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18 settembre 2023
In Gazzetta Ufficiale le modifiche al Codice Rosso

Con la Legge n. 122/2023 viene introdotta un'ulteriore ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del Procuratore della Repubblica, nel caso in cui il PM non abbia la possibilità di sentire la vittima di un indicato folto ventaglio di reati di violenza di genere entro tre giorni dalla denuncia.

La Redazione

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 216/2023 la Legge 8 settembre 2023, n. 122 recante «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere».

Il testo del D.D.L. era stato approvato in via definitiva alla Camera dei deputati lo scorso 7 settembre 2023.

La novità legislativa apporta due modifiche al D.Lgs. n. 106/2006:

legislazione

all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572,609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale».

legislazione

all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale».

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