello stesso giorno; insisteva, pertanto, nella correttezza dell’operato consistito nella formalizzazione e deposito, presso la LNP-A, degli accordi di riduzione, comportanti novazione dei precedenti contratti di prestazione sportiva, in quanto meramente eventuale la successiva integrazione stipendiale suborD.ta alla incerta ed imprevedibile ripresa e conclusione del campionato.
Con riferimento alla cd. seconda manovra stipendi (2020/2021), la difesa evidenziava l’assenza di rilievi in ordine al contributo apportato dall’incolpato, nella specie limitatosi “a condividere, nel corso delle riunioni interne tenutesi nel febbraio e nel marzo del 2021, in particolare su input dell’allora CFO della società dott. B., la opportunità di effettuare un ulteriore intervento sugli stipendi dei calciatori nella stagione sportiva 2020/2021, conferendo ampia delega ai dirigenti delle singole aree in merito alle concrete modalità con le quali realizzare la suddetta manovra. […] senza avere conoscenza delle concrete modalità di strutturazione della manovra […]”, in quanto rimasta esclusivamente presso il legale esterno la documentazione ivi rinvenuta, mai “ trasmessa ai competenti uffici societari” (memoria difensiva - pag. 14).
Anche in questo caso, comunque, secondo la difesa, “ si trattava di documentazione in bozza, non definitiva, incompleta e provvisoria; […] insuscettibile di creare obbligazioni vincolanti in capo a Juventus; […] neanche suscettibile di creare aspettative di sorta nei tesserati;” perché afferente “ad una negoziazione relativa a integrazioni salariali relative ad esercizi futuri ” (memoria difensiva - pag. 15), confluita in effettivi accordi salariali “soltanto a partire dal successivo settembre del 2021” (memoria difensiva - pag. 16).
In definitiva, secondo la difesa, nella specie si sarebbe “ verificata una effettiva sottoscrizione di accordi di riduzione di stipendi, (meramente) accompagnati dall’avvio di negoziazioni individuali su futuri ed eventuali accordi di integrazione salariali ” (memoria difensiva - pag. 18).
Quanto al fittizio conferimento del mandato all’agente D. Lippi per il rinnovo contrattuale di G. C., la difesa eccepiva l’assenza di qualunque evidenza di coinvolgimento dell’incolpato, come desumibile dal suo stesso rifiuto di procedere alla remunerazione dell’agente nella prima ed unica circostanza in cui sarebbe stato messo al corrente di siffatta evenienza.
Il dibattimento
All’udienza del 10.07.2023 hanno partecipato, per la Procura Federale, il Procuratore Federale, cons. Giuseppe Chiné, il Procuratore Federale aggiunto, avv. G. R.ardi, il referendario, avv. A. D. ed il segretario, avv. S. F..
Per l’incolpato hanno partecipato gli avv.ti D. SanG. e A. C..
Il Procuratore Federale, preliminarmente dato atto dei motivi in forza dei quali la Procura Federale aveva ritenuto di non accedere all’istanza di applicazione della sanzione formulata e comunicatale dalla difesa ai sensi dell’art. 127 CGS, non versata in atti, ha ribadito gli elementi che depongono per l’apporto causale del dott. A. ai fatti per cui è procedimento.
Quanto al primo capo di incolpazione, secondo la ricostruzione operata dal Procuratore Federale, l’apporto del dott. A. risulterebbe provato dai seguenti elementi:
- mail del 22.2.2020 indirizzata all’indomani del C.d.A. del 21.2.2020 dall’incolpato ai dirigenti P. F., Re M., R. G., P. N., F. C., D. M., B. F., B. S. e A. V., in cui è fatto riferimento a 177 milioni di perdite;
- mail del 18.3.2020 in cui è sollecitata una riunione da tenersi in video-call, dal Presidente inviata ai dirigenti P., N., B. e C.;
- mail del 18.3.2020 inviata al Presidente A. da M. Re di natura confessoria, in cui già si rappresenta la difficoltà di operare una possibile riduzione delle mensilità, salva la possibilità di spalmarle negli anni successivi;
- mail del 25.3.2020 inviata dal dirigente C. al dirigente P. ed all’avv. G., con allegato documento a firma del dott. A. A., la cui riferibilità allo stesso non è stata contestata, in cui questi manifesta il suo assenso alla soluzione indicata con il numero “3”;
- pag. 194 del verbale del C.d.A. del 24.2.2020, in cui il Presidente sostiene che “ sarà dunque fondamentale definire o un accordo quadro collettivo o trovare una soluzione negoziale diretta con i singoli calciatori. A tal fine è già stato ipotizzato un principio di accordo che verrà presentato ai calciatori di prima squadra”;
- accordo del 28.3.2020 siglato dal dott. A. A. con il tesserato G. C.;
- messaggi WhatsApp del 27 e del 28.3.2020 postati dal calciatore C. sul gruppo JuventusTeams;
- comunicato stampa della società del 28.3.2020 in cui si evidenzia una riduzione di 90 milioni di euro nella gestione 2019-2020. Quanto alla manovra stipendi 2020 /2021 (capo incolpazione sub B), l’apporto dell’incolpato risulterebbe provato dai seguenti elementi fattuali:
- mail del 20.9.2020 inviata dal dirigente B. ad A., in cui è fatto riferimento alla necessità di adottare ulteriori azioni di miglioramento (oggetto “Budget 20/21 – Hp per presentazione”: “[omissis] Ulteriori azioni di miglioramento sono elencate nella parte bassa della tabella e includono sostanzialmente due eventi: [omissis] una manovra stipendi che abbiamo ipotizzato pari a tre mensilità [omissis]”);
- mail del 18.11.2020 inviata dal dirigente B. ad A. A. con messaggio finale del seguente tenore: “ Riduzione stipendi e plus sono operazioni chiave per la messa in Sicurezza”;
- mail del 12.2.2021 avente ad oggetto “File azioni correttive”, in cui il dirigente P. illustra ad A. A. le “ azioni correttive 2020-2021” con manovra salari di almeno 60 milioni di euro, con relativo file .pdf allegato;
- mail del 15 e del 16.2.2021 aventi ad oggetto “Business Plan e Manovre Correttive 20/21” con le quali, ancora il dirigente P. invia al Presidente A. e ad altri dirigenti vari prospetti (“Business Plan 21 25 Dettagliato.xls" , “Business Plan 2125.xls” e “Manovre Correttive.docx”), di cui quello riguardante la manovra stipendi evidenzia una previsione di risparmio, per il 2020/2021, di 60 milioni di euro da spostare al 2021/2022 quanto a 40 milioni ed al 2022/2023 quanto ai restanti 20 milioni;
- l’assenza, nel periodo in osservazione, di qualunque intervento del dott. A. A. idoneo alla non adozione delle misure prospettate, per non dire della assoluta mancanza di contrarietà alla loro adozione e, dunque, dell’adesione alle stesse;
- mail 8.3.21 da A. V. ad A. A. ed altri, in cui si riferisce delle perplessità manifestate dall’avv. C. G. sulle problematiche che siffatta soluzione avrebbe ingenerato nei revisori ove loro prospettata negli anzidetti termini la riduzione dei costi;
- mail del 23.3.2021 da A. V. ad A. A. con i dettagli di attuazione della “seconda manovra stipendi”, con benefici già conseguiti nell’ordine di 22 milioni di euro sul bilancio attuale, con la prospettiva di ulteriori benefici nell’immediato. Quanto all’apporto causale del deferito, alfine, il Procuratore Federale ha richiamato i precedenti sul punto della CFA e del Collegio di Garanzia del CONI in ordine alla qualità di soggetto munito di pieni poteri del dott. A. A., per tale motivo non assimilabile a mero organo esecutivo.
Quanto al capo di incolpazione sub C.4, il Procuratore Federale ha esposto che la responsabilità dell’incolpato rinverrebbe proprio dall’affermazione del medesimo (intercettazione del 1°.8.2021 – progressivo 458) in ordine all’assenza di qualunque attività dell’agente Lippi, per avere personalmente proceduto al rinnovo contrattuale del tesserato C..
Ha quindi chiesto irrogarsi la sanzione di mesi 16 (sedici) di inibizione, in applicazione dell’istituto della continuazione aumentati di mesi 2 (due) per ogni ulteriore violazione, con determinazione della sanzione finale in mesi 20 (venti) di inibizione, nel contempo rimettendosi alla valutazione del Collegio quanto alla subordinata richiesta di commutazione dell’inibizione in ammenda.
L’avv. SanG., per il deferito, ha contestato che questi sia stato l’ideatore della prima manovra stipendi, pur non escludendone, al più, l’apporto causale.
Pur tuttavia, richiamato il contenuto della memoria difensiva in atti ed inserita la vicenda nel contesto emergenziale dell’epoca, ha rappresentato come la terza ipotesi di soluzione prospettata ed accettata sia espressamente collegata alla fine della pandemia, come risulterebbe dal messaggio WatshApp di C. del 27.3.2020, laddove si dice che le integrazioni sarebbero state negoziate nel caso di ripresa del campionato, indice del valore meramente simbolico della espressa volontà di impegno di procedervi. Negli stessi termini, secondo la difesa, andrebbe letto il comunicato stampa del 28.3.2020, in cui sarebbe stato ugualmente dato atto della negoziazione di “eventuali integrazione dei compensi sulla base della ripresa e dell’effettiva conclusione ” delle competizioni sportive della stagione in corso. Anche tale circostanza, secondo la difesa, troverebbe conferma a pag. 36 della relazione di bilancio, laddove si dice che “a seguito della conclusione, dopo il 30 giugno 2020, delle competizioni ufficiali della stagione sportiva 2019/2020 nonché, di conseguenza, delle maggiori prestazioni sportive che sono state richieste ai tesserati per la stagione sportiva 2020/2021, la società e gli stessi hanno negoziato un’integrazione dei compensi pattuiti.”
Quanto alla seconda manovra stipendi, la difesa del deferito ha escluso ogni apporto causale dello stesso, essendo a questi ignoti i tecnicismi sottesi ai contratti di “novazione delle obbligazioni” e “rinuncia”.
Ad ogni buon conto, la difesa dell’incolpato ha insistito sulla natura provvisoria delle bozze rinvenute presso lo studio del legale esterno, come risulterebbe dalla circostanza che, nel luglio 2021, questi fosse ancora in trattativa con l’avv. Rodella, uno dei legali dei tesserati e, dunque, sulla loro irrilevanza ai fini bilancistici.
Secondo la difesa, peraltro, le negoziazioni sarebbero state definite dalle figure societarie a tanto deputate e di esse sarebbe stato dato atto nella relazione di bilancio 2020/2021.
Quanto al terzo capo di incolpazione, l’avv. SanG. ha sostenuto come i rapporti con gli agenti, incluso D. Lippi, siano stati intrattenuti esclusivamente con l’Area Tecnica, ed ha evidenziato, ancora, come il dott. A. A. si sia opposto alla remunerazione dell’agente.
La difesa dell’incolpato ha quindi concluso con l’esposizione dei motivi a base dell’iniziale proposta di accordo avanzata dal dott. A. A., evidenziandone la compostezza e il rispetto sempre manifestato nei confronti degli Organi della Giustizia Sportiva e pertanto, in via suborD.ta, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste sanzionatorie della Procura Federale, ha chiesto tenersi conto della proposta di applicazione della sanzione inizialmente avanzata.
L’Avv. D. SanG., infine, ha chiesto l’omissione dei dati identificativi del deferito. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.
La decisione
1. In via preliminare, va esaminata l’eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa del deferito. L’eccezione è infondata.
Basti qui ricordare che l’art. 118, comma 1, CGS attribuisce al Procuratore Federale l’esercizio dell’azione disciplinare “ in via esclusiva”, e che questi, in ragione di tanto, “ prende notizia degli illeciti (anche: nds) di propria iniziativa” (co. 2, art. cit.).
Nessuna norma impedisce al Procuratore, nell’esercizio dell’azione disciplinare, di acquisire di propria iniziativa eventuali notizie di illecito, unico adempimento normativamente impostogli essendo, anche dalla sua acquisizione di propria iniziativa, quello della sua iscrizione nell’apposito registro (art. 119, co. 1, CGS) “entro trenta giorni” (co. 2, art. cit.).
Ed è vero, invece, che proprio l’art. 129, co. 3, CGS consente al Procuratore Federale, qualora ritenga che “ presso l’Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato, siano stati formali atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni” di richiederne l’acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport presso il CONI.
La lettera della norma, conformemente alla sua ratio, non suborD. la richiesta alla previa esistenza di una indagine disciplinare in corso.
In definitiva, ritenuta la legittimità e ritualità della richiesta inoltrata in data 27.10.2022 alla Procura della Repubblica di Torino, all’esito del deposito dell’avviso ex all’art. 415-bis, cpp di copia degli atti del fascicolo n. 12955/2021 RGNR, dall’anzidetto ufficio evasa in data 24.11.2022, il Procuratore Federale procedeva, correttamente e tempestivamente, all’iscrizione della notizia di illecito così acquisita in data 30.11.2022 nel registro e nei termini previsti dall’art. 119, co. 2-3, CGS, così legittimandone l’uso nell’ambito del procedimento oggetto del presente deferimento.
2. Nel merito, il Collegio ritiene provata con ragionevole certezza la responsabilità del dott. A. A. limitatamente ai capi di incolpazione sub lettere A e B del deferimento.
3. Quanto alla manovra stipendi 2019-2020, consistita nella postergazione delle mensilità di stipendio dei calciatori di aprile, maggio e giugno 2020 all’esercizio contabile successivo 2020-2021, costituisce dato di fatto oggettivo che la stessa abbia avuto quale effetto immediato e concreto di evitare l’appostazione in bilancio di costi e/o debiti per circa 90 milioni di euro, onde non può dubitarsi della contrarietà di siffatto modus operandi al principio contabile di competenza economica e, conseguentemente, anche della violazione del principio di par condicio con le altre società consorelle della Lega Nazionale Professionisti Serie A in punto di equilibrio economico finanziario.
Nonostante le contrarie considerazioni difensive, invero, è fin da subito stato chiaro a tutte le parti coinvolte nella vicenda, i tesserati prima di ogni altro, che la disponibilità all’apparente riduzione delle mensilità sarebbe stata compensata dal contestuale, se pure apparentemente differito, impegno della società a riconoscere loro tre delle quattro mensilità.
Depone, in tal senso, il documento del 28.3.2020 congiuntamente sottoscritto dal dott. A. A. e dal tesserato C. con cui le parti concordavano che “[…] la prima squadra si riduce la propria retribuzione annuale della stagione sportiva 2019/2020 di un importo corrispondente ai ratei mensili di marzo, aprile, maggio e giugno 2020” con l’espressa previsione, non suborD.ta ad alcuna condizione di sorta, che “nelle prossime settimane, società e calciatori perfezioneranno la formalizzazione dei singoli accordi contrattuali, come previsto dalle normative vigenti e in base all’accordo raggiunto, in cui tre dei quattro ratei saranno ridistribuiti sui contratti in essere, a partire dalla stagione 2020/2021.”
A tutto voler concedere, dunque, la scrittura parla già di accordo raggiunto sull’incondizionato riconoscimento di tre delle quattro mensilità con pagamento garantito dal Presidente, circostanza che avrebbe comportato l’obbligo, già in sede di redazione del bilancio al 30 giugno 2020, di annotare tale voce di debito.
Per quanto visto, però, tanto non è avvenuto, in quanto scopo della fittizia operazione, al momento della sua ideazione e realizzazione, era quello di rappresentare all’esterno una situazione economico-patrimoniale diversa da quella reale e, in particolare, con una minore esposizione debitoria.
Solo in quest’ottica, del resto, si spiega il contenuto delle conversazioni sulla piattaforma WhatsApp tra il capitano C. ed il resto della rosa con cui: si raccomanda di non diffondere alla stampa, “per questioni legislative di Borsa ”, l’effettivo contenuto dell’accordo, di cui sarebbe stata resa nota dalla società, con apposito comunicato, solo la parte riferita alla riduzione delle mensilità (“per aiutare il club, ribadisco di comunicare solo questo a mezzo stampa ”); si preannuncia già per l’indomani l’invio, “ in caso di ok […] di un foglio firmato dal Presidente dove si fa garante di quanto detto sopra” unitamente a due separate scritture, l’una di riduzione e l’altra di integrazione (priva di data), da firmare e restituire contestualmente alla società, che avrebbe di poi provveduto, come emerso, al formale deposito della prima nella immediatezza della sua ricezione e della seconda a luglio del 2020.
La contestualità dell’invio e della contestuale sottoscrizione delle due scritture è altresì emersa dall’accordo di integrazione sottoscritto dal tesserato Cuadrado, trasmesso a mezzo e-mail dal suo rappresentante in data 29.4.2020, recante anche l’apposizione della data del 29.4.2020 quale giorno di avvenuta sottoscrizione.
Risulta ancora, la contestualità delle sottoscrizioni delle due scritture, come evidenziato dall’atto di deferimento, dal contenuto e dagli allegati alle mail del 26.4.2020 e del 28.4.2020 trasmesse dal segretario Maurizio Lombardo ai dirigenti e/o collaboratori, P. F., C. F. e G. Cesare, con l’indicazione dei calciatori che avevano già aderito alla “manovra stipendi”, nonché dalla consegna ai calciatori a maggio del 2020, alla ripresa degli allenamenti, di nuovi moduli di riduzione ed integrazione (“Altre scritture”) del medesimo contenuto di quelli già precedentemente trasmessi e concordati, nuovamente sottoscritti, tutti senza l’apposizione di data, così consentendo alla società di depositare presso la Lega di Serie A i soli moduli di riduzione con la data del 12.5.2020, ad esclusione dei moduli dei tesserati Cristiano Ronaldo e Rabiot, rispettivamente riportanti la data del 20 e del 23.5.2020, e dell’allenatore Sarri.
Le anzidette circostanze, alfine, trovano conferma nelle dichiarazioni rese dai soggetti e tesserati sentiti in sede di s.i.t. e di audizione.
4. Ferma la sussistenza della violazione del principio contabile di competenza economica e del principio di par condicio con le altre società consorelle della Lega Nazionale Professionisti Serie A in punto di equilibrio economico finanziario, nella specie sussumibili nella violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza previsti dall’art. 4, comma 1, CGS-FIGC, norma che rappresenta “una ‘clausola generale’ al cui contenuto precettivo i soggetti dell’orD.mento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta” (CFA, S.U., n.110-2022/2023), le risultanze istruttorie consentono di affermare con ragionevole certezza l’apporto causale del dott. A. A. nella cd. manovra stipendi 2019/2020.
Ed invero, anche a volere escludere che il Presidente A. sia stato l’unico ideatore della manovra, di certo non può verosimilmente escludersi che sia stato parte integrante ed essenziale della manovra, avendo già acquisito sin dal 18.2.2020 la consapevolezza dello stato di conti della società, come risulta inconfutabilmente dal tenore della sua mail del 22.2.2020 evidenziata dal Procuratore Federale in sede di udienza: “La situazione ROLL, come sapete, segna -177 al momento. […] Il nostro obiettivo deve essere contenere le perdite nella stagione in corso a -50.”
Non v’è dubbio, altresì, dell’apporto fornito alla realizzazione della manovra dalla sua garanzia personale, quale organo apicale della società, al pagamento delle retribuzioni mensili solo apparentemente rinunciate, in realtà solo postdatate all’esercizio successivo, in quanto già rappresentata, nella mail del 18.3.2020 inviatagli da M. Re, la difficoltà di operare una mera riduzione delle mensilità ove non accompagnata dalla possibilità di spalmarle negli anni successivi.
Ed è propria nell’ottica della garanzia personale offerta dal Presidente che vanno letti i messaggi appostati dal calciatore C. sulla piattaforma WhatsApp:
- “Ciao a tutti, come sapete stiamo parlando con F. ed il presidente per cercare di aiutare il club e tutti i dipendenti in questo momento di difficoltà.
La proposta finale è questa:
Ci mancano quattro mesi di salario
3 mesi pagati in caso riusciamo a finire il campionato 2 mesi e mezzo in caso di stop
Il presidente ha garantito il pagamento di una mensilità il 1° luglio ed il resto nella stagione 20/21. Ringrazio davvero tutta la squadra per la sensibilità.
In caso di ok domani avrei un foglio firmato dal presidente dove si fa garante di quanto detto sopra.
Per questioni legislative di Borsa la comunicazione che uscirebbe è solo della rinuncia ai 4 mesi, è chiesto di NON PARLARE NELLE INTERVISTE (il carattere maiuscolo è proprio del messaggio postato: nds) sui dettagli di questo accordo.
Entro stasera bisogna prendere una decisione, è ovvio che è una cosa che non piace a nessuno ma stiamo vivendo un momento drammatico …”.
- “I prossimi passi sono questi: Vi arriverà nei prossimi giorni un foglio che vale tutto o niente come quello che abbiamo firmato io e il Presidente dove ci impegniamo a lasciare i restanti mesi di questa stagione. Successivamente saranno contattati i vostri avvocati o agenti e NELLO STESSO MOMENTO (il carattere maiuscolo è proprio del messaggio postato: nds) saranno firmati i contratti validi per questa stagione e la prossima. La Juventus farà un comunicato stampa dove dirà che rinunciamo a 4 mensilità per aiutare il club, ribadisco di comunicare solo questo a mezzo stampa.”
E’ solo in ragione delle intese raggiunte con i calciatori e la garanzia personale del Presidente al pagamento delle loro mensilità, come da scrittura del 28.3.2020 a firma congiunta del Presidente e di C., dunque, cha la società può trasmettere alla stampa il noto comunicato del 28.3.2020 in cui si evidenzia l’intervenuta riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e luglio, con effetti economici e finanziari positivi per circa 90 milioni sull’esercizio 2019-2020 nonostante fosse ben chiaro alle parti interessate, come visto, che si trattasse, in realtà, di una mera postdatazione del pagamento di tre delle anzidette quattro mensilità, da spalmare sugli esercizi successivi, circostanze che la documentazione contabile e contrattuale versata in atti, come indicata nell’atto di deferimento, ha confermato essersi effettivamente realizzata.
Solo per completezza espositiva e per quant’altro possa occorrere, di seguito si riporta il testo dell’accordo del 28.3.2020: “28.3.2020
Tenuto conto dell’emergenza di sanità pubblica e delle conseguenti ricadute finanziarie e volendo contribuire a supportare la Società in questo momento, la Prima squadra si riduce la propria retribuzione annuale della stagione sportiva 2019/2020 di un importo corrispondente ai ratei mensili di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.
Nelle prossime settimane, società e calciatori perfezioneranno la formalizzazione dei singoli accordi contrattuali, come previsto dalle normative vigenti e in base all’accordo raggiunto, in cui tre dei quattro ratei saranno ridistribuiti sui contratti in essere, a partire dalla stagione 2020/2021.
Si precisa che nel caso in cui un calciatore verrà trasferito, l’equivalente dei tre ratei sarà riconosciuto quale incentivo all’esodo.
Si precisa inoltre che l’equivalente di un rateo verrà corrisposto ad inizio luglio quale anticipo sulla retribuzione di luglio e sempre nel caso in cui un calciatore verrà trasferito, detto anticipo verrà dedotto dall’incentivo all’esodo.”
5. Considerazioni analoghe a quelle sviluppate sub punto 3 valgono, quanto alla violazione dei principi di cui all’art. 4, comma 1, CGS, anche in relazione alla manovra stipendi 2020/2021.
Nella specie, come analiticamente evidenziato nella relazione finale di indagine versata in atti, la manovra emolumenti ha interessato quasi tutti i calciatori di prima squadra e, anche per quanto emerge dalla lettura dei contratti acquisiti presso la LNP-A (moduli “Altre Scritture” ex art. 3.5 dell’accordo collettivo), ha riguardato:
- il mancato pagamento degli emolumenti previsti per le mensilità da marzo a giugno 2021 (fatte salve alcune eccezioni), per complessivi euro 63.971.902,6085 riferiti a 17 calciatori;
- le integrazioni stipendiali per complessivi euro 28.287.466,7987 (non contenenti, a differenza della prima manovra 2019/2020, la previsione di “incentivo all’esodo” nel caso di trasferimento del calciatore) riferite a 9 calciatori.
Anche per questa manovra la riduzione dei compensi e la integrazione, all’esito dell’esame di varie bozze, risultano predisposte contestualmente, sebbene depositate le prime, previo trasferimento sui moduli LNP-A “Altre Scritture” ex art. 3.5 dell’accordo collettivo (con data sempre data del file compresa tra il 6.4.2021 ed il 3.5.2021) entro la fine dell’esercizio 2020/2021 e le seconde successivamente alla chiusura del ridetto esercizio.
Le circostanze, oltre che risultare dal materiale sequestrato dalla P.G. nel corso delle indagini, risultano, anche in questo caso, confermate dai calciatori escussi a sommarie informazioni.
Si riportano, per completezza espositiva ed a titolo esemplificativo, alcune delle dichiarazioni rilasciate dai calciatori:
- “Abbiamo fatto anche qui una cosa similare, ricordo di ‘spostare’ in avanti i mesi, senza però togliere nulla, neanche un mese … Io non ricordo bene se era obbligatorio o se ognuno decideva da sé. In quel momento io e la JUVE stavamo parlando del rinnovo e non andavamo molto d’accordo. Io non volevo aderire a questa operazione sullo stipendio, volevo semplicemente ricevere tutti i mesi il mio stipendio; poi parlando con il mio gruppo di lavoro, mi hanno detto: ‘meglio se lo facciamo, abbiamo un buon rapporto con la società, anche per avere poi migliori prospettive per il rinnovo. Io non volevo ma l’ho fatto.” (Dybala);
- “È avvenuto un altro accordo, di spostare. Il primo accordo è stato un accordo di squadra, il secondo è stato un accordo individuale, ognuno ha fatto il suo. Questo secondo accordo era di spostare quattro mesi, potevi accettare o no; quelli che accettavano avrebbero preso tutto l’anno dopo. Ognuno ha fatto per conto suo. Quelli che hanno fatto, hanno fatto sempre nel senso di aiutare il club. Era solo spostamento” (Lobo Silva Alex Sandro);
- “Penso che vi sia stato qualcosa, ricordo che vi è stato qualcosa relativo allo ‘spostare’. La seconda volta, credo che LUCCI mi ha chiamato dicendomi che aveva parlato con la società; era ancora difficile la situazione perché ancora il club non stava avendo ricavi e la società aveva chiesto di spostare alcuni mesi. Non ricordo quanti mesi; io nel momento in cui mi hanno detto che era solo uno spostamento e che avrei recuperato i soldi l’anno dopo, per me andava benissimo ed ho accettato subito” (Juan Gulliermo Cuadrado Bello).
In definitiva, fine precipuo della seconda manovra, al pari della prima posta in essere in violazione del principio contabile di competenza economica e di quello di par condicio con le altre società di Lega A in punto di equilibrio economico finanziario, era postergare agli esercizi successivi parte degli emolumenti previsti per la stagione 2020/2021.
Tale risultato era raggiunto, come emerso dagli atti:
- concordando con i singoli calciatori la riduzione di importi stipendiali (pari a sostanzialmente quattro mensilità, relative a marzo, aprile, maggio e giugno 2021), riportandola sui moduli federali;
- ottenendone la sottoscrizione dei calciatori e provvedendo al deposito presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A tra la fine del mese di aprile 2021 e la metà del mese di maggio 2021;
- predisponendo e sottoscrivendo, nel contempo, scritture private (cd. side letter) consegnate ai calciatori nella stessa stagione sportiva 2020-21, con le quali la società si impegnava incondizionatamente a provvedere alla restituzione degli importi oggetto di riduzione attraverso accordi di integrazione che sarebbero stati depositati in Lega nella stagione sportiva successiva, o nel caso in cui il calciatore non fosse più stato tesserato con la società Juventus, attraverso accordi contenenti la previsione di un incentivo all’esodo.
6. Come sopra accertata, anche con riferimento alla seconda manovra stipendi, la violazione dei principi contestati, deve evidenziarsi quanto all’apporto causale del dott. A. A., come peraltro esposto in apertura di udienza dal Procuratore Federale, la piena consapevolezza dello stesso in ordine alla situazione economico-finanziaria della società.
La situazione gli è nota, a dir poco, sin dal 20.9.2020, allorché il dirigente B., con mail in pari data, gli rappresenta la necessità di procedere, anche per l’esercizio 2020/2021, ad “Ulteriori azioni di miglioramento” , come elencate nella stessa comunicazione, riguardanti anche la “manovra stipendi che abbiamo ipotizzato pari a tre mensilità […]”.
Nel corso di una riunione del 22.9.2021 cui partecipa anche il Presidente, in cui questi fa espresso riferimento alle manovre correttive concordate negli ultimi due mesi che “ci permetteranno di mantenere sotto controllo il patrimonio netto e la cassa al 30 giugno 2021”, il dirigente F.P. riferisce che “ad oggi 9 giocatori hanno accettato il differimento di 4 mensilità. Questi sono: […] con un beneficio di circa € 22 m sul conto economico 2020/2021. D.L., B. e M. dovrebbero seguire a breve (€7,5m). Da giovedì cominceremo i colloqui con i giocatori brasiliani e R. ma non dovrebbero esserci criticità. Per M. è diverso in quanto giocatore in prestito. Non abbiamo ancora approcciato CR7, D. e R. Il OC ritiene opportuno non divulgare la manovra stipendi esternamente. Se interpellato dai media, CA riferirà di un dialogo costante sempre aperto con tutti gli stakeholder interni rispettando le scadenze contrattuali.”
È di tutta evidenza come l’effettiva situazione economico-finanziaria sia ben nota al Presidente del C.d.A., costantemente informato e aggiornato sullo stato dell’arte.
Ed è altresì evidente l’identità di scopo e di modalità, con le opportune variazioni del caso, con la manovra stipendi dell’anno precedente.
Anche per la seconda manovra, pertanto, in disparte chi sia stato il suo ideatore, non può non affermarsi che, senza il consenso e l’adesione del Presidente del sodalizio, non sarebbe stato possibile raggiungere alcuna intesa con i calciatori, circostanza di per sé idonea a rendere prive di pregio le osservazioni della difesa in ordine alla provvisorietà dei file sequestrati presso lo studio del legale esterno, nonché in ordine al tecnicismo sotteso ai contratti di novazione e di rinuncia asseritamente ignorato dal Presidente A., personalità di spicco e di indubbia competenza nel mondo sportivo ed imprenditoriale.
Basti qui richiamare, in proposito, quanto normalmente previsto dall’art. 2932 cc in ordine all’obbligo degli amministratori di adempiere ai doveri imposti dalla legge (nella fattispecie, in presenza di società quotata, anche dal TUF) e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (co. 1), alla loro responsabilità nelle ipotesi in cui, pur essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (co. 3), salvo che abbiano fatto annotare senza ritardo il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del collegio sindacale (co. 4).
Nella specie è di palese evidenza, a tutto voler concedere, l’assenza di alcuna manifestazione di dissenso, il che rende altresì inconferente il rilievo difensivo della definizione delle negoziazioni affidata alle aree di funzionamento della società.
7. Quanto all’incolpazione sub punto 4.C dell’atto di deferimento, il Collegio ritiene di non potere addivenire con ragionevole certezza alla declaratoria di responsabilità disciplinare del deferito.
Negli atti acquisiti e riversati nel fascicolo, pur potendosi trarre, per quanto dichiarato dallo stesso dott. A. A., la mancanza di attività dell’agente Lippi in ordine al rinnovo contrattuale con il tesserato C., non è dato rinvenire alcun apporto causale del primo in ordine alla fittizietà del mandato conferito al secondo, evidentemente da ascriversi a fatto esclusivo del dirigente preposto all’apposita area societaria.
Ove così non fosse, del resto, qualora l’atto fosse stato effettivamente voluto dal Presidente del C.d.A., il suo rifiuto di procedere alla remunerazione dell’agente risulterebbe incomprensibile, non potendosi di certo sostenere che il contenuto della intercettazione sia stato volutamente dissimulato.
In definitiva, pur tenuto conto come, ai fini della declaratoria di responsabilità del deferito sia sufficiente la sola ragionevole certezza della sua partecipazione ai fatti contestati, desumibile anche dalla sola ricorrenza di indizi, univoci, certi ed inequivocabili, in assenza di siffatti elementi non può che addivenirsi, sul punto, ad una pronuncia di proscioglimento.
8. In punto sanzioni è di tutta evidenza come spetti “ all’organo procedente, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto fra l’infrazione e il fatto che assume rilevanza disciplinare e stabilire, quindi, la misura della sanzione da irrogare nel caso concreto. Si deve anche, in generale, ricordare che, secondo l’art. 12, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, sono gli organi di giustizia sportiva che stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari. […]. Spetta, quindi, al Giudice federale determinare la tipologia e l’ammontare della sanzione, in relazione alla gravità dei fatti contestati dalla Procura Federale e, poi, accertati nel giudizio” (Coll. garanzia CONI - dec. n. 40 depositata l’8.5.2023) e potendo procedere, il Giudice federale, ex 12, co. 2, CGS-FIGC anche all’applicazione congiunta delle sanzioni previste dall’art. 9, co. 1, CGS-CONI norma che a sua volta consente l’applicazione nei confronti delle persone fisiche di una o più di dette sanzioni “commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”.
Ritiene il Collegio, attesa la natura di norma di chiusura del sistema dell’art. 4, co. 1, CGS-FIGC che i doveri di lealtà, correttezza e probità ivi sanciti “si connotano, nei confronti dei soggetti dell’orD.mento sportivo, in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’orD.mento” e che la stessa costituisce, pertanto, “una ‘clausola generale’ al cui contenuto precettivo i soggetti dell’orD.mento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta” (CFA, S.U., n.110-2022/2023).
Ciò che si richiede alla sanzione, inoltre, “ onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita”, è che sia “ necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo” (cosi CFA, S.U., cit.).
Nella specie, quanto alla gravità dei fatti – ex art. 12, comma 1 CGS – devono rimarcarsi: la natura ripetuta in due esercizi successivi dei comportamenti censurati, in ragione di tanto attinti dal vincolo della continuazione; la rilevanza dei comportamenti ascritti, peraltro riferibili a società quotata, che hanno fornito all’esterno una rappresentazione della situazione economico- finanziaria della società non corrispondente alla realtà; la consapevolezza, nell’organo apicale, della rappresentazione all’esterno di una situazione non corrispondente alla realtà societaria e, in ogni caso, la mancata adozione di atti idonei ad impedire siffatta rappresentazione non veridica, come del resto è avvenuto laddove è stato impedito il pagamento della remunerazione richiesta dall’agente D. Lippi.
Non ignora infine, il Collegio, come la sanzione debba rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA. S.U. n. 110-2022/2023, cui si ritiene fare mero rinvio in ragione della loro condivisione.
In ragione di quanto precede, pertanto, il Tribunale, ritenuta accertata con ragionevole certezza la responsabilità del deferito in ordine ai fatti ascritti, come analiticamente descritti nei capi di incolpazione sub lettere A e B dell’atto di deferimento, per quanto visto avvinti dal vincolo della continuazione, ritiene congrua la sanzione di cui al dispositivo.
9. Da ultimo, non si ravvisano idonei motivi, peraltro nemmeno allegati, per aderire alla richiesta della difesa di oscurare i dati identificativi del deferito, comunque identificabile in ragione della carica dal medesimo ricoperta in seno alla società di appartenenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del dott. A. A. la sanzione di mesi 16 (sedici) di inibizione ed euro 60.000,00 (sessantamila/00) di ammenda.