Svolgimento del processo
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca, nel corso dell'udienza preliminare del 23/02/2023, ha rimesso alla Cote di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis cod.proc.pen., la risoluzione in via pregiudiziale della questione concernente la competenza per territorio sollevata in ordine al reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4/2019 contestato agli imputati.
2. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria in data 30/05/2023.
3. E' stata depositata memoria difensiva nell'interesse degli imputati dal difensore avv. M. R..
Motivi della decisione
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca ha rimesso a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24-bis, cod.proc.pen. la questione della competenza per territorio in relazione al reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4/2019 contestato agli imputati.
In particolare, come evincibile dall'ordinanza di rimessione del 23.2.2023 e dal verbale di udienza allegato, i difensori degli imputati reiteravano, nella memoria difensiva depositata in data 2.2.2023, l'eccezione di incompetenza per territorio già formulata in precedenza ed il Giudice, dopo aver argomentato in ordine alla fondatezza della eccezione, riteneva opportuno rimettere in via pregiudiziale alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio.
2. Ciò posto, deve osservarsi, in premessa, che il nuovo istituto del "rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione della competenza per territorio", disciplinato dall'art. 24-bis cod.proc.pen, è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 4, comma 1, del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134.
A mezzo di tale strumento, viene offerta la possibilità - al giudice procedente, che si trovi a dirimere una questione inerente al tema della competenza per territorio - di rimettere, d'ufficio o su istanza di parte, la relativa questione alla Corte di cassazione; tale rimessione provoca un esito preclusivo, quanto alla possibilità di prospettare nuovamente la medesima questione nel corso del procedimento.
Il nuovo istituto riveste una funzione strumentale, rispetto al raggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenza per territorio, in modo che risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazione di processi, fondati su una errata attribuzione di competenza, con il quale si sono voluti "evitare casi, che si sono verificati, in cui l'incompetenza, tempestivamente eccepita, è stata riconosciuta fondata solo in Cassazione, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo" (cfr. Commissione Lattanzi, Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, p. 40, che ha anche evidenziato che "l'introduzione di un istituto che consente alla Corte di risolvere in via definitiva la questione relativa alla competenza, mettendo così il processo "in sicurezza", risponde evidentemente anche al principio costituzionale dell'efficienza e della ragionevole durata del processo").
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge, quindi, agli ordinari strumenti di impugnazione'' nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale affida la decisione sulla rimessione al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto.
Il primo comma dell'articolo, letto congiuntamente al sesto, individua presupposti del rinvio pregiudiziale, i soggetti legittimati ed i termini entro cui la questione concernente la competenza per territorio dev'essere rimessa alla Corte di cassazione :"Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche d'ufficio, alla Corte di cassazione .Entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, può essere, altresì, rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell'articolo 21, comma 2" - comma 1- "La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento" - comma 6.
I termini previsti per la presentazione della richiesta di rinvio incidentale, anche a seguito di rilievo d'ufficio, sono previsti a pena di decadenza e coincidono in sostanza con quelli stabiliti dal codice di rito per eccepire l'incompetenza per territorio: sino alla conclusione dell'udienza preliminare e, laddove essa manchi, in sede di espletamento delle formalità di apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 491, comma 1, cod.proc.pen.(per i procedimenti a citazione diretta a giudizio, il termine dedicato all'espletamento delle formalità ex art. 491 cod.proc.pen. è anticipato all'udienza predibattimentale introdotta dall'art. 544-bis coc.proc.pen.). Anche la reiterazione della richiesta ricalca la disciplina in tema di eccezione di incompetenza per territorio: la richiesta rigettata in prima istanza può essere ripresentata entro e non oltre il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod.proc.pen.
Inoltre, la formulazione dell'eccezione di incompetenza per territorio del giudice procedente formulata dalla parte deve essere sempre associata alla contestuale richiesta di rimessione della questione alla decisione della Corte di cassazione, realizzandosi, in assenza, una preclusione per la riproposizione della questione nel corso del procedimento.
La nuova norma in esame, poi, attribuisce al giudice il potere discrezionale di valutare la meritevolezza della richiesta e l'opportunità del rinvio.
Come già affermato da questa Corte, nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. La norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che "pronuncia ordinanza", ma "si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art. 125 cod.proc.pen., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza (Sez. 1 n. 22336 del 03/05/2023, Piredda, non massimata).
Ed è stato rimarcato da questa Corte come, al fine di definire il potere discrezionale del giudice, debba essere valorizzata la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale), tenendo anche conto che la relazione finale della "Commissione Lattanzi" ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte regolatrice per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta "solo al cospetto di questioni di una certa serietà", in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione (cfr in termini Sez.1,n. 22319 del 2023, non massimata).
La "serietà" della questione costituisce, quindi il, requisito implicito della fattispecie in esame.
La norma di nuovo conio convive con il preesistente sistema normativo della competenza territoriale e vi si affianca con la funzione di prevenire l'ingresso al sistema dei conflitti di competenza, quando la questione è "seria": la discrezionalità del giudice, sia nell'ipotesi della richiesta di parte che della rimessione d'ufficio, è una discrezionalità vincolata alla "serietà" della questione di competenza.
Il Giudice, investito della questione o che intenda rilevarla d'ufficio, è tenuto, ai fini della ammissibilità del rinvio a motivare la propria determinazione compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della questione e prospettando l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti.
Ne discende che il giudice può disporre, a pena di inammissibilità, il rinvio pregiudiziale, anche d'ufficio, con congrua motivazione, quando dubiti seriamente della propria competenza e sempre che la parte non sia decaduta dalla facoltà di riproporre la questione di competenza nel corso del processo.
Deve, allora, osservarsi che la ratio dell'istituto rende evidente che è preclusa la rimessione ex art. 24-bis cod.proc.pen., allorquando il giudice sia certo della propria competenza o incompetenza, dovendo in tal caso, adottare il consequenziale provvedimento sulla base degli istituti previgenti: se ritiene la questione fondata dovrebbe dichiarare immediatamente la propria incompetenza, diversamente se è convinto della manifesta infondatezza della questione dovrebbe rigettare l'eccezione. Ed è evidente che il giudice si troverà a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza (Sez.1 n. 22326 del 03/05/2023, cit., Sez. 2 n. 285 del 20/06/2023 e Sez. 2 n. 30721/2023, non massimate).
Ed è, del pari evidente, che se la parte formula l'eccezione nell'udienza preliminare ( o se questa manchi nel termine di cui all'art. 491, comma 1, cod.proc.pen.) senza chiedere il rinvio pregiudiziale e non potrà più riproporre in seguito l'eccezione, il giudice dovrà decidere secondo gli istituti preesistenti: se si ritiene incompetente emetterà sentenza di incompetenza e se si ritiene competente rigetterà l'eccezione e la parte non potrà più sollevare doglianza; diversamente, si autorizzerebbe il giudice a chiedere un parere preventivo alla Corte tutte le volte che dubiti della competenza, senza che le parti si siano neppure dolute, e si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza, come uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischia di risultare inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire.
3. Nella specie, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca, ha rimesso d'ufficio la questione di competenza, a fronte di una eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa degli imputati senza la contestuale richiesta di rimessione alla Corte di Cassazione ed argomentando, in termini di certezza, sulla fondatezza della eccezione sollevata.
Risulta evidente, quindi, alla luce delle argomentazioni suesposte, che non solo l'eccezione della parte risulta formulata senza la richiesta di rinvio pregiudiziale, ma lo stesso Giudice non dubita seriamente della questione di competenza, essendo, anzi certo, della propria incompetenza; il Giudice, pertanto, avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale e dichiarare immediatamente la propria incompetenza sulla base degli istituti previgenti.
Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza per territorio non è, pertanto, ammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la rimessione della decisione sulla questione di competenza. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sciacca per l'ulteriore corso.