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12 settembre 2023
Manovra stipendi Juve: ridotte l’inibizione e l'ammenda inflitte all'ex presidente

La Corte Federale d'Appello FIGC accoglie in parte il ricorso presentato dall'incolpato contro la decisione dello scorso 10 luglio del Tribunale Federale Nazionale FIGC, riducendo a 10 mesi l'inibizione e a 40mila euro l'ammenda.

di La Redazione
Prosegue davanti alla Corte Federale d'Appello FIGC il processo sportivo promosso nei confronti dell'ex presidente della Juventus avente ad oggetto le manovre stipendi compiute nelle stagioni sportive 2019-2020 e 2020-2021.
 
L'incolpato ha infatti impugnato la sentenza del Tribunale Nazionale Federale FIGC, emessa ad esito dell'udienza del 10 luglio, che lo ha dichiarato colpevole per entrambi le azioni, commesse in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS).

legislazione

L'art. 4 cit. recita: «I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva».

Nell'atto di gravame, tra vari motivi, viene sostenuta l'insussistenza nel merito di violazioni in relazione sia alla “prima manovra stipendi”, che alla “seconda manovra stipendi”. In subordine, vengono eccepite l'omessa motivazione sulla quantificazione della sanzione e la violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio.
 
Con decisione n. 32 del 6 settembre, le Sezioni Unite accolgono in parte il reclamo proposto.
 
Nel merito, la decisione del Giudice sportivo di prime cure appare incontestabile. Risulta infatti provato che l'ex dirigente abbia offerto un apporto concreto e diretto allo svolgimento delle manovre contestate, entrambe tese ad esporre minori costi in bilancio rispetto a quelli generati nel corso dell'esercizio, in violazione del principio di competenza economica.

esempio

Il principio di competenza economica «consiste nel riportare nel bilancio tutti i costi e i ricavi che hanno avuto un effetto nell'esercizio in questione, con o senza manifestazione finanziaria: tale obbligo nella redazione del bilancio viene sancito dall'art. 2423 bis cod. civ. che, al n. 3, recita: “si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento”, e disciplinato dai principi contabili nazionali emanati dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità), oltre che da quelli internazionali (IAS/IFRS), utilizzati dalla Juventus per la predisposizione dei bilanci».

Deve essere invece accolta la censura relativa alla quantificazione della sanzione, ricorrendo alcune circostanze idonee a giustificare la concessione delle attenuanti ex art. 13, comma 3, CGS.
Innanzitutto, seppur non costituisca una giustificante, va considerato che i fatti addebitati si sono verificati durante la pandemia da Covid-19, che ha causato una drastica riduzione dei ricavi, in costanza del mantenimento di costi elevati.
In secondo luogo, entrambe la manovre, per quanto siano state gravi e rilevanti sul piano economico, non hanno inciso sul piano del rispetto degli impegni finanziari della società, poiché le spese risultano essere state sostenute dalla società in esecuzione degli accordi stipulati con i calciatori e con l'allenatore.
Da ultimo, le violazioni del principio di competenza contabile hanno avuto una durata limitata nel tempo, con conseguente attenuazione di possibili pregiudizi per il mondo esterno.
Per tali ragioni, la sanzione dell'inibizione può essere rideterminata in mesi 10, mentre quella pecuniaria in euro 40mila di ammenda.
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